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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Società, industria e artigianato

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Legge 31.03.2005, n. 56
Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.
 










La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Costituzione degli sportelli unici all'estero

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la
tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli
affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici é realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse
economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse
economico-commerciale.
2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di
attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati.
Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all'estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE,di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175.
Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto
collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'articolo 4, commi 72 e 74,della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo,svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo
dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di
costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.
6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo
economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e
dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.
8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e
dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:
a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» é sostituita dalla seguente: «trenta»;
b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, é sostituito dal seguente:
«Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate
da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».
9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo é autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo é autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, pubblicata nel supplemento ordinario n. 293 alla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002:
«Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE). - 1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da
parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, é istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale
(PCN). 2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma
1, il Ministero delle attività produttive é autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un
massimo di dieci unità. A tale personale si applica ladisposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN é autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attività produttive», pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001:
«Art. 8 (Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione). - 1.-2. (Omissis).
3. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) attività di sostegno alla definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione;
b) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio nelle materie di competenza della V Commissione CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;
c) attività di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita con decreto del Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137;
d) preparazione delle riunioni di coordinamento, presiedute dal Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti e direttori generali dell'ICE,
della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del soggetto gestore del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e della SACE;
e) collaborazione con il Ministero degli affari esteri, in particolare modo in materia di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la Direzione generale per la promozione e con la Direzione generale per la politica commerciale;
f) elaborazione di indirizzi strategici circa l'utilizzo dei fondi strutturali per l'internazionalizzazione delle imprese, in raccordo con la Direzione generale per la promozione degli scambi;
g) partecipazione al Punto nazionale di contatto previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali;
h) attività di indirizzo per la promozione e la diffusione territoriale degli sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione;
i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente partecipazione nelle sedi internazionali competenti in materia di credito all'esportazione e sull'assicurazione
del credito all'esportazione, assicurando l'adeguato raccordo con la Direzione generale per la politica commerciale;
j) esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nelle materie del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);
k) esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo;
l) elaborazione degli indirizzi strategici finalizzati alla promozione degli investimenti esteri in Italia e partecipazione nelle sedi comunitarie e multilaterali alla definizione degli accordi in materia di investimenti diretti esteri;
m) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
n) attività di indirizzo strategico e segreteria tecnica dell'Osservatorio economico previsto dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304;
o) predisposizione, in raccordo con la Direzione generale per la promozione degli scambi, della relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta dalla SIMEST.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004), pubblicata nel supplemento ordinario n. 299 alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003:
«72. Presso il Ministero delle attività produttive é costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di
coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
73. (Omissis).
74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli
affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza
legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario n. 214 alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, come modificato dalla presente legge:
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di
cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altredisposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967:
«Art. 34 (Destinazioni e accreditamenti). - I movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio.
Salvo quanto previsto dall'art. 36 per la nomina dei capi delle rappresentanze diplomatiche, la destinazione all'estero, il trasferimento da sede a sede e il richiamo
al Ministero del personale sono disposti con decreto del Ministro.
La destinazione, il trasferimento e il richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali qualificati ai sensi dell'art. 32, terzo comma, e degli impiegati della carriera degli assistenti commerciali sono disposti dal Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il commercio con l'estero, fatta eccezione per i funzionari non specializzati in materia commerciale che compiono in funzioni commerciali uno dei due periodi di
servizio previsti dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 107. I nominativi di questi ultimi sono previamente comunicati al Ministero del commercio con l'estero.
La notifica alle autorità del Paese in cui presta servizio il personale all'estero é effettuata in base alla qualifica risultante dal decreto di destinazione, salvo quanto può essere disposto con decreto del Ministro, su motivata proposta del consiglio di amministrazione, per particolari esigenze di servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernente: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza,» pubblicato nel supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001:
«Art. 4 (Attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea). - 1. Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di
finanza può destinare, fuori dal territorio nazionale,secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, proprio personale, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di esperti.
3. A tali fini il contingente previsto dall'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, é aumentato di una quota di dodici unità,
riservata agli esperti del Corpo.
4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, con il trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio personale anche presso le sedi istituzionali competenti nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale ed europeo.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'art. 8 della legge 31 marzo 2000,n. 78.».

Art. 2.
Disposizioni organizzative a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attività produttive é autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero
delle attività produttive é altresì autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalità nel campo economico-commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Per le finalità di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attività produttive può, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonché le procedure di cui all'articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68.
2. Nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 6 per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese ed in fase di prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici all'estero, é istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo. Per le predette finalità é autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Ai fini della completa attuazione del nuovo sistema degli sportelli unici all'estero, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate dall'articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n. 229, come modificato dall'articolo 7 della
presente legge, derivanti dai decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato articolo 9 della legge n. 229 del 2003.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001:
«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 39 della legge n. 273 del 2002 é riportato nelle note all'art. 1.
Si riporta il testo dell'art. 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di
attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. é sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico é espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi é a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
2. I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di ppartenenza.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non é computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, é stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo
periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il
divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche
indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventualeattribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.
8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 25 marzo 1967, n. 68 recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il
commercio estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72:
«Art. 8. (Disposizioni finanziarie). - Le entrate dell'ICE sono costituite da:
a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'art. 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;
b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;
c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;
d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;
e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 2;
g) altri proventi patrimoniali e di gestione.
Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1, lettera b), non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.
Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonché alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.».
Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229 concernente «Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese). - 1. Il Governo é delegato ad adottare,entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i
principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane,
prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
1-bis. Il Governo é altresì delegato ad adottare,entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento
ell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze
delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;
d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all `estero anche tramite società
prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.a., destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;
e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.
1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della
promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e perle conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso
inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo é prorogata di novanta giorni.
1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative,nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater».

Art. 3.
Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese

1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE e di Sviluppo Italia Spa, relativamente all'attività di formazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25
marzo 1997, n.68, e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per 'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità e i criteri per il trasferimento
delle relative risorse alle regioni.
3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo é autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Note all'art. 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73,allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59)», é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n. 105.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 68 del 1997:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. L'ICE conforma la propria attività a principi di efficienza e di economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonché i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o
associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale,nonché i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:
a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonché delle normative e degli standard qualitativi e di sicurezza vigenti,elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con lerappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni più favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonché l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;
c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;
d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;
e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;
f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;
g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export;
h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri;
i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel
piano;
l) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.
3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 recante «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle
relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri», pubblicato nel supplemento
ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999:
«Art. 8 (Funzioni dell'Istituto diplomatico). - 1. L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.
2. Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali.
2-bis. Presso l'Istituto diplomatico possono altresì essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocità e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.».

Art. 4.
Applicazione dell'accordo-quadro con le universitàin tema di internazionalizzazione

1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con tutti i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione, nonché degli accordi di
settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attività formative delle università italiane in materia di internazionalizzazione, tramite le appresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le
informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in
università italiane per ottenere borse di studio;
b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'ICE e tutti i soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo é autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 5.
Accordi di settore in tema di internazionalizzazione

1. Il Ministero delle attività produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi - quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o difiliera.
2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.
3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie
nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.
4. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo é autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 6.
Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il Governo é altresì delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle im-prese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi
ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione
centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni;
d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi
gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;
e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.
1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con iMinistri degli affari esteri, dell'economia e delle
finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti permateria e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione;
decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1- bis o successivamente, la scadenza di quest'ultimo é prorogata di novanta giorni.
1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater».
2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9 della legge 29 luglio 2003, n.229, come modificato dalla presente legge, é riportato nelle note all'art. 2.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» é pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84 recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2001, n. 76:
«Art. 5 (Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero del commercio con l'estero). - 1. La quota del Fondo di cui all'art. 3, comma 1, destinata alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo alle imprese, a seguito della ripartizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), é affidata alla gestione del Ministero del commercio con l'estero ed é iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero é definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti finalità:
a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale,con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a
studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a
programmi di assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalità, i criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato per la gestione degli
interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore é determinato ai sensi delle stesse convenzioni;
b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera a), di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, con le modalità stabilite dall'art. 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) istituzione presso la SIMEST S.p.a. di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima
con finalità di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi standars internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla SIMEST S.p.a. a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso. Per le finalità di cui alla presente lettera, la SIMEST S.p.a. può stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o
interregionali;
d) attività, da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonché di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di
imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani, anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche;
e) attività di promozione e di assistenza alle imprese da parte del centro di servizi INFORMEST e di FDL
Servizi S.r.l.;
f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza
e qualificazione;
g) acquisizione, da parte della FINEST S.p.a., con finalità di capitale di rischio (venture capital), e per interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tale scopo é istituito un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi standars internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla FINEST S.p.a. a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso.
3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere, altresì, parzialmente destinato dal Ministro del commercio con l'estero
all'istituzione di appositi fondi di garanzia per l'erogazione di mutui agevolati a medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti finalità:
a) incremento, per l'anno 2000, delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione, a titolo gratuito e in
misura non superiore all'85 per cento dell'importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo é progressivamente ridotto sulla base del piano di ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave debitrici. L'eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, che residua dopo l'utilizzazione delle medesime é versata all'entrata del
bilancio dello Stato;
b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attività di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalità sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire
200 milioni, gestito da un istituto di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero.
L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l'utilizzazione delle relative disponibilità, é versata all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Per lo svolgimento delle attività connesse a quanto previsto dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero é autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre unità di esperti. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero.».
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, é determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) (Omissis);
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, é accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura é applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

Art. 7.
Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100,e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

1. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, é sostituita dalla seguente:
«h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite é aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non
si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano é membro».
2. Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:
«h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1
dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».
3. All'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 1 é sostituito dal seguente: «In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate»;
b) il comma 2 é sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa».
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, é inserito il seguente:
«1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane».
5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, é sostituito dal seguente: «Il
soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi
agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio
nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive».
6. All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo é inserito il seguente: «Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa,
stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143».
7. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dal presente articolo, nonché all'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100, del 1990.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101, come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. Il Ministro del commercio con l'estero é autorizzato a promuovere la costituzione di una società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a», con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane
ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che
evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di società all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'art. 3, comma 1, a società ed imprese all'estero, anche già costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote
o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite é portato al 50 per cento per le piccole e medie imprese,
come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alladurata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico
dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International
Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano é membro.
h-ter) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing, di factoring e di general trading;
h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di
cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della legge 21 marzo 2001, n. 84 e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge dicembre 2003, n. 273.
3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi
e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di
esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed é sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio
con l'estero, o da un suo delegato,per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da società finanziarie di sviluppo
controllate dalle regioni e dalle provincie autonome, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. é composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il collegio sindacale della SISMEST S.p.a. é formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei
membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
8. La SIMEST S.p.a. é regolata da un proprio statuto ed é soggetta alla normativa sulle società per azioni.».
«Art. 2 - 1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del Credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto
nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES),all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a.,
con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne il rispetto.
In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate.
2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST S.p.a. 3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonché, annualmente, al Parlamento.».
«Art. 3 - 1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell'art. 1 non possono superare di norma
la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi cui la SIMEST S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero.
1-bis) la quota del 25 per cento di cui al comma precedente può essere incrementata fino al 49 % se oggetto della partecipazione é la costituzione di parchi industriali destinati a promuovere od accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane.
2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a. é subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1.
3. (Omissis);
4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi.
Tale quota é determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
5. Gli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di
competenza del Ministro del commercio con l'estero naffluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalità di cui alla presente legge.
6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio é ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato é riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.».
«Art. 4. - 1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Simest S.p.a. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.
2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.
3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile
all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - é istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.227, in paesi diversi da quelli delle Comunità europee.
Il fondo di cui al precedente comma é amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, é composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua del ga, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o
impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonché l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitatointerministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del
programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinati dal Comitato di cui alla Convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Saranno ammesse con priorità ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle società a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
é autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.».
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
«Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art.14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data lagestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a. 2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero,
al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.
3. La SIMEST S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore
dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 é titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti
relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il
Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla SIMEST S.p.a. dei fondi e delle disponibilità
finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla SIMEST S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione
degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 é soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo
in relazione al trasferimento alla SIMEST della gestione degli interventi indicati al comma 1.».
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 84 del 2001, é riportato nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge n. 273 del 2003:
«Art. 46 (Fondi rotativi). - 1. Il Ministero delle attività produttive é autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n.100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1991, n. 17:
«Art. 2. - 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, é costituita la società finanziaria Finest.
2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero é autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile. L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del
ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.
3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.
4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.
5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 percento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo dicollaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo
non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.
6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o
partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1.
La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti
aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.
7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo é elevato al 40 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n.100; il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo.
8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, é istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e
per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al
quale é assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3
miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, é assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, é assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. La localizzazione del Centro di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.».

Art. 8.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, per l'anno 2005,mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cuiall'articolo 1, commi 6, 8 e 9, pari ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attività produttive
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli


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