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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Tutela dei diritti fondamentali

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Legge 24 giugno 2010, n. 107
Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1
Finalità


1. La presente legge é finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.


Art. 2
Definizione


1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le
persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.
2. Le persone affette da sordocecità, cosi' come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresi' in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile, é riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
4. Ai medesimi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dallalegislazione vigente per le due distinte menomazioni.


Art. 3
Modalità di accertamento e valutazione della sordocecità


1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, é effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla
valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento
si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e
la sordità civile. Esso viene espletato tenendo conto dei requisiti
sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile.
2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che
dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di sordità civile e di cecità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità già definite in base alle vigenti normative relative alle due distinte minorazioni.
3. Il verbale di accertamento é sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS.
4. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,
dopo le parole: «la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».
5. Le modalità di accertamento e di erogazione unificata delle
indennità e delle prestazioni si applicano per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché in occasione di eventuali revisioni programmate.
6. Restano ferme tutte le situazioni di incompatibilità con altri benefici, stabilite da vigenti disposizioni di legge.


Art. 4
Interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche


1. Nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione
vigente, i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge
8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali
é stata accertata, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la
condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di
sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale.


Art. 5
Interventi delle regioni per il sostegno delle persone sordocieche


1. Nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse
già disponibili a legislazione vigente in materia socio-sanitaria e
di formazione professionale, le regioni possono individuare
specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi,
con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato
mediante guide-comunicatori e interpreti.


Art. 6
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano



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