NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Tutela dei diritti fondamentali
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Legge 30 luglio 1990, n.217
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Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. Istituzione del patrocinio
1. é assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. Il patrocinio é altresì assicurato nei procedimenti civili relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, sempreché le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. 3. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento. 4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa. 5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui é corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano i limiti di reddito di cui all'articolo 3. 6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino italiano é assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato. 7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non abbienti avanti ad ogni giurisdizione. 8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese dello Stato é assicurato anche relativamente a detti procedimenti quando essi: a) sono riuniti a procedimenti per delitti; b) sono connessi a procedimenti per delitti ancorché non riuniti. 9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Art. 2. Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. In ogni stato e grado del procedimento l'interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 3 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 2. La relativa istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione é autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. 3. Fuori dei casi di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale, l'istanza é presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata alla cancelleria del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Se procede la Corte di cassazione o se davanti a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, l'istanza é presentata al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art. 3. Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi é titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire otto milioni nell'anno 1990 e dal 1991 a lire dieci milioni. 2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo é costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 5. Ogni due anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
Art. 4. Effetti dell'ammissione al patrocinio
1. L'ammissione al beneficio produce i seguenti effetti: a) l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio; b) il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali strettamente necessarie per l'esercizio della difesa; c) l'anticipazione da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici e consulenti tecnici di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali che abbiano prestato la loro opera nel processo nonché delle spese ed indennità necessarie per l'audizione dei testimoni e di quelle da corrispondersi ad imprese editrici di giornali per la pubblicazione di provvedimenti; d) l'annotazione a debito degli onorari dovuti nonché delle spese e indennità anticipate dallo Stato, ai sensi della lettera c); e) l'esenzione dall'imposta di bollo relativa alle autocertificazioni previste dalla presente legge. 2. Per i consulenti tecnici gli effetti di cui al comma 1 si producono limitatamente ai casi in cui é disposta perizia. Gli effetti stessi non si producono relativamente ai soggetti che svolgono investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere concessa se il richiedente é assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio é stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia. 4. Nella stessa fase o grado del giudizio il difensore può essere sostituito soltanto per giustificato motivo e previa autorizzazione del giudice che procede, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito. La sostituzione non autorizzata comporta la cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio. 5. Gli effetti di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui l'istanza é stata presentata o é pervenuta alla cancelleria o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa é presentata entro i venti giorni successivi.
Art. 5. Contenuto dell'istanza
1. L'istanza prevista dall'articolo 2 deve essere redatta in carta semplice e contenere, oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del processo cui si riferisce: a) l'indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la sua famiglia anagrafica; b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 3; c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.
2. All'istanza devono inoltre essere allegati: a) una dichiarazione indicante analiticamente, per ciascuno dei soggetti il cui reddito debba essere considerato ai sensi dell'articolo 3: 1) il numero del codice fiscale; 2) il reddito di lavoro; 3) i redditi diversi da quelli di lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, di cui l'interessato abbia, direttamente o indirettamente, la libera disponibilità, o comunque il godimento; 4) i beni immobili e i beni mobili registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un diritto reale; b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati modello 101 o 201 eventualmente presentati all'Amministrazione finanziaria dagli interessati ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione; c) un certificato di stato di famiglia dell'interessato rilasciato dall'ufficio di anagrafe del comune di ultima residenza. 3. Se l'istante é straniero, per i redditi prodotti all'estero é sufficiente l'autocertificazione di cui alla lettera b) del comma 1, accompagnata da una attestazione dell'autorità consolare competente dalla quale risulti che, per quanto a conoscenza della predetta autorità, la suddetta autocertificazione non é mendace. 4. Se l'interessato é detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero é custodito in un luogo di cura, la documentazione prevista dai commi 2 e 3 può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. 5. Il giudice, ove le circostanze lo richiedano, può concedere agli interessati un termine non superiore a due mesi per la presentazione o la integrazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3. 6. La mancanza delle dichiarazioni, delle indicazioni e delle allegazioni previste dal presente articolo é causa di inammissibilità dell'istanza; tuttavia nei casi di cui ai commi 4 e 5 il giudice provvede egualmente sull'istanza ma il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato é revocato se non vengono osservati i termini stabiliti. 7. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni previste dai commi 1 e 2 sono punite con le sanzioni previste dalle norme del titolo VII del libro secondo del codice penale; la condanna importa la decadenza prevista dall'articolo 10 e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.
Art. 6. Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui é presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'articolo 2, ovvero immediatamente se la stessa é presentata in udienza, il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio é subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, é dato con decreto motivato che viene depositato nella cancelleria del giudice, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito é dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza é data lettura ed esso é inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato é presente all'udienza. 2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato é detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero é custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto é eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale. 3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonché le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale é situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può altresì disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 3. Se risulta che il beneficio é stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 10. 4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato può proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso é proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso é notificato all'intendente di finanza che é parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. 5. L'ordinanza che decide sul ricorso é notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui é avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 7. Indagini preliminari
1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza é accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata. 2. Il giudice per le indagini preliminari é competente, altresì, per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4, 10 e 12.
Art. 8. Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio
1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.
Art. 9. Nomina del difensore
1. Chi é ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.
Art. 10. Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'articolo 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere é il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione é effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento é comunicata o trasmessa con le modalità indicate nell'articolo 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 6. 2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione può altresì essere disposta in ogni momento, su richiesta dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'articolo 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalità ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'articolo 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta può essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6. 3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono più essere richieste dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato é stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Art. 11. Effetti della modifica o della revoca del provvedimento di ammissione
1. La modifica del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta a seguito della mancata comunicazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 ovvero dell'accertamento delle mutate condizioni di reddito in conseguenza della comunicazione stessa ha effetto rispettivamente dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione ovvero dalla data in cui la comunicazione é pervenuta alla cancelleria del giudice competente. Negli altri casi previsti dall'articolo 10 la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio comporta la decadenza dallo stesso con efficacia retroattiva. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento.
Art. 12. Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico
1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorità giudiziaria osservando, rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità. 2. La liquidazione é effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza irrevocabile. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del procedimento se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato é divenuto esecutivo dopo la loro definizione. 3. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti, al querelante e al pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione emesso dal pretore é trasmesso in copia al procuratore della Repubblica. 4. Gli stessi soggetti indicati nel comma 3 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso é proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. 5. Il procedimento é regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. 6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.
Art. 13. Divieto di percepire compensi o rimborsi
1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. 2. Ogni patto contrario é nullo.
Art. 14. Pagamento delle spese in favore dello Stato
1. Qualora si tratti di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il giudice, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il giudice, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato. 4. Nelle controversie civili la sentenza che condanna la parte soccombente alla rifusione degli onorari e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al beneficio previsto dalla presente legge.
Art. 15. Ammissione al patrocinio in altri casi
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nonché nei procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza, sempreché l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente. 2. Competente a ricevere l'istanza prevista dall'articolo 2, ad adottare i provvedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed a liquidare i compensi é, a seconda dei casi, il giudice dell'esecuzione o l'autorità giudiziaria procedente; tuttavia, se procede la Corte di cassazione, la competenza spetta all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di revisione, al giudice dell'esecuzione.
Art. 16. Disposizione transitoria
1. L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.
Art. 17. Norme regolamentari
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, saranno determinate le modalità da osservarsi per il pagamento delle somme dovute ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 12 e per il recupero delle medesime e delle spese di cui all'articolo 4, nei casi in cui sia previsto.
Art. 18. Relazione al Parlamento
1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni due anni, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.
Art. 19.
Onere finanziario 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 75 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 180 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Gratuito patrocinio".
Art. 20. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 2: - L'art. 123 del codice di procedura penale così dispone: "Art. 123 (Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate). - 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. 2. Quando l'imputato é in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero é custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa".
Nota all'art. 4: - L'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale così recita: "Art. 38 (Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova). - 1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dell'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni. 2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati".
Nota all'art. 5: - Il titolo VII del libro secondo del codice penale comprende (articoli 453-498) i delitti contro la fede pubblica.
Note all'art. 6: - L'art. 156 del codice di procedura penale così recita: "Art. 156 (Notificazioni all'imputato detenuto). - 1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata é consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non é possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere. 3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato é detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o é internato in un istituto penitenziario. 5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159". - L'art. 29 della legge n. 794/1942 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) così dispone: "Art. 29 (Procedimento di liquidazione). - Il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile.Il decreto é notificato a cura della parte istante. Non é obbligatorio il ministero di difensore. Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Si applica per le spese l'art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile. Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'art. 28".
Note all'art. 12: - La legge n. 319/1980 concerne i "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria". - Per il testo dell'art. 29 della legge n. 794/1942 v. nota all'art. 6.
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Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
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A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
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Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
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Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
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Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
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Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
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