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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Economia, finanze e tributi

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Legge 25 giugno 1999, n. 208
"Disposizioni in materia finanziaria e contabile."
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1.
1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonché, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 della legge :23 agosto 1988, n. 400", sono inserite le: seguenti: ", acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94".
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.
4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo: di cui al presente comma é acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Avvertenza:
Il testo delle note quì pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note all'art. 1:
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 94/1997 é il seguente:
"Art. 9. - Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, é istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4".
- Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, reca:
"Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generalo dello Stato".
- Il testo del comma 4 dell'art. 6 della citata legge n. 94/1997 é il seguente:
"4. Il Governo é delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo é altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria".
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94), a seguito dell'integrazione apportata dalla presente legge, é il seguente:
"2. L'organizzazione, la dotazione organica,l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La ridefinizione degli organici é effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forma ordinarie di mobilità fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), é il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, reca: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca:
"Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70".


Art. 2.
1. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, le parole:
"15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
2. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti:
"30 settembre"; dopo le parole: "a legislazione vigente" sono inserite le seguenti: ", il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico" e le parole: "viene, altresì, trasmesso" sono sostituite dalle seguenti: "vengono, altresì, trasmessi".
3. All'articolo 1-bis, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera c) é sostituita dalla seguente:
"c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra dif inanza pubblica;".
4. All'articolo 1-bis, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "La Commissione" fino a "n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" e le parole: "31 maggio" e "15 settembre" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "15 luglio" e "15 ottobre".
5. All'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "15 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno".
6. All'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera a) é sostituita dalla seguente:
"a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;".
7. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "del fabbisogno del settore pubblico allargato" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti:
"dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale".
8. All'articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "settore pubblico allargato" sono sostituite dalle seguenti: "conto delle pubbliche amministrazioni".
9. All'articolo 3, comma 2, lettera f), della citata legge n. 468 del 1978, le parole: "gli indirizzi per gli" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolazione degli".
10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis," sono inserite le seguenti: "ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia,"
11. All'articolo 3 della citata legge n. 468 del 1978, é aggiunto,
in fine, il seguente comma:"4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato".
12. Dopo l'articolo 9-bis della citata legge n. 468 del 1978, é inserito il seguente:
"Art. 9-ter. - (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) - 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui ammontare é annualmente determinato dalla legge finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte i aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica".
13. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, l'alinea é sostituito dal seguente:
"La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:".
14. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;".
15. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera d) é sostituita dalla seguente:
"d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione é rinviata alla legge finanziaria;".
16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) é sostituita dalla seguente:
"f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;".
17. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
"i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;".
18. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione é effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima.


Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1-bis della legge 5 agosto1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), a seguito della modificazione apportata dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato é ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:
a) entro il 30 giugno il documento di programmazione economico finanziaria, che viene, altresì, trasmesso alle regioni;
b) entro il 30 settembre il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresì, trasmessi alle regioni;
c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica".
2. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento".
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 468/1978, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 3. - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione economico finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico finanziaria e della evoluzione economico finanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;
b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel conto delle pubbliche amministrazioni per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
f) l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alle lettere e), con la valutazione di massima dell'effetto economico finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione economico finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
4. Il documento di programmazione economico finanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 1-bis ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.
4-bis. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico finanziaria precedentemente approvato".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 468/1978, come modificato dalla presente legge:
"3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziarie in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi si spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione é rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
ibis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzione di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
iter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale".


Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, le parole da "I disegni di legge" fino a "coperture " sono sostituite dalle seguenti: "I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture".


Nota all'art. 3:
- Il testo del comma 2 dell'art. 11-ter della citata legge n. 468/1978, come modificato dalla precedente legge, così recita:
"2. I disegni di legge, gli schemi di decreti legislativi e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".


Art. 4.
1. In allegato alla relazione previsionale e programmatica il Governo trasmette al Parlamento un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa superiore a lire 50 miliardi, indicando le leggi di finanziamento, l'importo complessivo della somma stanziata, di quella impegnata e di quella erogata, l'anno di deliberazione dell'opera, quello di inizio dei lavori e quello del suo completamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 giugno 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto



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