NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Scuola, formazione e università
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Legge 3 agosto 2009, n. 115
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Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Riassetto giuridico - funzionale della Scuola per l'Europa di Parma 1. La Scuola per l'Europa di Parma, istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17, di seguito denominata «Scuola», a decorrere dal 1° settembre 2010, é istituzione ad ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La Scuola é associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. 2. La Scuola é posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 3. La Scuola fornisce, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione recante lo Statuto delle Scuole europee, come ratificata ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 151, un'istruzione scolastica materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'EFSA, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il Sistema delle Scuole europee. Nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7, consente l'accesso anche ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorità medesima, nonché ai figli dei cittadini italiani. 4. La Scuola adotta gli ordinamenti per le sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana della scuola materna, elementare e secondaria con programmi e con struttura conformi al sistema delle Scuole europee, in modo da consentire il rilascio, alla conclusione della settima classe, del titolo finale di «baccelliere europeo». 5. La costituzione delle sezioni e delle classi avviene in deroga al limite del numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale. 6. Gli organi della Scuola sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il comitato tecnico-scientifico, con funzioni anche di raccordo con i consigli di ispezione delle Scuole europee; c) gli organi collegiali presenti nelle Scuole europee di tipo I; d) il dirigente della Scuola, di cui al comma 9; e) il collegio dei revisori dei conti. 7. Con decreto adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro degli affari esteri, sono disciplinati l'assetto amministrativo della Scuola e il trattamento giuridico-economico del personale della Scuola stessa e sono indicati le funzioni e la composizione degli organi di cui al comma 6, il numero dei contratti attivabili ai sensi del comma 8 e i criteri di accesso per gli alunni appartenenti alle categorie di cui al comma 3, secondo periodo, del presente articolo. 8. Per l'assolvimento dei propri compiti la Scuola si avvale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede di cui al comma 1 del presente articolo, di personale assunto con contratto a tempo determinato. I contratti, di durata biennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva, sono stipulati previo espletamento di un'apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola. La Scuola puo' procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera. 9. Alla direzione della Scuola é preposto un dirigente, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in possesso di specifiche competenze, di comprovate capacità di direzione, di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione, scritta e orale, in almeno due lingue comunitarie. La durata dell'incarico non puo' essere inferiore a tre anni né eccedere il limite di cinque anni. Il dirigente della Scuola é il rappresentante legale dell'istituzione scolastica. 10. Il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario dei ruoli metropolitani destinatario dei contratti di cui al comma 8 é collocato in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico conferito, con retribuzione a valere sullerisorse di cui all'articolo 3, comma 1. Il posto lasciato vacante nella sede di titolarità puo' essere coperto esclusivamente con altro personale di ruolo in soprannumero ovvero con personale assunto con contratto a tempo determinato. Il personale collocato fuori ruolo deve avere superato il periodo di prova. I docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, all'atto del rientro in ruolo, hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a due anni scolastici, il predetto personale, all'atto della cessazione dall'incarico, é assegnato alla sede nella quale era titolare all'atto del collocamento fuori ruolo. Il servizio svolto nella Scuola é equiparato al corrispondente servizio prestato nelle scuole italiane. 11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, é corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera é altresì riconosciuta un'indennità di prima sistemazione. Art. 2. Strutture scolastiche 1. Fermo restando il finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, é autorizzata per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro 5.474.000, per la costruzione della nuova sede della Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima finalità, sono posti a carico della provincia e del comune di Parma, in conformità a quanto convenuto con l'accordo di programma stipulato in data 9 novembre 2007. 2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono altresì poste a carico della provincia e del comune di Parma: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio destinato a sede della Scuola; b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi impianti. 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'allestimento e per l'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 569.000 euro per l'anno 2009 e a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: a) quanto a 569.000 euro per 1'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 426.000 euro e 1'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 143.000 euro; b) quanto a 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 agosto 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Alfano
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