Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione
Basilicata alla formazione degli atti comunitari e le modalità di adempimento degli obblighi di competenza della Regione derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, in conformità all’art. 117, commi 3,5 e 9, della Costituzione e delle leggi 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) e 4 febbraio 2005, n.11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).
ARTICOLO 2
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
1. La Giunta e il Consiglio Regionale formulano d’intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto comunitario di cui all’art. 3, comma 1 e 2, della legge 4 febbraio 2005 n. 11.
2. Le osservazioni della Regione sono trasmesse al Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dall’art. 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
ARTICOLO 3
Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee
1. La Regione dà tempestiva attuazione alle direttive comunitarie
adottate nelle materie di propria competenza.
2. Al fine di garantire il periodico adeguamento dell’ordinamento
regionale agli obblighi derivanti dall’emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale il disegno di legge comunitaria regionale, avente quale titolo «legge comunitaria regionale» con l’indicazione dell’anno di riferimento.
3. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta Regionale riferisce sullo stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni comunitarie e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.
ARTICOLO 4
Contenuti della legge comunitaria regionale
1. La legge comunitaria regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive comunitarie, e dispone quanto ritenuto necessario per il completamento dell’attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta le disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di
giustizia e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) contiene, le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all’attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via
amministrativa, dettando i relativi princìpi e criteri direttivi.
2. L’adeguamento dell’ordinamento regionale a quello comunitario deve in ogni modo avvenire tramite legge comunitaria regionale nel caso in cui esso comporta:
a) nuove spese o minori entrate;
b) l’istituzione di nuovi organi amministrativi.
3. Alla legge comunitaria regionale sono allegati:
a) l’elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di
attuazione perché direttamente applicabili, per il loro contenuto
sufficientemente specifico ovvero in quanto l’ordinamento regionale è già conforme ad esse, ovvero perché lo Stato abbia già adottato provvedimenti attuativi delle stesse e la Regione non intende discostarsene;
b) una relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale
all’ordinamento comunitario.
ARTICOLO 5
Rispetto della normativa comunitaria
1. La Giunta Regionale, effettua una verifica costante della normativa comunitaria adottata in relazione alle materie di propria competenza, al fine di garantire lo stato di conformità dell’ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell’Unione europea e delle Comunità europee, secondo quanto previsto all’art. 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Nell’ambito della relazione di accompagnamento alla legge comunitaria regionale di cui al precedente articolo, la Giunta riferisce al Consiglio sulle risultanze di tale verifica.
ARTICOLO 6
Sessione comunitaria del Consiglio Regionale
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Regionale convoca la
sessione comunitaria dedicando ad essa una o più sedute, al fine di:
- definire gli indirizzi regionali in tema di politiche comunitarie;
- determinare gli orientamenti regionali in materia di partecipazione
alla formazione del diritto comunitario;
- verificare lo stato di avanzamento dei programmi cofinanziati da
risorse comunitarie attivati a livello regionale.
2. In occasione della sessione comunitaria, la Giunta Regionale entro il 31 maggio di ogni anno presenta al Consiglio Regionale una relazione nella quale sono esposti:
a) i contributi regionali per la definizione ed attuazione delle
politiche comunitarie ed,in particolare, le posizioni sostenute dalla Regione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e del Comitato delle Regioni di cui agli articoli 263, 264 e 265 del trattato istitutivo della Comunità europea;
b) le attività della Regione in materia di partecipazione alla formazione del diritto comunitario sia nella fase ascendente che discendente nonché il disegno di legge relativo alla legge comunitaria regionale, di cui al precedente articolo 3;
c) lo stato di avanzamento, alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente lo svolgimento della sessione comunitaria, dei singoli programmi cofinanziati da risorse comunitarie in corso di attuazione a livello regionale nonché l’indicazione delle iniziative che la Giunta regionale intende intraprendere nell’attivazione di risorse comunitarie e nell’implementazione delle relative azioni programmatiche.
3. La deliberazione di Consiglio Regionale di approvazione della
relazione annuale in materia comunitaria costituisce per la Giunta Regionale atto di indirizzo politico e programmatico.
ARTICOLO 7
Programmi cofinanziati dall’Unione Europea
1. Le proposte programmatiche regionali a valere sui Fondi Strutturali dell’Unione Europea sono predisposte - in conformità con le disposizioni
comunitarie pertinenti ed in coerenza con gli indirizzi strategici definiti nel Programma Regionale di Sviluppo vigente e con le indicazioni derivanti dall’ultima sessione comunitaria - dai Dipartimenti competenti per materia e, nell’ipotesi di più dipartimenti interessati, dal Dipartimento Presidenza della Giunta ovvero dal Dipartimento da quest’ultimo delegato.
2. Le proposte programmatiche di cui al precedente comma – previa validazione del Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo, di cui all’articolo 10 legge regionale n. 12 del 2 marzo 1996 s. i. m., ed acquisizione del parere di compatibilità rispetto al Piano Regionale di Sviluppo da parte del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 48 del 14 aprile 2000 s. i. m. – sono, su proposta dell’Assessore competente ovvero del Presidente, approvate dalla Giunta Regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
3. La deliberazione di Giunta Regionale di candidatura di programmi a valere sui Fondi Strutturali comunitari costituisce atto di indirizzo per i dipartimenti interessati nelle attività di negoziato con i competenti servizi comunitari nonché autorizzazione ad apportare gli opportuni adeguamenti per l’approvazione del programma in sede comunitaria.
4. La decisione della Commissione Europea, con la quale si approva in via definitiva il programma regionale cofinanziato dai Fondi Strutturali comunitari, è recepita dalla Giunta e tempestivamente comunicata al Consiglio Regionale.
5. Le riprogrammazioni e le rimodulazioni, le modificazioni e le
integrazioni ai programmi regionali a valere sui Fondi Strutturali comunitari sono assunte nelle sedi e secondo le modalità stabilite dalle pertinenti disposizioni comunitarie e tempestivamente comunicate dalla Giunta al Consiglio regionale, nonché evidenziate nella relazione alla sessione comunitaria.
6. Le decisioni della Commissione Europea, con cui si approvano in via definitiva i programmi regionali a valere sui Fondi Strutturali comunitari e le modifiche degli stessi, sono pubblicate per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
7. Le proposte regionali di attivazione di risorse comunitarie (bandi di gara, inviti a presentare candidature, selezione di progetti, ed altri atti) non rientranti in programmi a valere sui Fondi Strutturali sono predisposte dai Dipartimenti competenti per materia ed approvati dalla Giunta Regionale che ne dà comunicazione al Consiglio in occasione della sessione comunitaria immediatamente successiva.
ARTICOLO 8
Partecipazione degli enti locali alla formazione degli atti comunitari
1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta
Regionale, nell’ambito del procedimento di formazione della legge comunitaria annuale e dei lavori previsti nella sessione comunitaria, assicura adeguate forme di partecipazione e di consultazione degli enti locali al processo normativo comunitario.
ARTICOLO 9
Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee
1. Nelle materie di competenza legislativa della Regione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme del Consiglio regionale, può richiedere al Governo, ai sensi del secondo comma dell’art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi.
ARTICOLO 10
Misure urgenti
1. A fronte di atti normativi comunitari o sentenze degli organi
giurisdizionali delle Comunità europee, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adeguamento all’ordinamento comunitario ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria regionale relativa all’anno in corso, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato oppure vi provvede con l’approvazione di apposito provvedimento amministrativo.
2. Nei casi di particolare urgenza il Presidente della Giunta e/o il
Consiglio Regionale attivano gli strumenti previsti dal Regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura per l’esame del provvedimento da parte della Commissione consiliare competente.
ARTICOLO 11
Competenze del Consiglio Regionale
1. Il Consiglio Regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione e di piano concernenti l’attuazione delle politiche
comunitarie, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto regionale.
2. Al fine di porre in essere una rapida procedura di deliberazione da parte del Consiglio, la Giunta Regionale assicura a quest’ultimo una adeguata informazione in ordine alla elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 1.
3. La deliberazione del Consiglio Regionale relativa alle proposte di
atto, di cui al comma 1, contiene gli indirizzi per la Giunta Regionale da seguire nel corso dell’attività di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea, nonché l’autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
4. La Giunta Regionale riferisce al Consiglio Regionale sull’andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
5. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 1 sono ritrasmessi al Consiglio Regionale per la deliberazione definitiva.
6. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento indiretto dell’Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte sono approvate dalla Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
ARTICOLO 12
Aiuti di Stato
1. I disegni di legge regionale, di iniziativa del Consiglio o della
Giunta, e gli schemi degli atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti all’obbligo di notifica, sono preventivamente notificati alla Commissione europea e, successivamente alla decisione di autorizzazione dell’aiuto da parte della Commissione, sono approvati rispettivamente dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive
competenze. Tali atti sono pubblicati sul Bollettino della Regione Basilicata contestualmente alla pubblicazione della decisione di autorizzazione dell’aiuto dal parte della Commissione europea.
2. Gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, che istituiscono o
modificano aiuti di Stato in regime di esenzione, sono comunicati alla Commissione europea successivamente alla loro approvazione e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regine contestualmente alla pubblicazione della comunicazione di registrazione dell’aiuto da parte della Commissione europea.
3. I provvedimenti regionali che istituiscono o modificano aiuti di Stato in regime ”de minimis”, ai sensi della normativa comunitaria di riferimento, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione a seguito della loro approvazione, senza alcuna notifica preventiva o comunicazione successiva alla Commissione europea.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono rispettivamente notificati e comunicati in via elettronica, a cura dell’Ufficio competente, pressi la Presidenza della Giunta Regionale, secondo le modalità previste dalle disposizioni comunitarie applicabili e secondo le procedure interne previste da apposito regolamento adottato dalla Giunta ed approvato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Consiglio Regionale che disciplina lo schema organizzativo interno e le procedure relative agli adempimenti del presente articolo.
5. Gli Uffici regionali che gestiscono aiuti di Stato sono tenuti ad
adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria applicabile in materia ( relazioni annuali, tenuta ed alimentazione del registro informatico degli aiuti di Stato e agli altri adempimenti), secondo le procedure approvate dal regolamento di cui al comma 4.
ARTICOLO 13
Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si
applicano le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11.
ARTICOLO 14
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 9 e 10 delle Legge Regionale 24 giugno
1997, n. 30 e sono, comunque, fatti salvi gli effetti prodotti dalle norme così abrogate.
ARTICOLO 15
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 5 ottobre 2009
DE FILIPPO