La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.
ART. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro é prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, é delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 é esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
ART. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
ART. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo é delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 6.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,in materia di accesso alla professione notarile).
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostituite dalle seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea";
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Università del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.148".
ART. 7.
(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,".
2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" é sostituita dalla seguente: "provvedimento".
ART. 8.
(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000,n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).
1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, é sostituito dal seguente:
"Allorché non é ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare".
ART. 9.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, é sostituito dal seguente:
"ART. 4. - 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario,entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.
3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze".
2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli adempimenti già previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, i quali conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, il primo periodo é sostituito dal seguente: "Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, é rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio".
4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2".
ART. 10.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
1. Il Governo é autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
2. Il Governo é autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.
ART. 11.
(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).
1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo le parole: "dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".
ART. 12.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;
c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalità di cui alla lettera b) del presente comma.
ART. 13.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001,n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità).
1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, dopo la parola "imballaggio" la congiunzione "o" é sostituita dalla seguente: "e".
ART. 14.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute;
c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.
ART. 15.
(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva85/337/CE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).
1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui é stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga é stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.
ART. 16.
(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999,n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: "o il ricupero" sono soppresse.
ART. 17.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro,alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro).
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento;
accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando una persona é trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di "molestie" quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante,
tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione di "molestie sessuali" quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;
c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;
d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva76/207/CE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.
ART. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-offe di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi).
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, é sostituita dalla seguente:
"b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri;".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle naviche effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, é sostituito dal seguente:
"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità".
ART. 19.
(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).
1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera a) é sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".
ART. 20.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,degli esplosivi e dei congegni assimilati).
1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388".
ART. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172).
1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio2002, n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti".
2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, é abrogato.
ART. 22.
(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.
ART. 23.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).
1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo le parole: "del medesimo decreto legislativo", sono aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
2) dopo la parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti: "siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA";
b) al comma 18, le parole: "é verificato", sono sostituite dalle seguenti: "può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche";
c) al comma 19:
1) le parole: "ivi incluso" sono sostituite dalle seguenti: "purchésia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche";
2) dopo le parole: "autorizzata dall'autorità amministrativa competente", sono aggiunte le seguenti: "previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
3) dopo il primo periodo é aggiunto il seguente: "Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore é tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione".
ART. 24.
(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati" sono inserite le seguenti: "selezionati per un periodo di durata massima di sette anni".
ART. 25.
(Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).
1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:
a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e);
b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;
d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile;
g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.
3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie