NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia
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Legge 4 marzo 2005 n. 2.
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Norme per la promozione della Fondazione Ignazio Buttitta.
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L'Assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
Art. 1.
1. é promossa, ai sensi dell'articolo 14 del Codice civile, l'istituzione di una Fondazione denominata "Ignazio Buttitta" con la finalità della tutela, conservazione, promozione, studio e sviluppo della cultura siciliana in tutti i suoi aspetti storici, sociali, artistici e antropologici.
Art. 2.
1. La sede legale ed operativa della Fondazione è la casa natale di Ignazio Buttitta, presso la quale è costituita e progressivamente potenziata una biblioteca specializzata nei diversi ambiti della cultura siciliana.
Art. 3.
1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1 la Fondazione può promuovere conferenze, seminari, congressi, mostre, assegnare borse di studio, conferire premi, assumere ogni iniziativa, anche di natura editoriale, ritenuta coerente con le proprie ragioni istitutive.
Art. 4.
1. Nel rispetto delle norme del Codice civile, la Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione formato da: a) tre componenti a vita con diritto di nomina del successore, in rappresentanza dei figli viventi di Ignazio Buttitta; b) tre componenti in rappresentanza del comune di Bagheria, rispettivamente il sindaco, il presidente del consiglio comunale e l'assessore alla cultura; c) il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana; d) il Presidente della Regione; e) il Presidente della Provincia regionale di Palermo; f) il sindaco del comune di Palermo; g) il rettore dell'Università di Palermo; h) i presidenti del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, del Folkstudio e dell'Associazione "Amici di Ignazio Buttitta". 2. Tutti i componenti di diritto, ad esclusione dei tre a vita, possono nominare loro delegati. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i consiglieri possono essere riconfermati. I consiglieri designati in virtù della loro funzione cessano comunque dall'incarico, anche prima della scadenza del quadriennio, qualora venga meno la loro preposizione alla carica istituzionale ricoperta. 3. Previa approvazione del consiglio possono entrare a far parte dello stesso per un quadriennio tutti i soggetti pubblici e privati che si impegnino a conferire alla Fondazione una somma non inferiore a euro 5.000 oppure l'equivalente in libri o oggetti.
Art. 5.
1. Il consiglio nomina tra i propri componenti il presidente e la giunta costituita da un vicepresidente, da un direttore generale, da un tesoriere, dal sindaco pro tempore del comune di Bagheria o suo delegato e dai consiglieri a vita. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione e per l'esercizio delle sue funzioni può delegare il vicepresidente. 3. Il direttore generale è responsabile del coordinamento esecutivo delle attività programmate dalla giunta e approvate dal consiglio. 4. Il tesoriere amministra i fondi ed è tenuto a presentare, ad ogni richiesta dei componenti della giunta e dei revisori, il conto delle entrate e delle uscite.
Art. 6.
1. Nel rispetto delle norme del Codice civile in materia di fondazioni, l'atto costitutivo e lo statuto devono prevedere la costituzione di un collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti.
Art. 7.
1. Nel caso di estinzione della Fondazione i suoi beni patrimoniali, previa approvazione dei componenti a vita del consiglio, sono trasferiti dalla giunta al comune di Bagheria o ad altro ente pubblico o privato.
Art. 8.
1. Ferme restando le disposizioni di legge e le finalità della Fondazione, eventuali modifiche dello statuto, dettate da indifferibili esigenze funzionali, devono essere approvate dal consiglio con voto unanime.
Art. 9.
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio della Fondazione mediante l'assegnazione di un contributo iniziale di 500 migliaia di euro per l'anno 2005. Alla determinazione del contributo per gli anni successivi si provvede annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 10.
1. Al comma 4 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, dopo le parole "da destinarsi" sono aggiunte le parole "limitatamente all'anno 2005".
Art. 11.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 4 marzo 2005. CUFFARO Assessore regionale per i beni culturali PAGANO ed ambientali e per la pubblica istruzione
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