Aggiornato al con n.41351 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Cultura - beni culturali - turismo

Indietro
Legge 23 settembre 2011, n. 169
Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo. (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2011)
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1
Contributi in favore della Societa' internazionale per lo studio del medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini

1. Per sostenere le attivita' di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo, e' concesso alla Societa' internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), con sede in Firenze, un contributo annuo di 600.000 uro a decorrere dall'anno 2012.
2. E' concesso alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, utilizzabili esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, sono versati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi.


Art. 2
Contributo in favore dell'Istituto storico italiano per il medio evo

1. E' concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' versato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.


Art. 3
Contributo in favore del Centro italiano di studi sull'alto medioevo

1. E' concesso alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, con sede in Spoleto, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012.
2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' versato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.


Art. 4
Disposizioni concernenti l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. Essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 16 gennaio 2001.
2. L'ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma 3, lettera d), e comunicato al Ministero per i beni e le attivita' culturali. A questo fine essa attribuisce gli incarichi e puo' acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie.
3. Sono organi dell'ENTMI:
a) il presidente;
b) il vicepresidente, scelto dal presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, sentito il consiglio direttivo delmedesimo Istituto;
c) il segretario tesoriere;
d) la commissione scientifica.
4. L'incarico di componente della commissione scientifica dura sei anni ed e' rinnovabile. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa deliberazione motivata della commissione scientifica in carica.
5. In sede di prima attuazione, la commissione scientifica dell'ENTMI e' costituita dai componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del quinto anno successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al rinnovo di un terzo della commissione scientifica, iniziando dai componenti piu' anziani per nomina e, a parita' di data di nomina, piu' anziani per eta'.
6. La commissione scientifica elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere. Il mandato del presidente, del vicepresidente e del segretario tesoriere dura tre anni ed e' rinnovabile.
7. La commissione scientifica delibera e aggiorna il programma di attivita' dell'ENTMI, affida a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche di cui al comma 2 e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso.
8. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul programma di attivita', sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell'anno precedente, che sono trasmessi al Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 aprile di ogni anno. Essa puo' nominare al proprio interno un comitato esecutivo, eterminandone le competenze.
9. Al presidente, al vicepresidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, salvo quanto previsto dal comma 7. E' ammesso il rimborso delle spese documentate.
10. All'ENTMI e' attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali di cui al comma 2. L'ENTMI puo' ricevere altresi' contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.
11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420.


Art. 5
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6
Disposizioni finali

1. Gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge, nello svolgimento delle attivita' di ricerca e di organizzazione e promozione degli studi sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, secondo i rispettivi statuti, curano il coordinamento delle iniziative da ciascuno promosse adottando le opportune forme di consultazione, di programmazione e di collaborazione, anche sulla base di convenzioni eventualmente stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.
2. Resta fermo che gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 settembre 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
     Tutti i LIBRI >