La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Il decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Art. 1.
Incentivi per la rottamazione
1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, é riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1 ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo purché risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1 febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo é commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:
a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri;
b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 é riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di lire 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilità finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorità, criteri, modalità, durata ed entità delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovrà determinare altresì agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1 agosto 1997.
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo é iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, é sostituita dalla seguente: " b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;".
Art. 3.
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.