NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Società, industria e artigianato
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Legge 5 marzo 2001, n. 57
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"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati."
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
TITOLO I REGOLAZIONE DEI MERCATI CAPO I INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
Articolo 1 (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)
1. (Omissis). (1) 2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno. (1) Inserisce l'art. 12-bis, dopo l'art. 12 della l. 24 dicembre 1969, n. 990.
Articolo 2 (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP) 1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater. (1) 3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. (2)4. (Omissis). (3) 5. (Omissis). (4)(1) Comma modificato dall'art. 22, l. 12 dicembre 2002, n. 273. (2) Vedi il d.m. 24 maggio 2001, n. 274. (3) Modifica il terzo periodo e abroga il quarto periodo, comma 5-quater, dell'art. 2 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv. in l. 26 maggio 2000, n. 137. (4) Aggiunge il comma 5-quater.1, dopo il 5-quater, all'art. 2 del d.l. 28 marzo 2000, n. 70, conv., con modificazioni, in l. 26 maggio 2000, n. 137. Articolo 3 - (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)1. (Omissis). (1)2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2). (1) Inserisce l'art. 12-ter, dopo l'art. 12-bis della l. 24 dicembre 1969, n. 990. (2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 20 febbraio 2004, n. 74.
Articolo 4 (Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli)1. (Omissis). (1)(1) Inserisce l'art. 12-quater, dopo l'art. 12-ter della l. 24 dicembre 1969, n. 990.
Articolo 5 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)
1. (Omissis). (1) 2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 percento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a € 663,50 (2);b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di € 38,71 (3) per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. 3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica ella persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. 4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. (4) 5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1e 9 punti di invalidità (8). 6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT (5) (6). 7. (Omissis). (7)(1) Sostituisce i commi primo, secondo e terzo dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv., con modificazioni, in l. 26 febbraio 1977, n. 39. (2) L'originario importo di lire un milione duecentomila è stato modificato in euro 634,62, a decorrere dal mese di aprile 2002, dall'art. 1, D.M. 30 luglio 2002 (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186); in euro 650,49, a decorrere dal mese di aprile 2003, dall'art. 1, D.M. 22 luglio 2003 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 175); in euro 663,50, a decorrere dal mese di aprile 2004, dall'art. 1, D.M. 3 giugno 2004 (Gazz. Uff. 10 giugno 2004, n. 134). (3) L'originario importo di lire settantamila è stato modificato in euro 37,02, a decorrere dal mese di aprile 2002, dall'art. 1, D.M. 30 luglio 2002 (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186); in euro 37,95, a decorrere dal mese di aprile 2003, dall'art. 1, D.M. 22 luglio 2003 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 175); in euro 38,71, a decorrere dal mese di aprile 2004, dall'art. 1, D.M. 3 giugno 2004 (Gazz. Uff. 10 giugno 2004, n. 134). (4) Comma sostituito dall'art. 23, comma terzo, l. 12 dicembre 2002, n. 273. (5) Comma modificato dall'art. 21, comma quinto, l. 12 dicembre 2002, n. 273. (6) All'aggiornamento degli importi di cui al comma 2 si è provveduto con D.M. 30 luglio 2002 (Gazz. Uff. 9 agosto 2002, n. 186), con D.M. 22 luglio 2003 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 175) econ D.M. 3 giugno 2004 (Gazz. Uff. 10 giugno 2004, n. 134). (7) Sostituisce il comma ottavo dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv., con modificazioni, in l. 26 febbraio 1977, n. 39. (8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 luglio 2003
Articolo 6 (Ricorsi) 1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. é abrogata ogni diversa disposizione.
CAPO I INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (omissis) CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI(omissis) TITOLO III INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI CAPO I INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (omissis)
Articolo 16 (Agevolazioni per l'informazione al consumatore)
1. é autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento fino alla misura del70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti. (1) 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.(1) Vedi il d.m. 24 maggio 2001, n. 273. (omissis)
CAPO III INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE(omissis) CAPO III MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI(omissis) CAPO IV INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 (Norme applicative) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Nesi, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Fassino
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