NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Economia, finanze e tributi
|
|
|
|
Indietro
|
Legge 7 agosto 1997, n. 266
|
"Interventi urgenti per l'economia"
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulgala seguente legge:
Art. 1 - Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive Art. 2 - Finalità della legge Art. 3 - Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317 Art. 4 - Programmi del settore aeronautico Art. 5 - Interventi nel settore della ricerca scientifica Art. 6 - Imprenditoria femminile Art. 7 -Copertura finanziaria Art. 8 - Incentivi automatici Art. 9 - Metanizzazione del mezzogiorno Art. 10 - Interventi per le zone terremotate Art. 11 - Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 Art. 12 - Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo Art. 13 - Unità operative dell'Ice all'estero Art. 14 - Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano Art. 15 - Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia Art. 16 - Interventi per il settore del commercio e del turismo Art. 17 - Abrogato Art. 18 - Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 Art. 19 - Disposizione sulla Svimez Art. 20 - Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa Art. 21 - Piccola società cooperativa Art. 22 - Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica Art. 23 - Norme concernenti la RIBS SPA Art. 24 - Norme in materia di attività di assistenza e consulenza Art. 25 - Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo Art. 26 - Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni Art. 27 - Disegno e modello industriale Art. 28 - Diritto annuale a favore delle camere di commercio Art. 29 - Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative Art. 30 - Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588 Art. 31 - Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti Art. 32 - Entrata in vigore
Art. 1 Attività di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive
1. Al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, il Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione. Detta relazione dovrà, inoltre fornire sempre in forma articolata, elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni precedenti, nonché l'illustrazione dei risultati dell'attività di vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti di società o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti provvedimenti. 2. Le Commissioni parlamentari, nella loro attività di valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive direttamente alla struttura di cui al comma 3. 3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive é istituita presso il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in essere presso il medesimo. 4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti, ritenuto dal medesimo utile per le attività di cui al presente articolo. 5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare prima dell'inizio della sessione di bilancio.
Art. 2 Finalità della legge
1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative.
Art. 3 Integrazioni e modificazioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317
1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge é disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni. 2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante. 3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande. 4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, é abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi. 5. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991. 6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento é elevata al 70 per cento. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. 7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CE) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse società consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (CE) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilità di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi. 8. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di servizi"; b) al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi". 9. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera; g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza". 10. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.
Art. 4 Programmi del settore aeronautico
1. é autorizzata l'ulteriore spesa di lire 65 miliardi nel quinquennio 1997-2001, di cui 5 miliardi nel 1997 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 2. é autorizzato il limite di impegno decennale di lire 105 miliardi per l'anno 1998 per la finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, nonché, in particolare, per sviluppare le capacità di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea. 3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, é autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il ministro del Tesoro é autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonché per corrispondere le quote di competenza italiana del programma Efa (European fighter aircraft) in conformità alle indicazioni del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministero della Difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.
Art. 5 Interventi nel settore della ricerca scientifica
1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonché di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, é autorizzato, in favore dell'istituto nazionale per la fisica della materia (Infm), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999. 2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, é abrogato. 3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide é autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo é subordinata alla presentazione al ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, e le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. 4. é istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, é autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il ministro del Tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 é sostituito dal seguente: "3. L'Asi é autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 degli eventuali aggiornamenti". 7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 é abrogata.
Art. 6 Imprenditoria femminile
1. Il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, é integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215. 2. Il ministro per le pari opportunità o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215. 3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
Art. 7 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 6, pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 8 Incentivi automatici
1. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, provvede ad adeguare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, tenendo conto dei seguenti criteri: a) l'intensità dell'aiuto concedibile é ammessa fino a un massimo del 100 per cento di quella consentita dall'Unione europea; b) le agevolazioni sono estese a tutti i settori economici ammissibili agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ivi compreso il settore delle telecomunicazioni; c) sono ammesse le spese per l'acquisizione delle unità e dei sistemi elettronici per l'elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni, nonché dei macchinari e impianti generali a supporto di quelli produttivi e delle attrezzature di controllo della produzione; d) l'arco temporale per la realizzazione degli investimenti é elevato fino a un massimo di trenta mesi; e) le agevolazioni sono riconosciute per gli investimenti effettuati da non oltre un anno antecedente la data di presentazione della dichiarazione per la prenotazione delle risorse finanziarie. 2. Al fine di sviluppare le attività produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi in forma automatica fruibile tramite crediti d'imposta, non cumulabili per il medesimo investimento con altre agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo previsti affluiscono al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo pari all'autorizzazione di cui al comma 5. 3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le norme di attuazione delle agevolazioni fruibili nel pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, detraendo l'importo dell'agevolazione dai versamenti da effettuare. Il decreto, inoltre, stabilisce le condizioni per l'accesso automatico alla agevolazioni da parte dei beneficiari sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in quanto applicabili, ivi incluse le norme previste dal decreto del ministro delle Finanze emanato ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 2. 4. Per la revoca delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle disponibilità previste per gli interventi di cui al comma 2. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni. 5. Per le finalità di cui al comma 2 é autorizzata, per il periodo 1998-2002, la spesa di lire 60 miliardi per ciascun anno. A tale onere si provvede mediante utilizzo per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. 6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 7. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della tutela ambientale" sono inserite le seguenti: ", dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali" e le parole: "nelle regioni del Mezzogiorno" sono sostituite dalle seguenti: "nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del regolamento (CE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e successive modificazioni".
Art. 9 Metanizzazione del Mezzogiorno
1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, é autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine é autorizzata la concessione, ai Comuni e loro consorzi, che non abbiano ancora beneficiato di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o regionali, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto. Il contributo viene erogato qualora l'avanzamento dell'opera raggiunta un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al contributo. 2. Il Cipe con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità: a) concessione alle città capoluogo di provincia che non abbiano presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del Cipe dell'11 febbraio 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988, e del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992; b) avvio del programma di metanizzazione della Regione Sardegna; c) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, primo triennio operativo, di cui alla citata deliberazione del Cipe dell'11 febbraio 1988 anche per i Comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati. 3. Nell'ambito delle priorità di cui al comma 2, il Cipe dà preferenza ai Comuni o loro consorzi che presentino progetti immediatamente eseguibili entro il termine fissato dal Cipe stesso. 4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino a un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto. 5. Alle Regioni che inseriscono gli interventi di cui al presente articolo in sede di riprogrammazione ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concesso dal Cipe nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto pari a un terzo della quota parte del contributo comunitario riconosciuto dall'Unione europea per gli interventi ammessi.
Art. 10 Interventi per le zone terremotate
1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, l'importo di lire 430 miliardi é destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi dell'articolo 39 del Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 2. I commi 1 e 2 dell'articolo 21 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti: "1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno a esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione. 2. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprietà dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della occupazione". 3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del citato Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, é elevato, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a trentasei mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci mesi per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento e abbia già raggiunto la misura del 75 per cento. 4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, é abrogato. 5. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, é sostituito dal seguente: "1. Sono trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi é esercitata dalla regione competente. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato é nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi". 6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, é ulteriormente differito al 31 dicembre 1998.
Art. 11 Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990
1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o più rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, può essere concesso di accodare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
Art. 12 Rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, é incrementato di una somma pari a lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, é incrementato di una somma pari a lire 100 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1997, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, é incrementato di lire 75 miliardi annui per dieci anni, a decorrere dal 1998, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 30 e 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si applicano anche alla Artigiancassa Spa, per le necessità di cui al predetto fondo. 4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, é emanato dal ministro del Tesoro, di concerto con il ministro del Commercio con l'estero, in riferimento alle agevolazioni di cui al comma 2 del presente articolo, e di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, in riferimento alle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Commercio con l'estero e, quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro. 6. Gli enti gestori dei fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati a utilizzare le relative risorse anche nel corso del triennio 1997-1999. 7. Il fondo di cui al comma 3 é incrementato di lire 20 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro.
Art. 13 Unità operative dell'Ice all'estero
1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68, dopo il comma 4 é inserito il seguente: "4-bis. Le unità operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche italiane per quanto riguarda i rapporti intergovernativi e per le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera".
Art. 14 Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano
1. Al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in limitati ambiti dei comuni capoluogo di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che presentano caratteristiche di particolare degrado urbano e sociale, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al finanziamento di interventi predisposti dalle amministrazioni comunali con l'obiettivo di sviluppare, in tali ambiti, iniziative economiche e imprenditoriali. 2. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare d'intesa con il ministro per la Solidarietà sociale, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 anche per quanto concerne la predisposizione degli appositi programmi da parte dei comuni. Con il medesimo decreto possono essere previste agevolazioni di carattere finanziario connesse ai medesimi interventi, entro i limiti concordati con l'Unione europea. 3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo é autorizzata la spesa di lire 46 miliardi per il 1997. Tale somma é trasferita ai comuni di cui al comma 1, in misura proporzionale alla popolazione residente. 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. 5. Il ministro del Tesoro é autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo. 6. Alla regione Friuli Venezia Giulia é trasferita la potestà di disciplinare l'ordinamento dell'Ente zona industriale di Trieste.
Art. 15 Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia
1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. 2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo é estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. 3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. 4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, é destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ministro del Tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato". 5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il ministro del Tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni. 6. All'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi possono continuare a partecipare le imprese associate che superino i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese e non quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più del 5 per cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi non possono beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese".
Art. 16 Interventi per il settore del commercio e del turismo
1. é istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con la dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il Cipe, su proposta del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale. 2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, é incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9, nono comma, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalità di concessione dei predetti contributi. 3. Le somme già assegnate dal ministro del Bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative e ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato. 5. All'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni;" sono aggiunte le seguenti: "delle lavanderie industriali;". 6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (Welmec) é autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri. 7. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La cubatura minima delle stanze d'albergo é determinata dal prodotto della superficie minima, come definita dalla presente lettera, per l'altezza minima fissata dai regolamenti edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del ministro della Sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975;".
Art. 17 Prosecuzione di interventi a favore delle attività produttive
1. All'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole da: "Previa ripartizione" fino a: "legge 19 dicembre 1992, n. 488,"; e le parole da: "Le somme non impegnate" fino a: "deliberazione del Cipe" sono soppresse; b) al comma 3-bis, le parole: "e 6" sono soppresse; ed é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo". 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, sono dettate norme con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che é abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, sono incrementate per un importo pari a lire 13,5 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro. 4. Le economie derivanti sulle somme assegnate al ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali con deliberazione del Cipe del 13 marzo 1996, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 119 del 23 maggio 1996, non utilizzate dalle regioni interessate nell'ambito delle azioni organiche in agricoltura, sono destinate al finanziamento di un progetto speciale promozionale, nelle aree interne già delimitate nell'ambito del progetto speciale n. 33 della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, volto alla realizzazione di impianti per la trasformazione agro-industriale dei prodotti agricoli e di centrali di commercializzazione degli stessi prodotti, ad attività di valorizzazione mediante studi, creazione di marchi di denominazione di origine controllata, nonché ad attività di promozione per la diffusione in Italia e all'estero dei prodotti agricoli tipici. Possono accedere al suddetto finanziamento tutti i produttori agricoli singoli, o comunque associati, nonché le cooperative agricole o i consorzi di cooperative agricole localizzati nei territori interessati. Il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto di cui al presente comma e le norme di attuazione da presentare al Cipe per l'approvazione, curandone la successiva attuazione e riferendone trimestralmente al ministero per le Politiche agricole e al ministero del Bilancio e della programmazione economica.
Art. 18 Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994
1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può esser concesso, a valere sulle disponibilità dei fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre dello 0,5% il tasso di interesse agevolato. 2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime sei rate, può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari al 25% dell'ammontare originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore al 50% per le successive tre rate; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento. 3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono comunque contenuti entro i limiti massimi dello stanziamento di spesa autorizzato dagli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
Art. 19 Disposizione sulla Svimez
1. Nell'ambito degli interventi pubblici nelle aree economicamente depresse, di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez) é confermato, per gli anni 1997 e 1998, il contributo dello Stato, nella misura di lire 4 miliardi annui, in favore della medesima Associazione, a carico del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive modificazioni.
Art. 20 Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa
1. Sulla base delle direttive del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato. 2. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, é concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti. 3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dalle direzioni regionali del lavoro ovvero, in mancanza di esse, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione. 4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie e in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale. 5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Lavoro e della previdenza sociale. 6. II ministro del Tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Art. 21 Piccola società cooperativa
1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci. 2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. 3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo. 4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione é attribuito all'assemblea, é necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale. 5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del Codice civile. 6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge; la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa. 8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del Codice civile.
Art. 22 Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica
1. Alle persone fisiche che, in Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data anteriore al 1 gennaio 1989, é riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per quelli di cilindrata non superiore a 50 cc: e fino a lire 500.000 per quelli di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo é corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario, corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta di duplicato. 2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che: a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del ministro dei Trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994; b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1996, allo stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo; nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il possesso deve risultare da una dichiarazione a cura dell'acquirente corredata da copia della documentazione di cui al comma 1; c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato al venditore é destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1. 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato. 4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. 5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita. 6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui é stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e nel caso di ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero della documentazione sostitutiva di cui al comma 1; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio complementare, copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato; d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b). 7. Fatta salva ogni altra responsabilità derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati. 8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del Tesoro. Il predetto importo é iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle finanze per il successivo riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata. 9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 8.
Art. 23 Norme concernenti la Ribs Spa
1. Nel quadro dell'intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la Ribs Spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal Cipe e nel rispetto delle direttive impartite dal ministro per le Politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi e i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni finanziari. 2. Il ministro per le Politiche agricole sottopone all'approvazione del Cipe una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della Ribs Spa, ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. 3. Il ministero per le Politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla Ribs Spa. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi, una volta decorso tale termine. 4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole "Risanamento agro industriale zuccheri" sono sostituite dalle seguenti: "Interventi a sostegno del settore agro-industriale". Al quarto comma del medesimo articolo 2, la parola: "cinque" é sostituita dalla seguente: "sei". 5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 24 Norme in materia di attività di assistenza e consulenza
1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, é abrogato. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 25 Norme sulle cooperative di produzione e lavoro e di consumo
1. All'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le parole: "né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 soci" sono soppresse; b) il quarto comma é abrogato; c) il quinto comma é sostituito dal seguente: "Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi".
Art. 26 Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni
1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali é stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, é riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non é intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati. 2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario. 3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del ministro del Tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 27 Disegno e modello industriale
1. Il comma 58 dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, é abrogato. 2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali.
Art. 28 Diritto annuale a favore delle Camere di commercio
1. I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui all'articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 e iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al pagamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato pagamento é ridotta del 60 per cento.
Art. 29 Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative
1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle società cooperative, é assolto con l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all'articolo 2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese. 2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.
Art. 30 Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588
1. L'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: "Art. 29 - 1. Per promuovere e assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano e ai programmi sia direttamente sia attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, é autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile. 2. Ai fini di cui al comma 1, la società finanziaria potrà: a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o da costituire; b) prestare assistenza finanziaria, tecnica e organizzativa a favore delle imprese e degli enti. 3. Collateralmente e compatibilmente con la realizzazione dello scopo primario di cui al comma 1, la società potrà altresì assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonché la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali. In tale ambito la società potrà inoltre prestare assistenza finanziaria a enti territoriali e autonomi o a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando, ove richiesta, alla relativa somministrazione. 4. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la regione Sardegna, che può avvalersi anche di appositi stanziamenti, enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonché, in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale, banche, società private, associazioni o singoli. 5. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto. 6. Alla regione é riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente. 7. Alla regione é riservata la nomina del presidente del collegio sindacale. 8. Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali. 9. Sono estese alla società finanziaria tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601". 2. Le disposizioni concernenti gli organi della società di cui all'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31 Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, é differito al 31 dicembre 1998. 2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "di proprietà pubblica" sono soppresse.
Art. 32 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Note: Note all'art. 3 L'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale", recita: "Art. 14. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologicà. Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria". Gli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recitano: "Art. 22 (Ammontare del contributo e liquidazione). Il contributo in conto capitale di cui all'art. 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 percento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n.2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88; il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma. Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'art. 24. In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'art. 43, comma 1, è integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993". "Art. 23 (Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240). I soggetti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'art. 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993". "Art. 27 (Società consortili miste). Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statuario la prestazione dei servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'art. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonchè associazioni sindacali di categoria tra imprenditori. Al punto 4 dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: "semprechè siano fondati e gestiti da altri enti pubblici" sono soppresse. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'art. 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare: la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonchè la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche; la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento; la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio; l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive di dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonchè l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive; la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini; la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate; la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi; il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi; l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione; l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'art. 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani, colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che è a tal fine integrato in lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e lire 27 miliardi per l'anno 1993. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e. solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo". "Art. 33 (Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali). - 2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate". L'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Capo II - Interventi per la diffusione dell'innovazione - Art. 5 (Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni). Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente: la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico da destinare a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio; la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnolgico; la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, della gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo di prodotti lavorati nonchè al sistema gestionale, organizzativo e commerciale; la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c); l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d); la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale; la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche,finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'art. 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alla lettera d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1". Il comma 4 dell'art. 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5". L'art. 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 7 (Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali). I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al comma 1. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993". L'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 8 (Agevolazioni per spese di ricerca). I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 3 e 4 del presente articolo. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti in regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4". Il comma 2 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Capo VII - Disposizioni varie - Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento". Il comma 4 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Capo VII - Disposizioni varie - Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi. Regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988, relativo alle emissioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (G.U.C.E. 15 luglio 1988, n. 185). Obiettivo n. 1 Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il cui PIL procapite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui PIL procapite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato. L'elenco delle regioni è valido per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza dei cinque anni. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono in particolare: la descrizione delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e delle relative azioni; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi. Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo programma comporti gli elementi di cui al primo comma. Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i programmi di cui all'art. 10, paragrafo 2 e le iniziative previste dall'art. 11, paragrafo 1, includendo inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'art. 11, paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa comunitaria, un diritto per i beneficiari. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. La Commissione valuta i programmi e le azioni proposte nonchè gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste dall'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; le forme d'intervento; il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata. Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione. A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più programmi di cui al paragrafo 4. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5. Il comma 7 dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 27 (Società consortili miste). Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare: la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonchè la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche; la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento; la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio; l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonchè l'attrezzatura degli spazi pubblicitari destinati ad attività collettive; la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate; la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini; la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate; la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi; il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione ai fini produttivi; l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione; l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili". Il comma 3 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi". Il comma 5 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). Il consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale". L'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Capo I - Finalità e campo di applicazione - Art. 1 (Finalità della legge e definizione di piccola impresa). La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo: alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie; allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonchè dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi; alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria; agli investimenti delle piccole imprese innovative. Ai fini della presente legge si considera: piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12: le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati; le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'art. 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflettore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito. -bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concepibili ai sensi della presente legge e gli investimenti delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la commissione delle Comunità europee".
Note all'art. 4 Il comma 7 dell'art. 6 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: "Interventi urgenti in favore dell'economia", recita: "7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi". L'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante: "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico", recita: "Art. 3 (Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale). Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi: finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime". Il comma 6 dell'art. 2 del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'economia", recita: "Art. 2 (Interventi nei diversi comparti economici). Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'art. 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994/1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse".
Note all'art. 5 L'art. 3 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante: "Misure urgenti a sostegno ed ad incremento dei livelli occupazionali", recita: " I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale. -bis. Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonchè in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonchè delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei Iavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al coma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge". Il comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", è il seguente: "Art. 8 (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro). La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro". Il comma 11 dell'art. 16 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalle legge 19 luglio 1994, n. 451, recante: "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", è il seguente: "Art. 16 (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro). La misura di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per cento". Il comma 4 dell'art. 12 del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 506 concernente: "Trasformazione del Consiglio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia", è il seguente: "Per particolari ed obiettive esigenze ed entro i limiti del proprio bilancio, con esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato, l'INFM può stipulare contratti a termine o a tempo parziale di durata non superiore a cinque anni con ricercatori, tecnici e personale amministrativo anche di nazionalità straniera. Il contingente di personale da assumere ai sensi di quanto precede non può superare il 20% della dotazione organica complessiva dell'Istituto. Tale limite non si applica ai contratti i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con le imprese o con istituzioni comunitarie ed internazionali. In particolare, per esigenze di formazione l'Istituto può stipulare i contratti di formazione e lavoro previsti dal decreto - legge 30 ottobre 1984, 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni". Il comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)", è il seguente: "Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, della legge medesima, è autorizzata, per il periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 miliardi. L'importo è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per l'anno l988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887". Il comma 3 dell'art. 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, concernente: "Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali", è il seguente: "Per assicurare l'ottimale presenza economica e scientifica degli operatori nazionali nel settore aerospaziale i beni strumentali realizzati dalla CIRA S.p.a. con i contributi di cui alla presente legge costituiscono patrimonio disponibile dello Stato e devono risultare rispondenti alle esigenze evolutive del settore. A tale scopo la società affidataria trasmette tempestivamente al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i progetti di adeguamento delle strutture e degli impianti. Sulla base del parere del comitato tecnicoscientifico di cui all'art. 7 e su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del tesoro provvede, ove occorra, ad aggiornare la convenzione e la CIRA S.p.a. provvede ad adeguare il progetto di massima, il cui finanziamento deve essere prioritariamente assicurato con criteri compensativi. Nel caso di maggiori oneri, da contenere comunque entro il limite massimo del 25 per cento della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, agli stessi si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. " Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 6 La legge 25 febbraio 1992, n. 215: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile", così recita: "Art. 1 (Principi generali). La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a: favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi". "Art. 2 (Beneficiari). Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti: le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonchè le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne". "Art. 3 (Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile). è istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato "Fondo", con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992 - 1994, in ragione di lire dieci miliardi annui". "Art. 4 (Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali). A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3, ai soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera a), costituiti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi: contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonchè per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonchè per lo sviluppo di sistemi di qualità. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052 /1988, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste". "Art. 5 (Crediti di imposta). I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo art. 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione". "Art. 6 (Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni). I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari". "Art. 7 (Revoca e cumulabilità delle agevolazioni). Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici presti dalla presente legge nonchè con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione". "Art. 8 (Finanziamenti agevolati). Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti, dall'art. 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/ 1988, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'art.3". "Art. 9 (Garanzia integrativa). I finanziamenti previsti dall'art. 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'art. 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'art. 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'art. 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall'art. 3 della medesima legge". "Art. 10 (Comitato per l'imprenditoria femminile). Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3". "Art. 11 (Relazione al Parlamento). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento". "Art. 12 (Iniziative delle regioni). Le regioni, anche a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonchè la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'art. 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista". "Art. 13 (Copertura finanziaria). All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel sociale (Imprenditorialità femminile)". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
Note all'art. 8 L'art. 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse", è il seguente: "Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto - legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli intenti di cui al comma 2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata. Nel periodo intercorre tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni". Il comma 2, dell'art. 1, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: "Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno", è il seguente: " Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera; le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni Ni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo". I commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", sono i seguenti: "Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti ai vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire". La legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; costituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale". Il conto fiscale è regolamentato dall'art. 78, comma 27 e seguenti che di seguito si riportano: " è istituito a decorrere dal 1 gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sui territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri: accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento; pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato D.P.R. n. 43 del 1988; al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma; invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende; nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti: la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente; il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta; il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38 -bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente; le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari. Il comma 3 -bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato. A decorrere dal 1 gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente art. secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonchè, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43". Il comma 2 dell'art. 67 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, è il seguente: "Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette). La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità: se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile. con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonchè gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione; l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli". La legge 1 marzo 1986, n. 64, reca la "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1986, n. 61, Supplemento ordinario. Il comma 1 dell'art. 1-bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 3-bis del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è il seguente: "Art. 3-bis (Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili). All'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "nei settori" sono inserite le seguenti: "della innovazione tecnologica, della tutela ambientalè". Gli obiettivi numeri 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti: "Art. 9. Obiettivo n. 2 Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano alcune regioni, regioni frontiere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e comunità urbane). Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale del livello NUTS III che soddisfi a ciascuno dei criteri seguenti: il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni; rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975; il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso.L'intervento comunitario, fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo 4, può estendersi anche: a zone contigue che soddisfano i suddetti criteri a), b) e c); a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole nell'occupazione nel settore industriale; ad altre zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta un primo elenco delle zone di cui al paragrafo 1, seguendo la procedura prevista dall'art. 17 e sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 2. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al seguente paragrafo 9, la Commissione provvede a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito. Berlino può beneficiare del contributo a titolo del presente obiettivo. La Commissione rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di riconversione regionale e sociale che contengono in particolare: la descrizione delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione e delle relative misure; indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure di cui all'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; le forme d'intervento; il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di tali interventi. Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni persistenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 2 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5. Art. 11. Obiettivo n. 5 Le modalità di attuazione delle azioni connesse con l'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo n. 5) sono decise nel quadro delle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 3, paragrafi 4 e 5. Le zone ammissibili al contributo a titolo dell'obiettivo n. 5 b) saranno selezionate, conformemente alla procedura prevista all'art. 17, tenendo conto segnatamente del loro grado di sviluppo rurale, in base al numero delle persone occupare in agricoltura, del loro livello di sviluppo economico e agricolo, della loro situazione periferica e della loro sensibilità all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nella prospettiva della riforma della politica agricola comune. Questi criteri saranno precisati nel contesto delle disposizioni adottate in virtù dell'art. 3, paragrafi 4 e 5. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo delle zone rurali, che contengono in particolare: la descrizione delle principali linee riguardanti lo sviluppo delle zone rurali e delle relative azioni; l'indicazione dell'utilizzazione dei contributi dei diversi Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari, prevista nell'ambito della realizzazione dei programmi; l'articolazione, se del caso, con le conseguenze della riforma della politica agricola comune. Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi degli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento nonchè con le disposizioni e le politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce, nell'ambito della parnership di cui all'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale, avendo cura di seguire le procedure previste dall'art. 17. Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare: le linee prioritarie di sviluppo scelte per l'intervento comunitario; le forme di intervento; il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza; la durata di questi interventi. Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o dalla Commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione. Le modalità d applicazione del presente paragrafo sono precisate dalle disposizioni di cui all'art. 3. paragrafi 4 e 5. L'intervento assume prevalentemente forma di cofinanziamento degli aiuti nazionali e dei programmi operativi. Le azioni finanziabili col concorso dei diversi Fondi strutturali che debbono contribuire all'obiettivo n. 5 sono precisare dall'art. 3, paragrafo 4 e 5. Per quanto riguarda il FEAOG-Orientamento, tali disposizioni mantengono da un lato, le misure da finanziarie ai fini dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo a n. 5 a) e, dall'altro, ai fini dello sviluppo delle zone rurali (obiettivo n. 5 b)".
Note all'art. 9 L'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, recante "Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità giurisdizionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione", è il seguente: "Art. 11. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo, nonchè dei tempi di realizzazione delle opere. Il programma generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità: promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218; assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonchè della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti; concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a). A tal fine è autorizzata: la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa preventiva per le opere e le finalità indicate dal precedente comma; la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro. La concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi. La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma. I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualità di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro. In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1). Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresì stabilire le modalità per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare. L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato. I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà. I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme. I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno. I contributi in conto capitale nonchè quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti che a tal fine istituisce apposita contabilità separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro del tesoro. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entità non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento. Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, è presentato dal legale rappresentante della società, sotto la sua personale responsabilità, corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dal contributi. Per le società concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia e rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la società o della regione. In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del CIPE 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori se secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche. Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalità per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonchè i criteri, le misure e le modalità per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma. La Cassa depositi e prestiti può affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente art. (12/a). Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo e esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di mefanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma. L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sarà iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi". Il comma 79 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è il seguente: "79. All'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; sono aggiunti, infine i seguenti periodi: Le predette some sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Nell'ambito di tali priorità una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi è destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate è effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni". L'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante "Interventi per le aree depresse e protette per manifestazioni sportive internazionali, nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210", è il seguente: "Art. 1 (Autorizzazione alla contrazione di mutui). Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonchè per gli interventi di cui all'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicinali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie europee e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti dal mutui di cui al comma i sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui" è aggiunta la parola "quindicinali,"; al comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,". Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere Per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio". L'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", è il seguente: "Art. 1 (Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse del territorio nazionale). Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicinali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresì versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni del 1998 al 2013, è destinata, alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, e destinata; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente articolo e autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agroalimentari, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali". I commi 96 e 97 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono i seguenti: "96. Il Ministro del bilancio e della programmazione, economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse. 97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazione, economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96".
Note all'art. 10 Il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalle legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse", è il seguente: "Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali). Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di conseguimento delle risorse stesse. L'art. 39 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 recante: "Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982", è il seguente: "Art. 39 (Sviluppo industriale nelle zone disastrate). (Art. 32, c. 1, 2 e 3, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento). - Le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonchè quelli commerciali di ambito sovracomunale. (Art. 32, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 9, c. 3, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982). - In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria. (Art. 3-bis, D.L. n. 309/1986, conv. con mod. legge n. 472/1986). - La misura del contributo di cui al comma precedente è aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma può essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento. (Art. 8, c. 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - I lotti delle aree infrastrutturali ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as), e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, nonchè a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree. 5. (Art. 10, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Art. 13, c. 2, legge n. 48/1989). Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12. 6. (art. 8, c. 7, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, e individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno. (Art. 8, c. 7, legge n. 730/1986). All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel presente articolo. (art. 8, c. 8, legge n. 730/1986; Norma di coordinamento). - Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalità fissate per l'attuazione del precedente comma. (Art. 8, c. 3, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzate in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'art. 1, lettera a), nonchè in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione. (Art. 8, c. 4, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato. (Art. 10, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Norma di coordinamento). - La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potrà protrarsi, a pena di decadenza del contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalità prescritte nell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le medesime modalità si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente articolo 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti i diritti preesistenti dei terzi. (Art. 13, c. 2, legge n. 48/1989; Norma di coordinamento). - Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con l'articolo 13, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1 luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1 luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio speciale di cui al precedente art. 5, la continuità delle attività in corso, secondo le modalità e le procedure previste nei provvedimenti concessivi concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1 marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi che completa secondo le indicate modalità e procedure; le disponibilità delle contabilità speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al Presidente dell'Agenzia. (Art. 8, c. 5, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali. (Art. 10, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2. (Art. 8, c. 6, legge n. 730/1986). - L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 105 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986 n. 64, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo. (Art. 8, c. 7-ter, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano. (Art. 8, c. 7-quater, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relativo a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica. (Art. 8, c. 7-quinquies, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987). - Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma. I commi 1 e 2 dell'art. 21 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse", è il seguente: "Capo II - Interventi nelle aree colpite da eventi sismici e completamento opere a Napoli ed in Sicilia - "Art. 21 (Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981). Le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (66), e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano conseguito almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista dal piano di fattibilità originale, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutturate e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione, in relazione a vertenza con l'amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può tuttavia, eccezionalmente, autorizzare il trasferimento in proprietà in presenza di livelli di produzione ed occupazione temporaneamente inferiori, purché superiori al 50 per cento. In tale ultimo caso, l'impresa dovrà reintegrare, se occorre, la fedejussione in misura tale da garantire almeno il 50 per cento del contributo concesso. La detta fidejussione è vincolata al conseguimento di livelli superiori al 70 per cento e verrà invece escussa, previa revoca del contributo, ove i livelli stesso non siano raggiunti nei due anni dell'assegnazione i pietà del lotto di terrenò". L'art. 32, della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante: "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli enti sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti. "Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali). - Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonchè quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate. L'individuazione di tali aree è effettuata su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone. Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21. Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine. Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della dua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato". La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 439 recante: "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia" è il seguente: " Il termine di diciotto mesi previsto dall'art. 39, comma 11, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, semprechè l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento". Il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, recante: "Interventi per le aree depresse e protette per manifestazioni sportive internazionali nonchè modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210", è il seguente: "Art. 5 (Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni). Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonchè gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il comma 203, lettera f) dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", è il seguente: "f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni anche locali, rappresentanze dei lavoratori è dei datori di lavoro, nonchè eventuali altri soggetti interessati per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonchè delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". Il comma 4 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", è il seguente: " I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi". I commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: "Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia", sono i seguenti: "Art. 2 (Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice). I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi del livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'art. 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonchè per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 5 - bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'art. 39 del testo unico approvato con D.L.vo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnicoeconomico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza".
Note all'art. 12 La legge 28 novembre 1965, n. 1329, reca: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1965, n. 311. L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, recante: "Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale", sostituisce con tre commi il comma secondo dell'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica" il cui testo è il seguente: "è istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lett. a), b), c), d), e), ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso. A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonchè per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale. I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24, legge 28 febbraio 1967, n. 131". Il comma 34 dell'art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" recita: "34. Le rate di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e prestiti di cui al comma 30 sono rimborsate, rispettivamente, alla SACE ed al Mediocredito centrale S.p.a., dal Ministero del tesoro a carico delle rispettive assegnazioni". La legge 24 maggio 1977, n. 221, reca: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento di crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143. L'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante: "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione", recita: "Art. 37. - è istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: dai conferimenti dello Stato; dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti; dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39; dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti: da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentate della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni". Il comma 30 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", recita: "30. La Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) e il Mediocredito centrale S.p.a. sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1997, a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari; sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti determinati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero da destinare, rispettivamente, alle necessità operative d'istituto e a copertura delle esigenze del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Il ricavo netto è versato in appositi conti di tesoreria intestati rispettivamente alla SACE e al Mediocredito centrale S.p.a.". L'art. 3 della legge 25 marzo 1977, n. 68, recante: "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero", recita: "Art. 3 (Struttura organizzativa). L'ICE ha la seguente articolazione: sede centrale; uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale; unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi o convenzioni, nonchè costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalità organizzative, nonchè quelle di acquisizione e gestione delle risorse. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo "status" di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Le unità operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7". L'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: "Ordinamento delle autonomie locali", recita: "Capo VI - Aree metropolitane - Art. 17 (Aree metropolitane). Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonchè alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di "città metropolitana". In attuazione dell'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari".
Note all'art. 15 Il comma 100, lettera a), dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", recita: "100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67". L'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante: "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", recita: "Art. 20. - è costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f) della presente legge. La garanzia del fondo di cui al primo comma è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite. I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare. La dotazione del "Fondo" è costituita: dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore; dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente; dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo; da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980". L'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente: "Credito agevolato al commercio", recita: "Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - è istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge. Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI. Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garazia e ai limiti di intervento del fondo stesso. Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi. La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della società e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426. "La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperitè". L'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: "Interventi urgenti a favore dell'economia", recita: "Art. 2 (Interventi per le medie e piccole imprese). All'art. 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: "iniziative da realizzare da piccole e medie imprese", sono inserite le parole: ", ivi comprese operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi" ed al periodo: "I rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni" sono aggiunte le parole: ", salvo quanto stabilito al secondo comma". Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. -bis. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 è sospesa la riserva prevista dall'art. 1, comma 2, del D.L. 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. 6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento. -bis. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti, su domanda, in una apposita sezione dell'elenco speciale previsto dall'art. 6, comma 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti alle altre disposizioni di cui al medesimo D.L. -ter. L'iscrizione nella sezione di cui al comma 8-bis non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale. -bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni. -ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. L'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia. -bis. Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia. Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese". L'art. 107 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, recita: "Art. 107 (Elenco speciale). Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonchè l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimento specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurare il regolare esercizio. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonchè ogni altro dato e documento richiesto. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. -bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". Il comma 3, dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 2 (Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo). Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 9". Il comma 4 dell'art. 155 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", recita: "Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari". L'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", recita: "Art. 106 (Elenco generale). L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di presentazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dalinistro del tesoro, che si avvale dell'UIC. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonchè in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. L'UIC può può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura". Il comma 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", recita: "Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). - L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate da convenzioni stipulate, sentita la Banca d'Italia, tra l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza della struttura tecnico organizzativa ai fini della prestazione del servizio. Le convenzioni indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine, possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche". La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, reca "Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI delle legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimento per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione", è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1964, n. 273. Il comma 101 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", recita: "101. La garanzia del fondo centrale dell'Artigiancassa S.p.a. di cui alla predetta legge n. 1068 del 1964 è trasformata da sussidiaria ad integrativa e può essere concessa su operazioni a favore delle imprese artigiane effettuate dalle banche e da altri intermediari finanziari, compresi i confidi artigiani. A valere sul fondo, l'Artigiancassa S.p.a. può anche prestare fideiussioni, ferma restando la non cumulabilità degli interventi. Con decreto del Ministero del tesoro sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi medesimi, compresa la determinazione dei versamenti, la quale può essere stabilita anche in misura diversa rispetto a quella prevista dalla richiamata legge n. 1068 del 1964; detti versamenti sono amministrati dall'Artigiancassa S.p.a. con contabilità separata". L'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante: "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", recita: "Art. 20.é costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f) della presente legge. La garanzia del fondo di cui al comma precedente è di natura sussidiaria e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito indicati al precedente comma, su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate. La misura si esplica sino a 30 milioni nella misura del 90 per cento della perdita subita dall'Istituto finanziatore e può raggiungere l'80 per cento dell'eccedenza, a fronte del capitale, degli interessi di mora calcolati in misura comunque non superiore al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto, nonchè a fronte degli accessori e delle spese, dopo aver esperito tutte le procedure ritenute utili; d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti. I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare. La dotazione del "Fondo" è costituita: dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'l,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore; dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente; dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo; da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del "Fondo" di cui al precedente art. 3. Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601". L'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante "Credito agevolato al commercio", recita: "Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - è istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge. Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI. Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso. Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi. La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della società e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426. "La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite". L'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita: "Art. 29 (Consorzio di garanzia collettiva fidi). Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 31, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative di cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonchè le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attività, in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31 i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi ai quali, alla data del 30 giugno 1990, partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito di cui all'art. 1, in misura non superiore ad un sesto del numero complessivo delle aziende consorziate". L'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente: "Credito agevolato al commercio", recita: "Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge. La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI. Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi. Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il suddetto comitato: stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento; riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro centoventi giorni dalla presentazione delle stesse; accerta la caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge; verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate; propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3); predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente art. 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge. Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento. Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio". Il comma nono dell'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, recante: "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale", recita: "I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso art. 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'art. 7 dello stesso decreto legge". L'art. 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante "Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti", recita: "Art. 26 (Prestazioni di garanzie). - Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'art. 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, istituiti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981". L'art. 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: "Ristrutturazione dell'Istituto regionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", recita: "Art. 49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali). La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; nonchè per le relative attività ausiliarie". I commi 2 e 3-bis dell'art. 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica": " Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l'anno 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalità di cui alla predetta deliberazione del CIPE."; al secondo periodo, le parole: "al quale sono allegati" sono sostituite dalle seguenti: "alla quale sono allegati" e le parole: "o in quello dei ragionieri e periti commercialisti" sono sostituite dalle seguenti: ", in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro"; -bis. "Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonchè dei relativi interessi e sanzioni". Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recita: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". La legge 27 febbraio 1985, n. 49, reca: "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". L'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recita: "Art. 17. è istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle società finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'art. 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi. La misura dei contributi a fondo perduto non può eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso il contributo non può superare il limite di tre annualità dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite o che abbiano iniziato l'attività, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalità previste ai punti a) e b) del comma 5 dell'art. 1. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza della cassa integrazione ordinaria o speciale, nè di indennità di disoccupazione straordinaria". Il comma 5 dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, recante: "Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria", recita: " A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorata di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni". Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, recante: "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario". "Art. 1. " I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro". Il comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la sistemazione del relativo personale nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del Territorio nazionale" recita: " Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonchè per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta, e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali".
Note all'art. 18 Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: "Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994", recitano: "Art. 2. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 1 del decretol egislativo 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonchè alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articoli è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. -bis.Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e della mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. -bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utlizzo delle predette garanzie. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolato del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489". "Art. 3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli e aventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonchè alla ricostruzione di scorte da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a 3 miliardi. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva è deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante pare della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse. -bis. La garanzia di cui al comma 6 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili. -ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articoli si applicano a tutti i finanziamenti anche già ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2-bis, comma 2, del decretol egge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie".
Note all'art. 19 Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concerne: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". Il comma 5 dell'art. 19 del predetto decreto legislativo, è il seguente: "5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonchè le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite".
Note all'art. 21 Gli articoli 2488 e seguenti del codice civile sono i seguenti: (Omissis). "Art. 2488 (Collegio sindacale). - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo.é altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa, se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli artt. 2397 e seguenti. Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409. Art. 2489 (Controllo individuale del socio). - Nelle società di cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione. é nullo ogni patto contrario. Art. 2490 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere: il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonchè le variazioni nelle persone dei soci; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese. Art. 2490-bis (Contratti con il socio unico). - I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all'art. 2475-bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto. I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione. Art. 2491 (Bilancio). - Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis. Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429. Art. 2492 (Ripartizione degli utili). - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento. Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433. Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali). - Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435. Gli articoli 2498 e seguenti del codice civile sono i seguenti: "Capo VIII - Della trasformazione, della fusione e della scissione delle società Sezione I - Della trasformazione delle società Art. 2498 (Trasformazione in società aventi personalità giuridica). - La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato. Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato. La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Art. 2499 (Responsabilità dei soci ). - La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Art. 2500 (Assegnazione di azioni e quote). - Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto alla assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato. Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art. 2474. Sezione II - Della fusione delle società Art. 2501 (Forme di fusione).- La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali nè a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Art. 2501-bis (Progetto di fusione). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonchè l'eventuale conguaglio in denaro; le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma. Art. 2501 -ter (Situazione patrimoniale). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma. Art. 2501-quater (Relazione degli amministratori). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione. Art. 2501 - quinquies (Relazione degli esperti). - Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi; le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione. Art. 2501 - sexies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finchè la fusione sia deliberata: il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 250l -quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 250l -quinquies; i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione; le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501 -ter. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto. Art. 2502 -bis (Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione). - La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 - sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 -bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. La deliberazione di fusione delle società previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 - sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII. Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia. Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso. Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415. Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere fatta per atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante. Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può procedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione. Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 -bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese. Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte. La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva. Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 -bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori . Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime. La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante. Art. 2504-quater (Invalidità della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione. Art. 2504-quinquies (Incorporazione di società interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli art. 2501-quater e 2501 - quinquies. Art. 2504-sexies es (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale). - Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502 -bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 - ter ".
Note all'art. 23 Il paragrafo 3 dell'art. 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea recita: "3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale". L'art. 2, comma 1 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante: "Provvidenze economiche di carattere generale per le imprese colpite da calamità", recita: "Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà costituita la società. "Risanamento agro industriale zuccheri - RIBS - S.p.a.", con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di 1 milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per 950 azioni dal Fondo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per la quota restante dall'EFIM. " La RIDS S.p.a. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali il presidente è nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dall'EFIM". L'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, citata è il seguente: "Art. 1. - Nel quadro dell'intervento per il risanamento del settore bieticolosaccarifero, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano di settore di cui all'art. 3, comma 1, D.L. 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, propone per l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici di intervento che determinano le modalità di risanamento e ristrutturazione delle imprese o di singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali, con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici". Il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonchè di modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolozaccarifero, recita: " Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresì il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente". Il comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", recita: " Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
Note all'art. 24 L'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza", recita: "Art. 1. - Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati".
Note all'art. 25 L'art. 22 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recante: "Procedimenti per la cooperazione" recita: "Art. 22. - Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci. Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formato oggetto dell'attività sociale, può autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9. Analogamente l'autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi. Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso".
Note all'art. 26 La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988). Il comma 2 dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782: "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi". Il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante: "Interventi urgenti in favore dell'economia" aggiunge un comma all'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782 riportate.
Note all'art. 27 Il comma 58 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive in forma codificata, dispone: "Art. 58. - Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere". Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, reca: "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali".
Nota all'art. 28 L'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51, recante: "Disposizioni in materia di finanza locale", recita: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni".
Nota all'art. 29 L'art. 2457-ter del codice civile è il seguente: "Art. 2457-ter (Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata). - Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (2457-bis), sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza. In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese".
Note all'art. 30 L'art. 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, che reca: "Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3", recita: "Art. 29. - Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2461 del codice civile. A tal fine, la società finanziaria potrà: assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi; prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle società o enti ai quali partecipa. Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà assumere speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli. Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti possono concorrere la regione autonoma della Sardegna - che può avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano - enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari nonchè - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o società private. Alla regione è riservata la nomina di almeno metà dei componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente. In complesso, alla regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico è riservata la nomina di tre quarti di tali componenti. Alla regione è del pari riservata la nomina del presidente del collegio sindacale. Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla regione per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo. Sono estese alla società finanziaria le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle società industriali operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; nonchè le esenzioni prevedute nello articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123". L'art. 2461 del codice civile recita: "Sezione XIII - Delle società di interesse nazionale Art. 2461 (Norme applicabili). - Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali, che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti". Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, detta: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".
Note all'art. 31 Il comma 3 dell'art. 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante: "Norme per la sicurezza degli impianti", recita: " Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo". L'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, citato, è il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore; gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore; gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire al punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; gli impianti di protezione antincendio". L'art. 1-bis, comma 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale", recita: "Art. 1-bis (Interventi nel settore della pubblica istruzione). Per quanto concerne gli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonchè di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999".
Aggiornamenti 1. Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6 (in G.U. 30/01/1998 n. 24), nel testo introdotto dalla legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, (in G.U. 31/03/1998 n. 75), ha disposto (con l'articolo 23) la modifica dell'art. 18, comma 2. 2. Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 (in G.U. 11/6/1998, n. 134), nel testo introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 1998, n. 267, (in G.U. 7/8/1998, n. 183), (con l'art. 7) ha disposto la modifica dell'art. 17. 3. La L. 2 dicembre 1998, n. 413 (in G.U. 10/12/1998 n. 288) ha modificato (con l'art. 2) l'art. 23. 4. La L. 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. n. 210/L relativo alla G.U. 29/12/1998 n. 302) ha modificato (con l'art. 54) l'art. 26. 5. La L. 31 dicembre 1998, n. 483 (in G.U. 13/1/1999, n. 9) ha disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 10. 6. La L. 14 gennaio 1999, n. 4 (in G.U. 19/1/1999, n. 14) ha disposto (con l'art. 1) la modifica dell'art. 5, comma 3. 7. Il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36 (in G.U. 25/2/1999, n. 46) ha disposto (con l'art. 16) la modifica dell'art. 5, comma 3. 8. La L. 11 maggio 1999, n. 140 (in G.U. 21/5/1999, n. 117) ha disposto (con l'art. 6) la modifica dell'art. 22. 9. La L. 17 maggio 1999, n. 144 (in S.O. n. 99/L relativo alla G.U. 22 maggio 1999, n. 118) ha disposto (con gli artt. 15 e 28) la modifica degli artt. 9 e 10. 10. Il D. 31 maggio 1999, n. 248 (in G.U. 30/7/1999, n. 177) ha disposto (con gli artt. 10 e 13) la modifica dell'art. 15. 11. La L. 23 dicembre 1999, n. 488 (in S.O. n. 227/L relativo alla G.U. 27/12/1999, n. 302), ha disposto (con l'art. 54) la modifica dell'art. 22. 12. La L. 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. n. 219/L relativo alla G.U. 29/12/2000, n. 302) ha disposto (con gli artt. 78, 104 e 145) la modifica degli artt. 4, 5 e 16. 13. La L. 5 marzo 2001, n. 57 (in G.U. 20/3/2001, n. 66) ha disposto (con l'art. 12) l'abrogazione dell'art. 17. 14. La L. 28 dicembre 2001, n. 448 (in S.O. n. 285/L, relativo alla G.U. 29/12/2001, n. 301) ha disposto (con l'art. 52) la modifica degli artt. 11 e 16.
|
|
|
|
|
STAMPA QUESTA PAGINA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
|
|
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
|
|
|
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
|
|
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
|
|
|
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
|
|
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
|
|
|
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
|
|
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
|
|
|
|
|
|
|
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
|
|
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
|
|
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
|
|
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
|
|
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
|
|
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
|
|
Guida pratica all'arbitrato
E. M. Cerea, Giuffrè Editore, 2014
|
|
Piano dell'opera- Giurisdizione, competenza e sede dell’arbitrato: premessa di costituzionalità e conseguenti ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|