NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Comunitarie
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Legge 25 gennaio 2006, n. 29
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Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo é trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo é tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere é espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - La direttiva 2003/123/CE é pubblicata in GUCE n. L 7 del 13 gennaio 2004. - La direttiva 204 settembre CE é pubblicata in GUCE n. L 50 del 20 febbraio 2004. - La direttiva 2004/36/CE é pubblicata in GUCE n. L 143 del 30 aprile 2004. - La direttiva 2004/49/CE é pubblicata in GUCE n. L 164 del 30 aprile 2004. - La direttiva 2004/50/CE é pubblicata in GUCE n. L 164 del 30 aprile 2004. - La direttiva 2004/54/CE é pubblicata in GUCE n. L 167 del 30 aprile 2004. - La direttiva 2004/80/CE é pubblicata in GUCE n. L 261 del 6 agosto 2004. - La direttiva 2004/81/CE é pubblicata in GUCE n. L 261 del 6 agosto 2004. - La direttiva 2004/83/CE é pubblicata in GUCE n. L 304 del 30 settembre 2004. - La direttiva 2004/i 13/CE é pubblicata in GUCE n. L 373 del 21 dicembre 2004. - La direttiva 2005/19/CE é pubblicata in GUCE n. L 58 del 4marzo 2005. - La direttiva 2005/28/CE é pubblicata in GUCE n. L 91 del 9 aprile 2005. - La direttiva 2005/36/CE é pubblicata in GUCE n. L 255 del 30 settembre 2005. - La direttiva 2005/60/CE é pubblicata in GUCE. n. L 309 del 25 novembre 2005. - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»: «2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.». - L'art. 81, quarto comma, della Costituzione, così recita: «Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.». - La direttiva 2004/109/CE é pubblicata nella GUCE n. L 390 del 31 dicembre 2004. - L'art. 117, quinto comma, della Costituzione così recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». - Si riporta il testo degli articoli 16, comma 3 e 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»: «Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome). - 1 - 2. (Omissis). 3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo (a procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.». «Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - 1 - 7. (Omissis). 8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». Note all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 10, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, così come modificato dalla presente legge così recita: «Art. 10 (Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia. 4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni normative delle medesime, la cui delega é contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per l materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.». Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468». «53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente. 2. La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque; il condannato non é considerato in stato di detenzione. 3. Il giudice può altresì imporre al condannato, valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non é obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato. 4. Il divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando é stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.». - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.». «Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. é istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.». Nota all'art. 4: - Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 1. Nota all'art. 5: - Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'art. 1. Note all'art. 6: L'art. 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, così recita: «Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). – 1 (Omissis). 2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59». Note all'art. 7: - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, citata nell'art. 1, così recita: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Gli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, così recitano: «Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comuni-tario é assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1; b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee neì confronti della Repubblica italiana; c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa; d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'art. 11; e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della cstituzione; g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province utonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 16, comma 3. 2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.». «Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e amministrativa). - 1. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d). 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento é altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui é allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri. 3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare: a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà; b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità; c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore; d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei principi di cui all' art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997. n. 59, e successive modificazioni. 4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione. 5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive. 6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina. 7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o minori entrate. 8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.». Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1931, n. 146, come modificato dalla presente legge, così recita: «Art. 55 (art. 54 testo unico 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività. é vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I, II, III, IV, V categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed é esente da ogni tributo. La domanda é redatta in carta libera. Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non é affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore é punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000. Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo é punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000.». Note all'art. 10: - Il testo vigente dell'art. 5, della legge 18 aprile 1975, n. 110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105, così come modificato dalla presente legge, così recita: «Art. 5 (Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.». - L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, é abrogato. - Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli. I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato. Nessuna limitazione é posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all'esportazione. Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma é punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni Quando l'uso o il porto d'armi é previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o é aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.». Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 12, 15 e 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante: «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.». «Art. 12 (Registri di carico e scarico). 1. – I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto; c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti. 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato. 3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione 3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività é svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima. 4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi 5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta. 6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri. 6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.». «Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi. 5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 é adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione é gratuita e non é soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.». «3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione é effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.». Note all'art. 13: - Il testo vigente dell'art. 379 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario, così come modificato dalla presente legge, così recita: «Art. 379 (Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall'Italia dai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della conferenza elettiva). - 1. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 2. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi istituiti in uno Stato diverso dall'Italia dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 636, comma 1, lettere a) e b), ovvero siano in possesso di un titolo straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate. 3. I provveditori agli studi, accertate le condizioni previste nei commi 1 e 2, rilasciano il documento comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri. 4. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero da una apposita commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta di sette membri, uno dei quali designato dal Ministero degli affari esteri. 5. Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal provveditore agli studi al quale é stata presentata la domanda dell'interessato. 6. I programmi e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 7. Il documento comprovante l'equipollenza é rilasciato dal provveditore agli studi. 8. La validità in Italia di attestati di qualifica professionale acquisiti in uno Stato diverso dall'Italia da cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Conferenza elvetica diversi da quelli considerati nel terzo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1971, n. 153, é o cessa sulla base di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi d'intesa con il Ministro degli affari esteri e sentito il Ministro della pubblica istruzione ove si tratti di questioni rientranti anche nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione della validità é rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 9. (Abrogato).». Note all'art. 14: - Il testo vigente degli articoli 1, comma 1 e 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, supplemento ordinario, così come modificato dalla presente legge così recita: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni: a) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura che sia un'apparecchiatura radio o un'apparecchiatura terminale di telecomunicazione o entrambe; b) «apparecchiatura terminale di telecomunicazione»: é un prodotto che consente la comunicazione, o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioé di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico; c) «apparecchiatura radio»: é un prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione ovvero la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di terra e spaziali;». «Art. 10 (Sanzioni). - 1. Chiunque immette sul mercato ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3 é assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.131 a euro 24.189 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro 123 per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione é assoggettato chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291. 2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, ma privi della marcatura CE, compreso l'identificatore di categoria ove previsto, e del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto, oppure chi, dovendo detenere la documentazione tecnica di cui agli allegati II, III, IV e V annessi al presente decreto nei rispettivi casi di applicabilità, ne viene trovato totalmente o parzialmente sprovvisto é assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.191. 2-bis. Il fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3, ma privi delle informazioni sull'uso cui l'apparecchio é destinato, nonché delle indicazioni relative agli Stati membri dell'Unione europea o alla zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura é destinata ad essere utilizzata, nonché delle informazioni relative ad eventuali restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri, é assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 103.291. 3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, é assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197. 4. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del presente decreto é assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493. 5. Chiunque utilizza apparecchi, conformi al presente decreto, non correttamente installati o sottoposti a non corretta manutenzione ovvero non li utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali di cui all'art. 3 é assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 1.549. 6. La mancata notificazione al Ministero delle comunicazioni della immissione sul mercato di un prodotto di cui all'art. 6, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164 a euro 30.987. 7. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente decreto é svolto dagli uffici centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni e dai competenti organi di Polizia; l'applicazione delle previste sanzioni amministrative compete agli uffici periferici del Ministero. 8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che sono immessi sul mercato o messi in esercizio e che risultano: a) non conformi ai requisiti essenziali di cui all'art. 3; b) privi della marcatura CE, ivi compreso l'identificatore di categoria ove stabilito, o del numero dell'organismo notificato, laddove richiesto; c) non corredati dalla dichiarazione di conformità; d) provvisti di marcature che possano confondersi con la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilità o la leggibilità. 9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si é proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.». Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»: «Art. 1 (Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti). - 1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione é escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa: a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo é subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea; b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni; c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi; d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'art. 11.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa». - Il capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 pubblicato nella GUCE n. L 140 del 30 aprile 2004, reca: «Tassi di interesse per il recupero di aiuti illegittimi». - Il regolamento (CE) n. 70/2001 é pubblicato nella GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001. Note all'art. 16: - Il testo vigente dell'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, così come modificato dalla presente legge, così recita: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo é delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi é richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. 5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE. 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.». - La direttiva 2004/25/CE é pubblicata nella GUCE n. L 142 del 30 aprile 2004. Nota all'art. 17: - Il testo vigente dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, supplemento ordinario, così come modificato dal presente decreto, così recita: «Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in agricoltura biologica). - 1 - 2. (Abrogati). 3. Gli organismi di controllo privati, già autorizzati al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che hanno trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali l'integrazione del proprio manuale della qualità con le procedure di controllo per le produzioni animali, si intendono autorizzati ad esercitare detta attività di controllo a partire dal 24 agosto 2000, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione o di revoca. 4. Il termine per le dichiarazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai prodotti omeopatici per uso veterinario, limitatamente a quelli contenenti materie prime di origine vegetale e minerale, inclusi i prodotti omeopatici veterinari destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, é differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le disposizioni di cui al medesimo art. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i prodotti omeopatici per uso veterinario contenenti materie prime di origine animale qualora tali materie prime provengano da animali per i quali sono stati adottati, a seguito del manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi. 5. Il termine di differimento al 31 dicembre 2003 per l'utilizza-zione delle medicine omeopatiche per uso umano previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come da ultimo modificato dal comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, si intende esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di cui al comma 4. 6. Entro la medesima data di cui al comma 5, il Ministero della sanità predispone un elenco dei prodotti di cui al comma 4. Nelle more della predisposizione dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti, purché siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 110 del 1995, possono essere commercializzati anche oltre il termine del 31 dicembre 2003, a condizione che la somministrazione venga effettuata secondo le modalità prescritte mediante ricetta rilasciata da un medico veterinario in copia unica non ripetibile.». Nota all'art. 18 - La direttiva 2003/41/CE é pubblicata nella GUCE n. L 235 del 23 settembre 2003. Note all'art. 19: - Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28, supplemento ordinario. - La direttiva 96/67/CE é pubblicata nella GUCE n. L 272 del 25 ottobre 1996. Note all'art. 20: - La direttiva 2004/38/CE é pubblicata nella GUCE n. L 229 del 29 giugno 2004. - Si riporta il testo degli articoli 3, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2002, n. 83, supplemento ordinario, così come modificati dalla presente legge: «Art. 3 (L) (Diritto di soggiorno). - 1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che: a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attività autonoma; b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformità agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunità europea; c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualità di destinatari di una prestazione di servizi; d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad università o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; e) abbiano o meno svolto un'attività lavorativa in uno Stato membro. 2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 5: a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività. 3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno é altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge. 4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno é riconosciuto a condizione che: a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità; b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito può essere comprensivo anche di pensione di invalidità da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Il diritto di soggiorno é inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di età inferiore agli anni ventuno e ai figli di età superiore agli anni ventuno, se a carico, nonché ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che: 1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità; 2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 5. Per l'accesso alle attività lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.». «Art. 5 (R) (Richiesta della carta di soggiorno). - 1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati: a) le complete generalità dell'interessato; b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità; c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica; d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1; e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica; f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno. 2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari, all'interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. 3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea é tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonché: a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere; b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro; c) negli altri casi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie; d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'art. 3, comma 4, lettera b). Detta prova é fornita, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilità del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la disponibilità di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale condizione é comunque soddisfatta. 4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'art. 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi é rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. 5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalità complete, della nazionalità, e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente. 6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui può trattenere copia, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare é rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età maggiore. 7. I documenti di soggiorno, nonché i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.». «Art. 6 (R) (Rilascio della carta di soggiorno). - 1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea é rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato può dimorare provvisoriamente sul territorio, nonché svolgere le attività di cui all'art. 3, comma 1, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La carta di soggiorno di cui sopra é valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), la carta non può avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo. 3. La carta é rinnovabile: a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero; b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui é rilasciata per la durata di cinque anni; c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste; d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi. 4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo é effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie. 5. Fatte salve le disposizioni più favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validità non può essere ritirata ai cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) per il solo fatto che non esercitino più un'attività in seguito ad incapacità temporanea dovuta a malattia o infortunio. Note all'art. 24: - Il testo vigente dell'art. 2 commi 1 e 8, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, come modificati dalla presente legge, così recita: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Gli obblighi indicati dall'art. 3 si applicano: a) alle banche; b) a Poste Italiane S.p.a.; c) agli istituti di moneta elettronica; d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM); e) alle società di gestione del risparmio (SGR); f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) alle imprese di assicurazione; h) agli agenti di cambio; i) alle società fiduciarie; l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario; n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario; o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario; p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria; q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate; r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate; s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi; t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe. 2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano: a) ai soggetti indicati nel comma 1; b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari; c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; d) alle società di gestione dei servizi di liquidazioni delle operazioni su strumenti finanziari; e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; f) agli uffici della pubblica amministrazione. 3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.». «Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I soggetti indicati nell'art. 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori. 2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2. 3. Nell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'art. 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati é sostituito ai sensi dell'art. 3, comma 1. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, lettere p), s), s-bis e t). 5. Gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 8, comma 4. 6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'art. 2. 7. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facoltà potrà essere esercitata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. é escluso da tale facoltà chi si é già avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede. 8. é fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 8, comma 4. 10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.». Note all'art. 22: - La direttiva 2005/60/CE é pubblicata nella GUCE n. L 309 del 25 novembre 2005. - Il regolamento (CE) n. 2580/2001 é pubblicato nella GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001. - Il regolamento (CE) n. 881/2002 é pubblicato nella GUCE n. L 139 del 29 maggio 2002. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»: «Art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore). - 1. é vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire é complessivamente superiore a 12.500 euro Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter. 1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dall'intermediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio 1-ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice. 2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio. 2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati. 4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. é altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura civile. 5. - 6. (Omissis). 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente. 8. (Omissis). - Gli articoli 10 e 5, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così recitano: «Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa trasmissione é punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.». «4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'art. 2, comma 1, é punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.». - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.». - Gli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, così recitano: «Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi dì concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, é punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. La pena é della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto é di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non é imputabile o non é punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.». «Art. 648-bis (Riciclaggio). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena é aumentata quando il fatto é commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena é diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale é stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.». «Art. 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena é aumentata quando il fatto é commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena é diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.». Note all'art. 23: - Il testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2003, n. 219, così come modificato dalla presente legge, così recita: «Art 8 (Disposizioni finali). - 1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto é abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, recante attuazione della direttiva 86/113/CEE, che stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria. 3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento adottato dal Ministro della salute, al fine di adeguarli alle modifiche tecniche dettate in sede comunitaria. 4. Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui all'allegato D, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. 5. (Abrogato).». Note all'art. 24: - La decisione 2005/315/CE é pubblicata nella GUCE n. L. 100 del 20 aprile 2005. - Si riportail testo dell'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante: «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita»: «Art. 5-sexies (Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi). - 1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 2004.». - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così recita: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). - 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato é sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria é presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi é comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». «Art. 41-bis (Accertamento parziale). - 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44. 2.». Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 134, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, così come modificato dalla presente legge, così recita: «Art. 134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri). - 1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento. 1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'art. 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dall'art. 93.». Note all'art. 26: - Il testo vigente dell'art. 1, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999, n. 255, così come modificato dalla presente legge, così recita: «Art. 1. - 1. Le cittadine italiane partecipano, su base volon-taria, secondo le disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. 2. Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare la realizzazione del principio delle pari oppor-tunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; b) applicare al personale militare femminile e maschile la normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità e di pari opportunità uomo-donna, tenendo conto dello status del personale militare. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, é istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un Comitato consultivo composto da undici membri nel quale e assicurata una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro é scelto dal Ministro delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunità designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato é autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, alfine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. 5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto. 6. Ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della difesa può prevedere limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile soltanto in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di specifiche attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il relativo decreto é adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità. 7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. 8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i limiti di età previsti dalla normativa per gli ufficiali o i sottufficiali, nonché limitatamente ai contingenti stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, secondo le modalità di cui all'art. 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto applicabili. 9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane possono partecipare, su base volontaria, anche ai concorsi per ufficiali piloti di complemento delle Forze armate. Questi ultimi devono essere reclutati con le modalità e le procedure di cui all'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.». Allegato A pag. 22 pag. 23 Allegato B pag. 24 pag. 25 Allegato C pag. 26
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