NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Comunitarie
|
|
|
|
Indietro
|
Legge 29 dicembre 2000, n. 422
|
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2000.
|
|
Il testo integrale è pubblicato sulla G.U. n. 16 del 20.01.2001 http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2001/16
pag. 5
pag. 6 pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 14 pag. 15 pag. 16 pag. 17 pag. 18 pag. 19 pag. 20 pag. 21
Nota all'art. 1: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 14 recita: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. l decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo é trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo é tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere é espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". Note all'art. 2: - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". Gli articoli 5 e 21 così recitano: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. É istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilità residue del Fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del Fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748." "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). 1.Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attività ordinaria delle Amministrazioni statali e regionali competenti, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5.". - La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". L'articolo 11-ter, comma 2, così recita: "2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.". - La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". L'articolo 9, così recita: "Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti. 4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4. 5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. 6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 é esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382". L'articolo 6, così recita: "Art. 6 (Regolamenti e direttive della Comunità economica europea). - Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". L'articolo 2, così recita: "Art. 2 (Rapporti internazionali e con l'Unione europea). - 1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione é esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.". Note all'art. 3: - Per quanto riguarda la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi le note all'articolo 1. L'articolo 17, comma 2, così recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Per quanto riguarda la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi le note all'art. 2. L'articolo 5, comma 1, così recita: "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.". Note all'art. 4: - Per quanto riguarda l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi le note all'articolo 1. - Il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, é pubblicato in GUCE n. L 159 del 30 giugno 2000. - L'art. 444 del codice di procedura penale, così recita: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). 1.'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi é il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi é stata la richiesta delle parti. Se vi é costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato é tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.". Nota all'art. 5: - La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998". L'articolo 7, comma 6, così recita: "6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.". Note all'art. 6: - Per quanto riguarda le legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi le note all'articolo 2. - Il testo vigente dell'articolo 9, comma 2-bis, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "2-bis. I provvedimenti regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascun provvedimento sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.". - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997).". - La legge 16 giugno 1998, n. 209, reca: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.". Note all'art. 7: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, reca: "Attuazione delle direttive n. 85/384/CE, n. 85/614/CE e n. 86/17/CE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura.". - La direttiva n. 85/348/CE é pubblicata in GUCE n. L 223 del 21 agosto 1985. Note all'art. 11: - La direttiva n. 91/414/CE é pubblicata in GUCE n. L 230 del 19 agosto 1991. Il testo vigente dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "2. Sono vietati la produzione, il magazzinaggio ed il trasporto di prodotti fitosanitari non autorizzati, salvo che i prodotti stessi siano rispondenti a tutte le seguenti condizioni: a) siano destinati ad essere utilizzati in un altro Stato membro che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario in conformità alle norme comunitarie o siano destinati ad uno Stato non appartenente all'Unione europea, che ne abbia autorizzato l'impiego a scopo fitosanitario, fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 2455 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modificazioni; b) siano prodotti in stabilimenti autorizzati, previa comunicazione al Ministero della sanità da parte del direttore tecnico responsabile; c) siano etichettati conformemente alla normativa vigente nello Stato di destinazione e racchiusi in apposito imballaggio o muniti di etichettatura aggiuntiva da cui risulti la loro condizione; d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo.". Note all'art. 12: - Il decreto del Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141, reca: "Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica.". - Il regolamento (CE) n. 1836/93 é pubblicato in GUCE n. L 168 del 17 luglio 1993. Note all'art. 14: - La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998.". Gli articoli 1, comma 1 e 18 così recitano: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.". "Art. 18 (Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega). 1.L'attuazione della direttiva n. 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonché la validità economica delle disposizioni da adottare; b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI); c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità; d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica "CE dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva n. 96/48/CE.". - La direttiva n. 91/440/CE é pubblicata in GUCE L n. 237 del 24 agosto 1991 - La direttiva n. 95/18/CE é pubblicata in GUCE L n. 143 del 27 giugno 1995. - La direttiva n. 95/19/CE é pubblicata in GUCE L n. 143 del 27 giugno 1995. Note all'art. 15: - La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.". - Il testo vigente dell'articolo 3, comma 3, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. É autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.". Nota all'art. 16: - La legge 9 febbraio 1963, n. 82, reca: "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi". Note all'art. 17: - La legge 24 dicembre 1976, n. 898, reca: "Nuova regolamentazione delle servitù militari". - Il testo vigente dell'articolo 18, così come modificato dalla presente legge, così recita: "Art. 18. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale". L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o provata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea. Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine é computato anche quello di quarantacinque giorni concesso all'autorità militare competente per esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione. Trascorso il predetto termine di quarantacinque giorni, qualora l'autorità militare non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende favorevolmente dato. L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione dell'atto entro sei mesi dal giorno in cui é stata concessa. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti. Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli. Il responsabile é punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 80.000 a L. 400.000. Note all'art. 18: - Il testo vigente dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CE, relativa alla qualità delle acque di balneazione, così come modificato dalla presente legge é il seguente: "Art. - 4. Alle regioni competono: a) la redazione e l'invio al Ministero della sanità, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali; b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione é portata a conoscenza del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonché delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare; c) la facoltà di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali; d) la facoltà di adottare limiti più restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi; e) la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto; f) la facoltà di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1. Le successive modificazioni delle mappe di cui ai precedente punto a) nonché i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) ed f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanità. I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanità a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali. I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano". Il testo vigente dell'articolo 5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 5. - Ai comuni competono: a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio; b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7; c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorità competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b); d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a), sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente punto b); e) l'immediata segnalazione alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio. - Il testo vigente dell'articolo 6 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 6. - Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto b), e 5 punto a), il giudizio di idoneità alla balneazione é subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'articolo 2, relativo all'anno precedente. Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1), indicano che i parametri delle acque in questione sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi e quando nei casi di non conformità i valori dei parametri numerici non si discostino più del 50% dai corrispondenti valori. Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50%. Per i parametri "conformi totali , "coliformi fecali e "streptococchi fecali la percentuale dei campioni conformi é ridotta all'80%. Qualora per i parametri "coliformi totali e "coliformi fecali vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri é aumentata al 95%. Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non siano considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni metereologiche eccezionali. Non vanno altresì considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente. Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'articolo 4 del presente decreto effettuerà tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovrà effettuare le analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonché prelievi nelle zone limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata. Qualora più di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovrà essere temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da adottare, comunicherà immediatamente al sindaco del comune interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente articolo 5, l'esito sfavorevole delle analisi e la individuazione della zona inquinata. Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne darà immediatamente comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti. Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), le acque interessate potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'articolo 5, punto c)". Note all'art. 19: - La legge 10 luglio 1991, n. 210, reca: "Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974". - Il testo vigente dell'articolo 3 della succitata legge, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 3. - 1. Rispondono ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CE, le società costituite in Italia e aventi nel territorio dello Stato la sede principale, che utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea e che inoltre: a) siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da persone fisiche di cittadinanza italiana; b) ovvero, se costituite sotto forma di società in nome collettivo o di società in accomandita, abbiano la maggioranza dei soci, compresi gli accomandanti e accomandatari, di cittadinanza italiana e residenti nello Stato. 2. Rispondono inoltre ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CE, le imprese individuali che hanno la sede principale nello Stato e i cui titolari sono cittadini italiani e risiedono nello Stato, sempreché utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea. 3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea hanno trattamento identico a quello delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane". Note all'art. 20: - Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca: "Attuazione della direttiva n. 92/51/CE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/4/CE". - Il testo vigente dell'articolo 8 del succitato decreto legislativo, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 8 (Fattispecie di applicazione della prova attitudinale). - 1. Il riconoscimento é subordinato al superamento della prova attitudinale: a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio é richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'articoli 1, comma 1, lettera a), o all'articolo 3, comma 1, lettera a); b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio é richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attività consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale; c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio é richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'articolo 1, comma 3, o all'articolo 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno Stato membro della Comunità europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente. c-bis) se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina". Note all'art. 21: - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CE, 89/654/CE, 89/655/CE, 89/656/CE, 90/269/CE, 90/270/CE, 90/394/CE, 90/679/CE, 93/88/CE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.". - Il testo vigente dell'articolo 51 del succitato decreto legislativo, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 51 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi. Il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54". - Il testo vigente dell'articolo 55 del succitato decreto legislativo, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: ""Art. 55 (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore é sottoposto ad esami specialistici. 2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in: ) idonei, con o senza prescrizioni; b) non idonei. 3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16. 3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2. 3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 4. Il lavoratore é sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità. 5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta é a carico del datore di lavoro". Note all'art. 22: - La direttiva 97/12/CE é pubblicata in GUCE L 109 del 25 aprile 1997. - La direttiva 64/432/CE é pubblicata in GUCE L 121 del 29 luglio 1964. - La direttiva 2000/15/CE é pubblicata in GUCE L 105 del 3 maggio 2000. - Il testo vigente dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, citato nel titolo del presente articolo, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 12. - 1. Presso il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali é istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unità sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità; il Ministero per le politiche agricole é interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza. 2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati: a) il codice di identificazione; b) la data di nascita c) il sesso; d) la razza o il mantello; e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente dello Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, nonché il numero di identificazione di origine; f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita; g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita e, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione; h) la data del decesso o della macellazione; i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale é stato custodito e le date di ciascun movimento. 3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati: a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonché il numero del certificato sanitario, quando prescritto; b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione. 4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati: a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri; b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile. 4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente a gli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000. 5. La banca dati di cui al comma 1 é aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni: a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera a); b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera a); 5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali di specie suina, sono fornite: a) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001; b) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002. 6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina. 6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero di suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo". Note all'art. 23: - La direttiva 86/653/CE é pubblicata in GUCE L 382 del 31 dicembre 1986. - Il testo vigente dell'articolo 1751-bis del codice civile, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 1751-bis (Patto di non concorrenza). - Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura nan provvisionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo é affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità é determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente". Note all'art. 24: - La direttiva 85/337/CE é pubblicata in GUCE L 175 del 5 luglio 1985. La direttiva 97/11/CE é pubblicata in GUCE L 073 del 14 marzo 1997. Note all'art. 25: - La direttiva 96/92/CE é pubblicata in GUCE L 027 del 30 gennaio 1997. - La direttiva 98/30/CE é pubblicata in GUCE L 204 del 21 luglio 1998. - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 reca: "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". - Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144". - La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità". - L'articolo 2, comma 30, della succitata legge, così recita: "30. Ciascuna autorità può assumere, in numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte". Note all'art. 26: - La legge 23 giugno 2000, n. 178, reca: "Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea". - Il testo vigente dell'articolo 1 della succitata legge, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 1. - 1. Il Governo é autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire, il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituita nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CE) n. 2137/85, del Consiglio del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 2. Il Centro sarà finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare: a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici; b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori; c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti. 3. Il Centro opera alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo: a) di realizzare anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinare categorie di utenti; b) di formare il personale per la diffusione e gestione dalla documentazione comunitaria; c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia a negli altri Stati membri dell'Unione europea. 4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390. 5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione all'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro. 5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea é istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati. 6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di 2000 milioni di lire a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Nota all'art. 27: - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999." Il testo vigente dell'articolo 11 della succitata legge, così come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 11 (Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva). 1.All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890 sono aggiunte le seguenti: "; fatta eccezione per quelle a colpo singolo . 2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, 3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazìone della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. 3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un'energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule. 4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule. 5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri: a) la verifica di conformità é effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa é utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito; b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo é consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere; c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. É fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni é consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza; d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi é obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento é consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico; e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. 6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo." Nota unica relativa agli allegati A, B e C: - La direttiva 96/48/CE é pubblicata in G.U.C.E. 17 settembre 1996, n. 235. - La direttiva 98/24/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 131 del 5 maggio 1998. - La direttiva 1999/36/CE é pubblicata in G.U.C.E. n.L. 138 del 1o giugno 1999. - La direttiva 1999/60/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 162 del 26 giugno 1999. - La direttiva 1999/82/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 243 del 15 settembre 1999. - La direttiva 1999/83/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 243 del 15 settembre 1999. - La direttiva 1999/93/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 13 del 19 gennaio 2000. - La direttiva 1999/105/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 11 del 15 gennaio 2000. - La direttiva 93/104/CE é pubblicata in G.U.C.E. n L. 307 del 13 dicembre 1993. - La direttiva 94/45/CE é pubblicata in G.U.C.E. n.L. 254 del 30 settembre 1994. - La direttiva 96/97/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 46 del 17 febbraio 1997. - La direttiva 1999/5/CE é pubblicata in G.U.C.E. n.L. 91 del 7 aprile 1999. - La direttiva 1999/29/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 115 del 4 maggio 1999. - La direttiva 1999/31/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 182 del 16 luglio 1999. - La direttiva 1999/42/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 201 del 31 luglio 1999. - La direttiva 1999/44/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 171 del 7 luglio 1999. - La direttiva 1999/45/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 200 del 30 luglio 1999. - La direttiva 1999/59/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 162 del 26 giugno 1999. - La direttiva 1999/62/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 187 del 20 luglio 1999. - La direttiva 1999/63/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 167 del 2 luglio 1999. - La direttiva 1999/64/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 175 del 10 luglio 1999. - La direttiva 1999/70/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 175 del 10 luglio 1999. - La direttiva 1999/74/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 203 del 3 agosto 1999. - La direttiva 1999/79/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 209 del 7 agosto 1999. - La direttiva 96/51/CE é pubblicata in G.U.C.E. n.L. 235 del 17 settembre 1996 - La direttiva 1999/41/CE é pubblicata in G.U.C.E. n.L. 172 dell'8 luglio 1999. - La direttiva 1999/94/CE é pubblicata in G.U.C.E. n. L. 12 del 18 gennaio 2000.
|
|
|
|
|
STAMPA QUESTA PAGINA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
|
|
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
|
|
|
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
|
|
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
|
|
|
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
|
|
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
|
|
|
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
|
|
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
|
|
|
|
|
|
|
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
|
|
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
|
|
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
|
|
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
|
|
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
|
|
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
|
|
Codice degli appalti pubblici
A. Cancrini, C. Franchini, S. Vinti, UTET Giuridica, 2014
|
|
Il volume presenta una trattazione molto meticolosa e approfondita di tutti gli istituti previsti dall'ordinamento ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|