Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Tutela dei diritti fondamentali

Indietro
Legge 30 luglio 1998, n. 281
"Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti."
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Finalità ed oggetto della legge

1. In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi
delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché
nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i
diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e
degli utenti, ne é promossa la tutela in sede nazionale e locale,
anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina
dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti
contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità
e di efficienza.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o
utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività
imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;
b) "associazioni dei consumatori e degli utenti": le formazioni
sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.

Art. 3.
Legittimazione ad agire

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela
degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del
ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580. La procedura é, in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e
dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, é depositato per l'omologazione nella cancelleria
della pretura del luogo nel quale si é svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo
verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del
codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza,
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni
di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni
individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.

Art. 4.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. é istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti, di seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della
struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, é composto dai rappresentanti delle associazioni
dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province
autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e
delle province autonome, ed é presieduto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo
delegato. Il Consiglio é nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle
associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni
nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni
di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie
economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni
competenti, nonché esperti delle materie trattate.
4. é compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di
legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa
parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e
gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli
utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche
comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo
e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della
qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso
i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento
dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia
previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche
nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli
utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia
rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti
nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca
una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi
dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di
altri Paesi e dell'Unione europea.

Art. 5.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato é istituito l'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco é subordinata al possesso, da
comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle
prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di
lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per
gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della
popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque
regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite
con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei
libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni
precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione
medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi
in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti é preclusa
ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per
oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche
le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti
esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche
costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della
regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.
Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto
1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i
criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali
delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della
presente legge.

Art. 7.
Copertura finanziaria

1. Per le finalità della presente legge é autorizzata la spesa
massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da
destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue
allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui
all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi
di cui all'articolo 6.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 é
composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti
istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed é
integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco
di cui all'articolo 5, ove non già rappresentate nella Consulta.
2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di
cui all'articolo 4, può iscrivere in via provvisoria nell'elenco di
cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del
requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5,
fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data
di cui al comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
     Tutti i LIBRI >