NORMATIVA
Normativa regionale - Marche
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Legge 24 febbraio 2004, n. 4
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Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina, in via eccezionale e straordinaria, l'inserimento nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale del personale risultato in esubero a seguito dei processi di riconversione o disattivazione o soppressione di unità operative o di strutture sanitarie private, determinati dall'attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006, di seguito denominato piano. 2. L'inserimento di cui al comma 1 riguarda il personale delle strutture sanitarie che hanno stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) ed è finalizzato alla non dispersione delle specifiche professionalità acquisite da detto personale, a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni erogate e del mantenimento dei livelli di assistenza stabiliti dal piano.
Art. 2 (Personale in servizio presso strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il servizio sanitario regionale soggette a riconversione o disattivazione o soppressione)
1. La Regione, le aziende del servizio sanitario regionale (SSR) e le strutture private interessate, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei contratti di comparto, stipulano, entro il periodo di vigenza del piano, appositi protocolli d'intesa finalizzati alla determinazione dei processi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei relativi esuberi. 2. Il personale risultato in esubero e già in servizio alla data del 1o gennaio 2003 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è assunto nei ruoli regionali del personale del servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso selezioni per titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale, svolte dalle aziende del SSR mediante commissioni esaminatrici appositamente nominate, finalizzate al conseguimento dell'idoneità. 3. Le aziende del SSR provvedono all'inserimento del personale risultato idoneo ai sensi del comma 2, mediante copertura dei posti vacanti del proprio organico. In caso di carenza d'organico rispetto alle funzioni già garantite dalle strutture private di cui al comma 1, per i profili professionali corrispondenti, le aziende provvedono alla rideterminazione del fabbisogno, secondo quanto stabilito all'articolo 3. 4. L'inserimento di cui al comma 3 è subordinato al conseguimento dell'idoneità ai sensi del comma 2 e alla verifica del possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali prescritti per l'accesso ai ruoli regionali del personale del SSN. Si applicano in ogni caso le norme più favorevoli previste in materia di requisiti per l'accesso del personale dipendente già in servizio a tempo indeterminato nelle aziende del SSR. Sono riconosciuti validi, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, i servizi prestati presso le strutture private di cui al comma 1.
Art. 3 (Criteri per la determinazione del fabbisogno d'organico)
1. Il fabbisogno di cui all'articolo 2, comma 3, è determinato dalle aziende del SSR secondo i principi di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in relazione all'ambito territoriale zonale nel quale si sono verificati i processi di cui all'articolo 1, comma 1. In subordine, il fabbisogno è determinato in ambito regionale dalla Regione, d'intesa con le aziende del SSR, tenuto conto della consistenza degli esuberi accertati.
Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese derivanti dalla presente legge si fa fronte con quota parte delle risorse destinate al funzionamento del SSR.
Art. 5 (Norma finale)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano sino al termine di efficacia del piano. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Data ad Ancona, addì 24 febbraio 2004 IL PRESIDENTE (Vito D'Ambrosio)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE Nota all'art. 1, comma 2: Il testo dell'articolo 23 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è il seguente: "Art. 23 - (Procedure per la definizione degli accordi) - 1. I soggetti accreditati possono accedere, anche tramite rappresentanze di categoria, alle procedure negoziali per la definizione dei piani delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1, del decreto legislativo e in particolare: a) individua le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle Aziende unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; b) detta indirizzi per formulare i programmi di attività delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal piano sanitario nazionale; c) determina il piano delle attività relative alle alte specialità e ai servizi di emergenza; d) fissa i criteri per determinare la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.". Nota all'art. 3, comma 1: Il testo dei commi 1 e 3 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) è il seguente: "Articolo 6 - (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche) - (Art. 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 1998) 1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Omissis 3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. Omissis.".
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