La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.
Art. 3
Autorita' centrale
1. In relazione alle norme contenute nel capitolo IV della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della Convenzione, e' autorita' centrale il Ministro della giustizia.
Art. 4
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino