La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;
b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria.» e' inserito il seguente periodo: «E' comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;
c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione»;
e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» e' inserito il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990»;
f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche' da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.» e' pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 112 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). - 1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'art. 8, comma 1, e nell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare e promuovere le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. E' comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'art. 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.
Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione delle medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 31 della legge n. 223 del 1990. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attivita' del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
Ogni sei mesi, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di' cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche' da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita'.
8. All'art. 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «E altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.».
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4964):
Presentato dall'on. Garnero Santache' ed altri il 5 maggio 2004.
Assegnato alle Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e VII (Cultura) in sede referente il 18 maggio 2004 con pareri del1e commissioni I, X e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite il 1° - 7 e 15 luglio 2004; 14 e 22 settembre 2004; 17 novembre 2004.
Esaminato in aula il 22 novembre 2004 e approvato in un Testo Unificato con i nn.: A.C 5017 (Bianchi Clerici ed altri) e A.C. 5108 (Colasio ed altri) il 9 febbraio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3296):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente), il 15 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª e speciale in materia d'infanzia e di minori.
Esaminato dalla 8ª commissione il 23 febbraio 2005; 2 - 15 e 16 marzo 2005; 19 aprile 2005; 14 - 15 e 21 giugno 2005.
Relazione scritta annunciata il 30 giugno 2005 (atto n. 3296 - A relatore sen. Grillo).
Esaminato in aula e approvato con modificazioni, il 25 gennaio 2006