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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge 29 marzo 2004, n. 5
Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350
 
L' Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Incremento dell’oblazione)

1. La misura dell’oblazione stabilita nella tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito alla legge 24 novembre 2003 n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004) per la sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi è incrementata del 10 per cento per l’effettuazione di controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici e per la promozione di interventi di riqualificazione urbanistica, paesistico-ambientale, fluviale ed idrogeologica da parte della Regione.
2. Il versamento degli importi dovuti a norma del comma 1 deve essere effettuato al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia in un’unica soluzione, su apposito conto corrente individuato dalla Regione e, in caso di istanza presentata prima dell’entrata in vigore della presente legge, comunque entro il 31 marzo 2004.

Art. 2.
(Incremento degli oneri di costruzione)

1. Gli oneri di costruzione dovuti ai Comuni per gli interventi oggetto di istanza di sanatoria edilizia, in base alle tariffe vigenti ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995 n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) sono incrementati nelle misure di seguito indicate:
a) 100 per cento nei Comuni costieri;
b) 50 per cento nei Comuni di fascia collinare retrocostiera, individuati nell’elenco allegato alla presente legge;
c) 20 per cento nei Comuni montani, individuati nell’elenco allegato alla presente legge.
2. L'incremento degli oneri di costruzione, stabilito al comma 1, è ridotto:
a) del 50 per cento nel caso di opere abusive aventi ad oggetto unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate come prima casa alla data del 31 marzo 2003;
b) del 75 per cento nel caso di opere abusive e relative pertinenze aventi ad oggetto funzioni non residenziali con esclusione di quelle commerciali e direzionali.
3. La quota del 20 per cento dell'incremento degli oneri di costruzione, senza le riduzioni di cui al comma 2, è riservata alla Regione per le attività individuate all'articolo 1, comma 1.
4. Gli oneri di costruzione devono essere versati dall’interessato in via anticipata al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria edilizia secondo le misure fissate nella tabella D allegata al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003.
5. Per conseguire il rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell’articolo 32, comma 37, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, l’interessato è tenuto a versare al Comune la rimanente quota degli oneri di costruzione dovuta e del relativo incremento entro il 30 settembre 2004.
6. Il versamento della quota del 20 per cento di cui al comma 3 deve essere effettuato, a cura del Comune, entro il 30 novembre 2004, sul conto corrente individuato dalla Regione a norma dell’articolo 1, comma 2.
7. Il Comune verifica l'importo definitivo degli oneri di costruzione dovuti e richiede all'interessato il relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2006.
Decorso tale termine senza richiesta di conguaglio da parte del Comune, le somme pagate dall'interessato a titolo di oneri di costruzione e relativo incremento si intendono congrue e corrette ad ogni effetto.

Art. 3.
(Limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive)

1. Sono suscettibili di sanatoria le tipologie di cui all'allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, aventi ad oggetto le seguenti opere fatta eccezione per le fattispecie indicate all'articolo 32, comma 27 del d.l. medesimo:
a) ampliamenti di manufatti, di qualunque destinazione d'uso non superiori a 450 metri cubi della volumetria della costruzione originaria;
b) nuove costruzioni di qualunque destinazione d'uso non superiori a 450 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi comunque complessivamente i 1500 metri cubi;
c) mutamenti di destinazione d'uso relativi a manufatti o parti di essi;
d) frazionamento di immobili residenziali senza necessità di reperimento di parcheggi pertinenziali.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 25, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, continuano ad applicarsi agli effetti dell’oblazione penale e delle sanzioni amministrative.
3. Per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell'assetto idraulico ai sensi dell'articolo 32, comma 27, lettera d) del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, si intendono le previsioni di inedificabilità assoluta dettate da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo (legge 18 maggio 1989 n. 183 e leggi regionali 28 gennaio 1993 n. 9 e 21 giugno 1999 n. 18), nonché dai piani di bacino e piani di bacino stralcio approvati ai sensi dell'articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia).
4. Nelle aree del demanio marittimo non ricadenti in ambiti portuali soggetti alla competenza delle Autorità Portuali, fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, le istanze di sanatoria sono assentibili previo rilascio:
a) della disponibilità dell'area da parte delle competenti Autorità in caso di interventi comportanti modifiche alle concessioni demaniali in atto;
b) del parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesistico-ambientale a norma dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 4.
(Possibilità, condizioni e modalità di sanatoria delle opere abusive)

1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 26, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, e ad integrazione di quanto stabilito nel successivo comma 27, lettera d), relativamente alle opere abusive realizzate in aree assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria, ancorché eseguiti nelle aree vincolate sopraindicate ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:
a) i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, realizzati mediante opere o senza, ove le destinazioni d’uso insediate o da insediare non siano precluse dalla disciplina di tutela del vincolo;
b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e gli interventi comportanti violazioni relative all’altezza, ai distacchi e alla cubatura o alla superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte dal progetto assentito, semprechè entrambe tali fattispecie non si pongano in contrasto con le specifiche discipline di tutela del relativo vincolo;
c) le opere eseguite nel periodo antecedente la data del 1° settembre 1967, indipendentemente dalla disciplina urbanistica vigente.
2. In relazione agli abusi di cui alle tipologie 4, 5 e 6 della tabella C allegata al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, inerenti immobili non ricadenti in zone assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni le condizioni e le modalità di sanatoria sono quelle stabilite nel suddetto d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, relativamente alle altre tipologie di illeciti urbanistico-edilizi, ma con dimezzamento dei termini di cui all’articolo 32, commi 36 e 37, del medesimo d.l. 269/2003.

Art. 5.
(Modalità di rilascio del parere di cui all’articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni per opere abusive ricadenti su immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale)

1. Il rilascio del parere di cui all’articolo 32 della l. 47/1985 e successive modificazioni relativamente alle opere abusive oggetto di istanza di sanatoria inerenti immobili assoggettati a vincolo paesistico-ambientale è subdelegato ai Comuni.
2. Le istanze di sanatoria di cui al comma 1 devono essere corredate, in aggiunta alla documentazione prevista nell’articolo 32, comma 35, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, da elaborati grafici, asseverati da un tecnico iscritto in un albo professionale, recanti la localizzazione dell’opera, e le sue dimensioni rappresentate in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.
3. I Comuni al fine del rilascio del parere di cui al comma 1 e della pronuncia sull’istanza di sanatoria:
a) sono tenuti ad acquisire il conforme avviso della Commissione Edilizia integrata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria;
b) possono fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che il motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla tutela paesistico-ambientale, ivi inclusa la Soprintendenza competente, preclude il rilascio del titolo edilizio in sanatoria;
c) dell'esito del parere espresso dalla Commissione Edilizia integrata il Comune deve effettuare formale comunicazione all'interessato richiedente entro i quindici giorni successivi alla data nella quale la Commissione Edilizia integrata ha espresso il parere.
4. L’efficacia del titolo edilizio in sanatoria può essere subordinata all’osservanza di specifiche prescrizioni volte al migliore inserimento dell’opera abusiva nel contesto paesistico-ambientale previa fissazione, in tale provvedimento, di un congruo termine entro cui l’interessato è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4 i Comuni devono verificare l’ottemperanza alle prescrizioni e in caso di riscontro negativo:
a) ove trattasi di totale inottemperanza, dichiarano la decadenza del titolo edilizio in sanatoria e danno corso all’irrogazione delle pertinenti sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e al decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'articolo 1 della l. 8 ottobre 1997 n. 352);
b) ove trattasi di parziale inottemperanza, ingiungono all’interessato di ottemperare entro un nuovo termine all’uopo assegnato, decorso infruttuosamente il quale procederanno all’immediata dichiarazione di decadenza del titolo edilizio in sanatoria ed all’irrogazione delle sanzioni indicate nella lettera a).
6. Il parere di cui al comma 1, ove positivo, deve essere comunicato alla Soprintendenza competente ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del d.lgs. 490/1999, salvo il caso in cui l’assenso della ridetta Soprintendenza sia già stato acquisito.
7. Il rilascio da parte dei Comuni del titolo edilizio in sanatoria è subordinato unicamente al parere favorevole reso a norma dei commi 3 e 6 e comunque al pagamento dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164 del d.lgs. 490/1999.

Art. 6.
(Definizione dei procedimenti di sanatoria pregressi)

1. Le istanze di rilascio di titoli edilizi in sanatoria presentate, ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della l. 47/1985 e successive modificazioni e di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni, il cui iter istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione essenziale da produrre a carico degli interessati, devono essere integrate dagli stessi entro il 30 giugno 2005, pena l’inammissibilità della sanatoria con conseguente reiezione delle istanze e l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione in materia (1).
2. Le istanze di cui al comma 1 il cui procedimento istruttorio non sia stato ancora concluso per problematiche attinenti a vincoli imposti a tutela dell’assetto idraulico ed idrogeologico e delle falde acquifere, sono definite dai Comuni con le modalità indicate nel presente articolo a condizione che le opere abusive:
a) non determinino situazioni di rischio e di pericolo per la pubblica e privata incolumità tenuto conto delle risultanze dei vigenti piani di bacino;
b) non pregiudichino ovvero rendano più onerosa l’attuazione delle previsioni dei piani di bacino nel caso in cui gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica siano già inseriti nell’ultimo programma triennale degli enti locali approvato ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.
3. Il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato dal Comune entro centoventi giorni dalla presentazione da parte degli interessati, ad integrazione della domanda già in atti, di un’attestazione, sottoscritta da tecnico abilitato, avente ad oggetto il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, eventualmente corredata da ulteriore documentazione tecnica.
4. L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al Comune entro il 30 giugno 2005 mentre entro il 31 dicembre 2004 deve essere comunque effettuato il versamento di una somma pari a euro 600,00, di cui il 50 per cento è da corrispondere al Comune interessato e la restante parte alla Regione. Il versamento a favore della Regione deve essere effettuato sul conto corrente individuato ai sensi dell’articolo 4. Gli introiti di cui al presente comma sono destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione idraulica ed idrogeologica (2).
5. Il Comune, verificata l’attestazione di cui al comma 3, nel rilascio del titolo edilizio in sanatoria può prescrivere opportuni accorgimenti tecnico- costruttivi, misure o cautele per la tutela della pubblica e privata incolumità. La verifica del Comune sostituisce il parere di cui all'articolo 32 della l.
47/1985 e successive modificazioni.
6. Decorso il termine perentorio di centoventi giorni, la sanatoria è preclusa, la relativa istanza si intende respinta ed il Comune provvede ad irrogare i conseguenti provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione. In caso di mancata presentazione dell’attestazione di cui al comma 4, il Comune pronuncia la reiezione delle istanze di condono ed irroga i conseguenti provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente legislazione in materia (3).
7. Relativamente ai procedimenti di sanatoria di cui al comma 1 le istanze di condono si intendono assentite decorso il termine perentorio di un anno dalla completa integrazione della documentazione essenziale e dall’integrale versamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, di oneri di costruzione e di indennità pecuniaria da parte dell’interessato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). L’intervenuta formazione del provvedimento tacito di condono edilizio è attestata dal Comune entro trenta giorni dalla richiesta dell’interessato (4).
8. I Comuni ricorrono alla conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni per la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia di cui al comma 1 il cui iter istruttorio non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza:
a) dei pareri di cui all’articolo 32 l. 47/1985 e successive modificazioni diversi da quelli inerenti la tutela dell’assetto idraulico, idrogeologico e delle falde acquifere;
b) dei nulla-osta, concessioni d’uso, deroghe, autorizzazioni o assensi, comunque denominati, previsti dalla vigente normativa e facenti capo ad Amministrazioni od Enti diversi dal Comune (5).
9. I Comuni devono definire le pratiche di condono edilizio di cui al comma 8 entro il termine perentorio stabilito al comma 7. Per l’istruttoria delle ridette pratiche si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le corrispondenti fattispecie di opere edilizie, incrementabili fino ad un massimo del 10 per cento (6).

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
(Omissis)

Art. 8.
(Disposizioni finali)

1. I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per gli adempimenti previsti dalla presente legge in caso di provvedimento statale di proroga dei corrispondenti termini di cui al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003 e modificato dalla l. 350/2003, sono adeguati con provvedimento di Giunta.

Art. 9.
(Dichiarazione d’urgenza)
(Omissis)

Allegato (Articolo 2)
N. COMUNI COSTIERI N. COMUNI COLLINARI RETROCOSTIERI N. COMUNI MONTANI
1 Bordighera IM 1 Airole IM 1 Apricale IM
2 Camporosso IM 2 Badalucco IM 2 Aquila D'Arroscia IM
3 Cervo IM 3 Baiardo IM 3 Armo IM
4 Cipressa IM 4 Castellaro IM 4 Aurigo IM
5 Costarainera IM 5 Ceriana IM 5 Borghetto D'Arroscia IM
6 Diano Marina IM 6 Civezza IM 6 Borgomaro IM
7 Imperia IM 7 Diano Arentino IM 7 Caravonica IM
8 Ospedaletti IM 8 Diano Castello IM 8 Carpasio IM
9 Riva Ligure IM 9 Diano S. Pietro IM 9 Castelvittorio IM
10 S. Bartolomeo al Mare IM 10 Dolceacqua IM 10 Cesio IM
11 San Lorenzo al Mare IM 11 Dolcedo IM 11 Chiusanico IM
12 Sanremo IM 12 Montalto Ligure IM 12 Chiusavecchia IM
13 S. Stefano al Mare IM 13 Olivetta San Michele IM 13 Cosio D'Arroscia IM
14 Taggia IM 14 Perinaldo IM 14 Isolabona IM
15 Vallecrosia IM 15 Pietrabuna IM 15 Lucinasco IM
16 Ventimiglia IM 16 Pompeiana IM 16 Mendatica IM
17 Alassio SV 17 Pontedassio IM 17 Molini di Triora IM
18 Albenga SV 18 San Biagio della Cima IM 18 Montegrosso Pian Latte IM
19 Albissola Marina SV 19 Seborga IM 19 Pieve di Teco IM
20 Albisola Superiore SV 20 Soldano IM 20 Pigna IM
21 Andora SV 21 Terzorio IM 21 Pornassio IM
22 Bergeggi SV 22 Vallebona IM 22 Prelà IM
23 Borghetto S. Spirito SV 23 Vasia IM 23 Ranzo IM
24 Borgio Verezzi SV 24 Villa Faraldi IM 24 Rezzo IM
25 Celle Ligure SV 25 Arnasco SV 25 Rocchetta Nervina IM
26 Ceriale SV 26 Balestrino SV 26 Triora IM
27 Finale Ligure SV 27 Boissano SV 27 Vessalico IM
28 Laigueglia SV 28 Calice Ligure SV 28 Altare SV
29 Loano SV 29 Cisano sul Neva SV 29 Bardineto SV
30 Noli SV 30 Garlenda SV 30 Bormida SV
31 Pietra Ligure SV 31 Giustenice SV 31 Cairo Montenotte SV
32 Savona SV 32 Orco Feglino SV 32 Calizzano SV
33 Spotorno SV 33 Ortovero SV 33 Carcare SV
34 Vado Ligure SV 34 Quiliano SV 34 Casanova Lerrone SV
35 Varazze SV 35 Stella SV 35 Castelbianco SV
36 Arenzano GE 36 Stellanello SV 36 Castelvecchio di Rocca Barbena SV
37 Bogliasco GE 37 Toirano SV 37 Cengio SV
38 Camogli GE 38 Tovo S. Giacomo SV 38 Cosseria SV
39 Chiavari GE 39 Vezzi Portio SV 39 Dego SV
40 Cogoleto GE 40 Villanova D'Albenga SV 40 Erli SV
41 Genova GE 41 Avegno GE 41 Giusvalla SV
42 Lavagna GE 42 Bargagli GE 42 Magliolo SV
43 Moneglia GE 43 Carasco GE 43 Mallare SV
44 Pieve Ligure GE 44 Casarza Ligure GE 44 Massimino SV
45 Portofino GE 45 Castiglione Chiavarese GE 45 Millesimo SV
46 Rapallo GE 46 Ceranesi GE 46 Mioglia SV
47 Recco GE 47 Cicagna GE 47 Murialdo SV
48 S. Margherita Ligure GE 48 Cogorno GE 48 Nasino SV
49 Sestri Levante GE 49 Coreglia Ligure GE 49 Onzo SV
50 Sori GE 50 Davagna GE 50 Osiglia SV
51 Zoagli GE 51 Leivi GE 51 Pallare SV
52 Ameglia SP 52 Lumarzo GE 52 Piana Crixia SV
53 Bonassola SP 53 Mele GE 53 Plodio SV
54 Deiva Marina SP 54 S. Colombano Certenoli Ge 54 Pontinvrea SV
55 Framura SP 55 Sant'Olcese GE 55 Rialto SV
56 La Spezia SP 56 Serra Riccò GE 56 Roccavignale SV
57 Lerici SP 57 Tribogna GE 57 Sassello SV
58 Levanto SP 58 Uscio GE 58 Testico SV
59 Monterosso al Mare SP 59 Arcola SP 59 Urbe SV
60 Portovenere SP 60 Ortonovo SP 60 Vendone SV
61 Riomaggiore SP 61 Zuccarello SV
62 Sarzana SP 62 Borzonasca GE
63 Vernazza SP 63 Busalla GE
64 Campo Ligure GE
65 Campomorone GE
66 Casella GE
67 Crocefieschi GE
68 Fascia GE
69 Favale di Malvaro GE
70 Fontanigorda GE
71 Gorreto GE
72 Isola del Cantone GE
73 Lorsica GE
74 Masone GE
75 Mezzanego GE
76 Mignanego GE
77 Moconesi GE
78 Montebruno GE
79 Montoggio GE
80 Ne GE
81 Neirone GE
82 Orero GE
83 Propata GE
84 Rezzoaglio GE
85 Ronco Scrivia GE
86 Rondanina GE
87 Rossiglione GE
88 Rovegno GE
89 Santo Stefano D'Aveto GE
90 Savignone GE
91 Tiglieto GE
92 Torriglia GE
93 Valbrevenna GE
94 Vobbia GE
95 Beverino SP
96 Bolano SP
97 Borghetto Vara SP
98 Brugnato SP
99 Calice al Cornoviglio SP
100 Carro SP
101 Carrodano SP
102 Castelnuovo Magra SP
103 Follo SP
104 Maissana SP
105 Pignone SP
106 Riccò del Golfo SP
107 Rocchetta Vara SP
108 S. Stefano Magra SP
109 Sesta Godano SP
110 Varese Ligure SP
111 Vezzano Ligure SP
112 Zignago SP
(1) Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2004, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 33.
(2) Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2004, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 33.
(3) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 settembre 2004, n. 17.


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