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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Lavori pubblici

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Legge 3 gennaio 1978, n. 1
"Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali."
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Capo I - Disposizioni generali


Art. 1.
Dichiarazione d'urgenza.


L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della Giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali (1/a).
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni (1/a).
La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.[Le norme di cui al quarto e al quinto comma si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge] (2/a) .


Art. 2.
Aree destinate all'edilizia scolastica.


La ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'articolo 11 della L. 28 luglio 1967, n. 641 , e dell'art. 9 della L. 5 agosto 1975, n. 412 , a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.
Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea.


Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.
Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.
Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.


Art. 4.
Attraversamenti e spostamenti.


Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.
Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.


Art. 5.
Inosservanza dei termini.


Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi, per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.
Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la Giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia interesse fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.
In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la Giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.
Qualora, nelle materie oggetto della presente legge, venga presentata domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , detta istanza non potrà essere tratta sino a quando il ricorrente non abbia presentato la domanda di fissazione d'udienza. Nel caso di accoglimento della domanda di sospensione l'udienza di merito deve essere fissata entro il termine massimo di quattro mesi dalla adozione della relativa ordinanza, la quale non potrà comunque avere una efficacia superiore a sei mesi.
Le ordinanze emesse ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , non sono appellabili al Consiglio di Stato (6/a).


Art. 6.
Deliberazioni degli enti locali territoriali.


Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo I, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.


Art. 7.
Pareri.


Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'articolo I, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.
In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso la istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.
I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consigli dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.


Art. 8.
Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno.


I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , sostituito dall'articolo unico della legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.


Art. 9.
Comitati tecnico-amministrativi.


I membri dei comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonché al terzo e quarto comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 , possono essere sostituiti da loro delegati.
I comitati tecnico-amministrativi presso i provveditorati per le opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comitati tecnico-amministrativi del magistrato per il Po e del magistrato alle acque di Venezia.
Le norme di cui al secondo comma si applicano anche ai comitati e sottocomitati di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 .


Art. 10.
Adempimenti degli uffici periferici e decentrati.


Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.
Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.
Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.
Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.
Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'art. 13 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 361 del codice penale.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.
Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.
In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.


Art. 11.
Modalità di aggiudicazione.


[Le normative di aggiudicazione vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 584, possono essere applicate ai lavori da eseguirsi in esecuzione di leggi statali e regionali emanate in occasione di calamità naturali nonché per gli altri lavori concernenti le opere pubbliche per i quali il preventivo avviso di gara sia stato oggetto di pubblicazione fino al sessantesimo giorno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge] .


Art. 12.
Aggiudicazione a trattativa privata.


[Per le opere di cui all'art. 1, l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente, con la procedura del presente articolo, a condizione che:
1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;
2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;
3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire nuovi lavori.
L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al cinque per cento.
Per gli appalti banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando tale possibilità sia stata indicata nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del primo lotto e non sia trascorso un triennio dalla data di aggiudicazione dei lavori del lotto precedente] (11/a).


Art. 13.
Prestazioni di garanzie.


[Nei casi in cui, per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, è prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449] .


Art. 14.
Revisione prezzi in caso di anticipazioni.


[Per le opere di cui all'art. 1, appaltate dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora si faccia luogo a favore delle imprese appaltatrici alle anticipazioni di cui al decreto del Ministro per il tesoro previsto all'art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, secondo le integrazioni apportate dall'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, la revisione dei prezzi contrattuali sarà accordata per l'importo eccedente quello anticipato.
L'aumento o la diminuzione che dà luogo alla revisione dei prezzi deve superare in ogni caso il cinque per cento dell'importo complessivo dei lavori ovvero, quando si applichi la disposizione di cui al precedente comma, dell'importo dei lavori eccedente quello anticipato] .


Art. 15.
Esecuzione di opere in pendenza dello adeguamento finanziario.


[Per le opere di cui all'art. 1 della presente legge aggiudicate in aumento rispetto all'importo a base d'asta, l'esecuzione può essere immediatamente consentita dagli organi competenti entro i limiti di spesa previsti dall'appalto in pendenza degli atti di adeguamento del finanziamento] (13/a).


Art. 16.
Proroghe.


[Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili] (13/b).


Art. 17.
Collaudi.


[I limiti di importo, stabiliti dall'art. 19, primo e secondo comma, del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla L. 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla L. 13 maggio 1965, n. 431, sono elevati da 10 a 150 milioni di lire] .


Art. 18.
Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo.


[Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in 100 milioni di lire.
I limiti di importo progettuale stabiliti dall'art. 12 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevati rispettivamente a lire 100 milioni e a lire 200 milioni] .


Art. 19.
Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo.


A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.


Art. 20.
Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui.


I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario o all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.
Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.


Art. 21.
Gare deserte.


[Le norme di cui all'art. 1, L. 3 luglio 1970, n. 504, come modificato dall'art. 6, L. 1° giugno 1971, n. 291, sono estese a tutte le opere di cui all'art. 1 della presente legge] .


Art. 22. Pagamenti in conto.


[A modifica del primo comma dell'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo subordinatamente alla presentazione per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti] .


Art. 23.
Pagamento delle indennità.


Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà .
Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo .
Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono e del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma .
Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento eapropriativo .
Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi .


Art. 24.
Controlli della Corte dei conti.


I decreti di cui all'art. 18 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 , e successive modificazioni ed
integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'art. 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.
Gli atti che dispongano l'assunzione di impiego, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.
Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.


Art. 25.
Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali.


Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 , i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.
I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data .


Art. 26.
Competenza contrattuale dei dirigenti.


L'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 777 , ratificato con la L. 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'art. 5 della L. 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli atti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 .


Art. 27.
Condizioni di esclusione dagli appalti.


Art. 28.
Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori.


Art. 29.
Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584 .


Capo II - Disposizioni concernenti l'ANAS


Art. 30.
Lavori di variante e nuovi prezzi.


La competenza ad approvare le variazioni di cui all'articolo 20, primo comma, del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione, generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato articolo 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purché le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.
La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'articolo 22 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, numero 350 , è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.


Art. 31.
Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS.


Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia.
Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59 .
Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748 , vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudo dei lavori di cui al regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 .
I dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'Anas mantengono le funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.
Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.


Art. 32.
Lavori e forniture in economia.


Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a L. 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.


Art. 33.
Parere degli organi consultivi.


I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.
I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.
Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.


Capo III - Disposizioni transitorie e finali


Art. 34.
Procedure in corso.


Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 12.


Art. 35.
Leggi regionali.


Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottato con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza,
di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.


Art. 36.
Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14


Art. 37.
Entrata in vigore.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



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