Legge 9 gennaio 2006, n.7
Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
Art. 2.
(Attività di promozione e coordinamento)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza alle vittime e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.
Art. 3.
(Campagne informative)
1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d’intesa con i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall’Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l’integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
C) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.
Art. 4.
(Formazione del personale sanitario)
1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonchè ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale per realizzare un’attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.
Art. 5.
(Istituzione di un numero verde)
1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice penale, nonchè a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005.
Art. 6.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
1. Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter. – (Pena accessoria). – La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».
2. All’articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «dallo straniero» e, al secondo periodo, le parole: «il cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «lo straniero».
Art. 7.
(Programmi di cooperazione internazionale)
1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonchè a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.
Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quater. 1. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005, a euro 769.000 per l’anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 414):
Presentato dal sen. Consolo il 9 luglio 2001.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 luglio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 12ª, speciale in materia di infanzia e minori e straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 1° agosto 2001; il 26 novembre 2002; il 5 e 12 febbraio 2003.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 4 marzo 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 19 marzo 2003 e approvato l'8 aprile 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3884):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 aprile 2003, con pareri delle commissioni I e XII.
Esaminato dalla II commissione il 17 giugno 2003;
l'8 luglio 2003; il 17 settembre 2003; 1°-8 e 23 ottobre 2003; l'11 novembre 2003.
Nuovamente assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) in sede referente il 2 dicembre 2003.
Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente, il 10 dicembre 2003; 21 gennaio 2004, 4, 11, 12 e 24 febbraio 2004; 10, 17, 23 e 25 marzo 2004.
Esaminato in aula il 29 marzo 2004; il 28 e 29 aprile 2004 ed approvato con modificazioni in un testo unificato con gli atti numeri C. 150 (Ce' ed altri), C. 3282 (Conti);
C. 3867 (Conti); C. 4204 (Di Virgilio e Palumbo) il 4 maggio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 414/B):
Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, l'11 maggio 2004, con parere delle commissioni 3ª, 5ª, 7ª, 12ª, commissione speciale in materia di infanzia e minori e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite 1ª e 2ª, in sede referente, il 1°-22 luglio 2004; 5 e 11 maggio 2005.
Esaminato in aula il 19 e 24 maggio 2005 e approvato con modificazioni il 6 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 150-3282-3867-3884- 4204/B):
Assegnato alle commissioni riuniti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 12 luglio 2005, con il parere delle commissioni I e V.
Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente, il 21 e 27 luglio 2005; il 15 e 22 settembre 2005.
Esaminato in aula il 26 settembre 2005 ed approvato con modificazioni il 20 dicembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 414/D):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 21 dicembre 2005 con parere delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 12ª.
Esaminato dalla 2ª commissione in sede deliberante ed approvato il 22 dicembre 2005.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzionesono i seguenti:
«Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.».
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.».
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 604 del codice penale, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 604 (Fatto commesso all'estero). - Le disposizioni di questa sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.».
Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.