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NORMATIVA
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Legge 20 aprile 2022, n. 45
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay
 
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019;
b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA ORIENTALE
DELL'URUGUAY

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti»,
desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale,
ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca che, nei confronti delle persone private della liberta' in conseguenza di una condanna penale, la stessa possa essere eseguita nel loro ambiente sociale,
hanno stabilito quanto segue:


TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
IN MATERIA PENALE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate «Parti Contraenti»,
desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del rispetto reciproco, della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo interesse,
considerando che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale, che stabilisca norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2021, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4

Clausola finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 aprile 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Trattato, il termine:
a) «condanna» indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice, in conseguenza della commissione di un reato;
b) «sentenza» indica una decisione giudiziale definitiva ed esecutiva, non soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna per la commissione di un reato;
c) «persona condannata» indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza;
d) «Stato di Condanna» indica lo Stato in cui un giudice competente ha emesso una sentenza di condanna e da cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita;
e)
Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Trattato, il termine:
a) «condanna» indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice, in conseguenza della commissione di un reato;
b) «sentenza» indica una decisione giudiziale definitiva ed esecutiva, non soggetta a impugnazione, con la quale viene inflitta una condanna per la commissione di un reato;
c) «persona condannata» indica una persona nei cui confronti debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza;
d) «Stato di Condanna» indica lo Stato in cui un giudice competente ha emesso una sentenza di condanna e da cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita;
e) «Stato di Esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita per l'esecuzione della sentenza.

«Stato di Esecuzione» indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita per l'esecuzione della sentenza.


Articolo 1
Ambito di applicazione

Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione giudiziaria in materia penale, a condizione che l'indagato o l'imputato nel caso rispetto al quale si richiede la cooperazione, quando identificato, sia penalmente imputabile nello Stato Richiesto.


Articolo 2
Principi Generali

1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, puo' essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinche' sia eseguita la condanna che le sia stata inflitta mediante una sentenza.
3. Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili, mutatis mutandis, a minori di eta' privati della liberta' personale ai sensi della legislazione di uno degli Stati Parte.


Articolo 2
Oggetto

l. L'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale comprende:
(a) la ricerca e l'identificazione di persone;
(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
(c) la citazione di testimoni, vittime, persone soggette a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;
(d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
(e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
(f) l'assunzione delle dichiarazioni di testimoni, vittime o periti. In nessun caso sono comprese le dichiarazioni in qualita' di indagati o imputati, a eccezione di quanto previsto nel paragrafo 3 dell'articolo 16;
(g) il trasferimento temporaneo di persone detenute nell'ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza;
(h) l'espletamento di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o beni;
(i) l'identificazione o la localizzazione del prodotto, dei beni, dei frutti o degli strumenti del reato o di altri elementi di prova;
(j) il congelamento, il sequestro e la confisca di beni;
(k) il sequestro e la confisca degli strumenti, dell'oggetto o dei frutti del reato;
(l) le informazioni riferite a situazioni bancarie e finanziarie;
(m) l'intercettazione di comunicazioni ai sensi della legge dello Stato Richiesto;
(n) le informazioni sui procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
(o) lo scambio di informazioni sul diritto in vigore in ciascuna Parte;
(p) qualsiasi altra forma di assistenza giuridica in materia penale non vietata dalle leggi dello Stato Richiesto.
2. Il presente Trattato non si applica:
(a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della liberta' personale;
(b) all'estradizione di persone;
(c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello Stato Richiedente;
(d) al trasferimento di persone condannate ai fini dell'esecuzione della pena;
(e) al trasferimento dei procedimenti penali.


Articolo 3
Autorita' Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay e' il Ministerio de Educacion y Cultura - Autoridad Central de Cooperacion Juridica Internacional.
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.


Articolo 3
Doppia Incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale si procede non costituisce reato nello Stato Richiesto.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'identificazione, al sequestro o alla confisca di beni e ad altri atti che riguardano i diritti fondamentali delle persone, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui si procede e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.
3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia.


Articolo 4
Condizioni per il Trasferimento

Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la persona condannata e' un cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;
b) la sentenza di condanna e' definitiva ed esecutiva;
c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore a un anno;
d) la persona condannata o, se del caso, il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;
e) il o i reati per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia;
f) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

Articolo 4
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza

1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
(a) se la richiesta di assistenza non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato;
(b) se la richiesta si riferisce a un reato di natura politica o a un reato connesso a un reato di tale natura. A tale scopo, non sono considerati reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
ii) i reati di terrorismo, genocidio e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
(c) se la richiesta si riferisce a un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi dello Stato Richiedente;
(d) se il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto;
(e) se ha fondati motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti della persona richiesta per motivi attinenti a razza, sesso, religione, condizione personale o sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la situazione di tale persona puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
(f) se nello Stato Richiesto, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria, e' in corso un procedimento penale, e' stata emessa una sentenza definitiva o sono stati ottenuti l'indulto, la grazia o l'amnistia. Tuttavia, questa disposizione non puo' essere invocata per rifiutare la cooperazione in relazione ad altre persone;
(g) se si tratta di una richiesta che ha origine su domanda di un tribunale eccezionale o di un tribunale ad hoc;
(h) se ritiene che l'esecuzione della richiesta e' contraria alla sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o ad altri interessi essenziali.
2. Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se questa interferisce con un procedimento penale ivi pendente.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita' Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'articolo 6 del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle condizioni convenute.
4. Quando lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio, salvo quando disposto dalla lettera (b) dell'articolo 17.


Articolo 5
Obbligo di Fornire Informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale possono essere applicate le disposizioni del presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dello stesso e delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dal suo eventuale trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte Contraente.

Articolo 5
Autorita' Competenti per la Richiesta di Cooperazione

Le richieste ai sensi del presente Trattato si basano su domande di assistenza delle Autorita' Giudiziarie o del Pubblico Ministero dello Stato Richiedente incaricati di sottoporre a giudizio o di svolgere indagini sui reati, e sono trasmesse da una Autorita' Centrale.

Articolo 6
Richiesta di Trasferimento

1. Il trasferimento puo' essere richiesto:
a) dallo Stato di Condanna;
b) dallo Stato di Esecuzione;
c) dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante.
2. Terzi aventi titolo, che agiscano per conto proprio o per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione.
3. La richiesta prevista nel paragrafo 1 e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 6
Autorita' Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere trasmesse dalle Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti, le quali comunicheranno direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay e' il Ministerio de Educacion y Cultura - Autoridad Central de Cooperacion Juridica Internacional;
3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
4. Ciascuna Autorita' Centrale comunica con l'altra nella sua lingua.

Articolo 7
Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.
2. Lo Stato di Condanna trasmette:
a) informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
b) informazioni sul luogo di residenza o domicilio della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se conosciuti;
c) informazioni sul reato, la natura della condanna e la sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione;
d) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
e) copia della sentenza;
f) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
g) una relazione sul comportamento del condannato e, se del caso, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna e ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
h) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il proprio consenso informato a essere trasferita, in conformita' alla lettera d) dell'articolo 4 e al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Trattato;
i) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
j) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario per la decisione.
3. Lo Stato di Esecuzione, da parte sua, trasmette:
a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata e' cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente;
b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che il o i reati per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione;
c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;
d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno a eseguire la restante parte della condanna in conformita' alle disposizioni del presente Trattato;
e) se del caso, qualsiasi informazione riguardo a richieste di estradizione formulate da Stati terzi nei confronti della persona da trasferire;
f) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario per la decisione.
4. Lo scambio di informazioni e documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

Articolo 7
Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza deve essere formulata per iscritto e deve essere presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui all'articolo 6. Inoltre, la richiesta originale puo' essere trasmessa inizialmente per fax, posta elettronica o mezzo analogo convenuto dalle Autorita' Centrali, nel qual caso la richiesta formale deve pervenire all'Autorita' Centrale richiesta entro i quarantacinque giorni successivi. Se entro tale termine lo Stato Richiesto non riceve la richiesta originale, procede all'archiviazione della richiesta, fatta salva la possibilita' per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta in futuro.
2. La richiesta di assistenza deve contenere quanto segue:
(a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
(b) le informazioni sull'identita' delle persone soggette a indagine o a procedimento penale;
(c) la descrizione dei fatti per cui si richiede la cooperazione, ivi compresi il tempo e il luogo dell'eventuale reato commesso, i danni cagionati, nonche' la loro qualificazione giuridica;
(d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta;
(e) la descrizione delle misure di cooperazione richieste;
(f) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita nei casi di urgenza motivata;
(g) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare a essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita' al paragrafo 3 dell'articolo 8;
(h) nei casi previsti nell'articolo 12, l'indicazione che lo Stato Richiedente si fara' carico delle spese di viaggio, soggiorno, indennita' e onorari, se spettanti, del testimone, della vittima o del perito citati;
(i) quando si richiede la comparizione nel territorio dello Stato Richiedente di una persona in qualita' di testimone, vittima o perito, la richiesta deve essere accompagnata da un lasciapassare nei termini e con il contenuto previsti nell'articolo 13;
(j) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' all'articolo 16.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario e ove possibile, deve altresi' contenere quanto segue:
(a) le informazioni sull'identita' della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui possa trovarsi;
(b) le informazioni sull'identita' e l'ubicazione della persona destinataria della notifica e, necessariamente, la sua qualita' in relazione al procedimento;
(c) le informazioni sull'identita' e sulla ubicazione della persona che deve rendere testimonianza;
(d) l'ubicazione e la descrizione del luogo o dei beni da ispezionare o esaminare;
(e) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;
(f) la descrizione delle forme e delle procedure speciali con le quali si deve dare esecuzione alla richiesta, se cosi' richiesto;
(g) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;
(h) il testo dell'interrogatorio da presentare per l'assunzione della prova testimoniale nello Stato Richiesto;
(i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Quando la richiesta non rispetta tutti i requisiti formali richiesti dal presente Trattato, lo Stato Richiesto chiede allo Stato Richiedente di rispettare i requisiti mancanti. Se nel termine di quarantacinque giorni a partire dalla ricezione della richiesta originale, lo Stato Richiesto non riceve le informazioni mancanti, procede alla sua archiviazione, fatta salva la possibilita' per lo Stato Richiedente di presentare una nuova richiesta.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto, compresa la loro anticipazione per le vie elettroniche previste nel paragrafo 1.

Articolo 8
Lingua ed Esclusione di Legalizzazione e Formalita' Analoghe

La richiesta di trasferimento e i documenti inviati da uno qualsiasi dei due Stati all'altro in applicazione del presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalita', e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati da una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.

Articolo 8
Esecuzione della Richiesta

1. Lo Stato Richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione interna e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di una misura di natura analoga richiesta dalle sue autorita'.
2. Lo Stato Richiesto da' esecuzione alla richiesta di assistenza secondo le modalita' indicate dallo Stato Richiedente, sempre che non contrastino con la sua legislazione interna.
3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione interna, lo Stato Richiesto puo' autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria a essere presenti alla sua esecuzione. A tal fine, lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente circa la data e il luogo dell'esecuzione della richiesta.
4. Lo Stato Richiesto informa prontamente lo Stato Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, lo Stato Richiesto ne da' immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicando i motivi.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca ragioni per opporsi alla stessa previste nella legislazione interna dello Stato Richiesto - immunita', privilegi, prerogative, diritti o incapacita' - la questione e' risolta dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito e' comunicato allo Stato Richiedente attraverso le rispettive Autorita' Centrali. Se la persona invoca per opporsi all'esecuzione della misura ragioni previste nella legislazione interna dello Stato Richiedente - immunita', privilegi, prerogative, diritti o incapacita' - tale invocazione e' comunicata attraverso le rispettive Autorita' Centrali, affinche' l'Autorita' competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.

Articolo 9
Consenso e Verifica

1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformita' alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
2. In qualsiasi momento prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede, lo Stato di Condanna da' allo Stato di Esecuzione la possibilita' di verificare, mediante un funzionario nominato in conformita' alle leggi di quest'ultimo Stato o attraverso altra procedura che si ritenga pertinente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

Articolo 9
Ricerca di Persone

In conformita' alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che eventualmente si trovino nel suo territorio.

Articolo 10
Decisione

1. Prima di decidere in relazione al trasferimento di una persona condannata in conformita' a quanto disposto nel presente Trattato, le Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli altri, i seguenti fattori: i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato o conserva nello Stato di Esecuzione, le sue condizioni di salute, la gravita' e le conseguenze del reato, i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti per la persona condannata ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi di ciascuno Stato.
2. Se, con la sentenza, e' stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono state imposte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna puo' condizionare la sua decisione al previo adempimento di tali condanne o prescrizioni, ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilita' per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti. E' onere della persona condannata dimostrare l'impossibilita' di eseguire detti pagamenti e adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna.
3. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni di un eventuale rifiuto, quando cio' e' possibile e opportuno.

Articolo 10
Citazioni e Notifiche

1. Lo Stato Richiesto effettua le citazioni e notifiche richieste dall'Autorita' Competente dello Stato Richiedente in conformita' alla sua legislazione interna.
2. Lo Stato Richiesto, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Stato Richiedente un'attestazione con l'indicazione della data, del luogo e delle condizioni in cui essa e' stata effettuata. Quando la notifica non ha potuto essere eseguita, lo Stato Richiesto informa rapidamente del fatto lo Stato Richiedente e comunica le ragioni per le quali la notifica non ha potuto essere effettuata.
3. Le richieste di citazione a comparire nello Stato Richiedente devono essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'articolo 12.

Articolo 11
Consegna della Persona Condannata

1. Se il trasferimento della persona condannata viene disposto, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. Di regola, la consegna della persona e' effettuata nel territorio dello Stato di Condanna.
2. Lo Stato di Esecuzione e' responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dal momento in cui ha luogo il trasferimento della custodia della persona.

Articolo 11
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. Lo Stato Richiesto, in conformita' alla sua legislazione interna, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, vittime, periti o altre persone, nonche' esegue gli atti, acquisisce i documenti e assume le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria, e trasmette i loro risultati allo Stato Richiedente.
2. Lo Stato Richiesto informa con sufficiente anticipo lo Stato Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attivita' probatoria di cui al paragrafo precedente, tra l'altro ai fini di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8. Se necessario, le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.
3. La persona citata a rendere dichiarazioni ha la facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta di assistenza.
4. Lo Stato Richiesto consente la presenza di assistenza legale alla persona citata a rendere dichiarazioni in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, laddove cio' sia previsto nella legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni possono essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente come mezzo di prova, in conformita' alla legislazione interna di questo Stato.

Articolo 12
Esecuzione della Condanna

1. Le Autorita' dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna.
2. L'esecuzione della condanna e' effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione e, soltanto tale Stato e' competente per l'adozione delle decisioni relative a tale esecuzione, ivi compresi la commutazione della pena e il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalita' di esecuzione della condanna.
3. Se la condanna e', per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato puo', con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna cosi' modificata deve corrispondere il piu' possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna cosi' modificata non puo', comunque:
a) essere piu' grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna;
b) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.
4. Nel caso in cui lo Stato di Condanna abbia imposto misure particolari a una persona che, in ragione del suo stato mentale, e' stata dichiarata non penalmente responsabile o non imputabile per il reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare nel caso concreto nello Stato di Esecuzione.
5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla e arrestarla, assicurando che sia eseguita la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione, cosi' come per qualsiasi reato successivo. Se detta persona fa ritorno nello Stato di Condanna e viene rintracciata nel suo territorio, tale Stato e' autorizzato a eseguire la restante parte di pena che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

Articolo 12
Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorita' Competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere testimonianza, di essere ascoltata come perito o di compiere altra attivita' processuale. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente della disponibilita' di tale persona.
2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la citazione a comparire prevista nel paragrafo precedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente richieda un termine inferiore per i casi urgenti, mai inferiore a trenta giorni.

Articolo 13
Revisione della Sentenza

Lo Stato di Condanna conserva in forma esclusiva la propria giurisdizione riguardo a qualsiasi domanda di revisione della sentenza. Nel caso in cui la decisione sulla revisione sia favorevole alla persona, lo Stato di Esecuzione esegue immediatamente detta decisione.

Articolo 13
Garanzie e Principio di Specialita'

1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi dell'articolo 12:
(a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi prima della sua entrata nel territorio di detto Stato;
(b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi altro atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
(a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
(b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. La persona che non compare a una citazione presentata in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, o che si rifiuta di rendere dichiarazioni, ovvero di partecipare ad altri atti processuali in conformita' agli articoli 10 e 11, non puo' essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della liberta' personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo, ne' e' passibile di alcun altro tipo di sanzione.
4. Le persone ascoltate in conformita' agli articoli 10 e 11 sono comunque responsabili per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale, ovvero per l'oltraggio o altro comportamento penalmente rilevante eventualmente commesso nel corso della comparizione.

Articolo 14
Amnistia e Indulto

1. Lo Stato di Condanna, o lo Stato di Esecuzione col consenso di quello di Condanna, puo' accordare l'amnistia o l'indulto.
2. Avuta notizia di uno di questi provvedimenti, lo Stato di Esecuzione da' agli stessi immediata esecuzione in conformita' alle proprie leggi.

Articolo 14 Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute nell'ambito di un
Procedimento Penale

1. Quando, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 16, non e' possibile effettuare la comparizione tramite videoconferenza, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, ha la facolta' di trasferire temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nell'ambito di un procedimento penale nel proprio territorio, al fine di consentirne la comparizione dinanzi a un'Autorita' Competente dello Stato Richiedente affinche' renda dichiarazioni in qualita' di testimone, vittima o perito o svolga altra attivita' processuale, sempre che la persona vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni.
2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere effettuato a condizione che:
(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato Richiesto nei quali debba partecipare tale persona;
(b) la persona trasferita sia mantenuta dallo Stato Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta o che verra' inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando per la realizzazione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato Richiedente si fara' carico di acquisire le corrispondenti autorizzazioni di transito dello Stato terzo, ivi compresi i casi di scalo non previsto, e di informare lo Stato Richiesto dell'esito, trasmettendo la documentazione del caso.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita alla scadenza del termine specificamente convenuto da entrambi gli Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformita' al presente articolo e' rilasciato il lasciapassare previsto nella lettera (i) del paragrafo 2 dell'articolo 7, quando sia applicabile, con le garanzie di cui all'articolo 13.
7. Quando vi siano fondati motivi, lo Stato Richiesto puo' rifiutare il trasferimento temporaneo.

Articolo 15
Informazioni Concernenti l'Esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:
a) se l'esecuzione della condanna e' terminata;
b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

Articolo 15 Protezione di Vittime, Testimoni e altri Partecipanti al Procedimento
Penale

In caso sia necessario al fine di garantire i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della Giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste nella propria legislazione interna per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attivita' di assistenza richieste.

Articolo 16
Ne Bis in Idem

La persona trasferita per l'esecuzione di una condanna ai sensi del presente Trattato non puo' essere detenuta, processata ne' condannata nello Stato di Esecuzione per lo stesso reato per il quale e' stata giudicata nello Stato di Condanna.

Articolo 16
Comparizione mediante Videoconferenza

1. Se una persona che si trova nel territorio dello Stato Richiesto deve rendere dichiarazioni in qualita' di testimone, vittima o perito, le Autorita' competenti dello Stato Richiedente possono chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione tramite videoconferenza puo' essere altresi' richiesta dalla persona da escutere, in sostituzione della sua comparizione nello Stato Richiedente prevista nell'articolo 12. In tal caso, l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto comunica la richiesta all'Autorita' Competente dello Stato Richiedente, attenendosi a quanto questa decida rispetto alla citazione.
3. La comparizione tramite videoconferenza puo' essere altresi' richiesta, come unico mezzo, per l'interrogatorio della persona indagata o imputata in un procedimento penale, se questa vi acconsente e cio' non contrasta con la legislazione interna di ciascuno Stato. In questo caso, la persona indagata o imputata deve sempre poter contare sull'assistenza difensiva di un avvocato abilitato nello Stato Richiedente, fatta salva la possibilita' di contare sull'analoga assistenza di un avvocato abilitato nello Stato Richiesto. Al difensore designato deve essere permesso di essere presente sia dinanzi all'Autorita' Competente dello Stato Richiesto che di quella dello Stato Richiedente, consentendogli, in quest'ultimo caso, di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
4. Quando la persona della quale si devono assumere le dichiarazioni sia detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, la modalita' di comparizione tramite videoconferenza sara' la regola, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 14.
5. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione tramite videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
6. Le richieste di comparizione tramite videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'articolo 7, i motivi per i quali e' impossibile o inopportuno che la persona che deve rendere le dichiarazioni si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' Competente e dei soggetti che riceveranno le dichiarazioni.
7. L'Autorita' Competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformita' alla propria legislazione e applica i mezzi coercitivi previsti nella stessa per l'esecuzione di un'analoga citazione a comparire disposta dalle autorita' dello stesso Stato.
8. La persona citata a comparire ha la facolta' di rifiutarsi di rendere dichiarazioni quando la legislazione interna dello Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consenta, attenendosi a quanto decida l'Autorita' Competente dello Stato di cui si invoca la legge.
9. Le Autorita' Competenti di entrambi gli Stati si accordano rispetto alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario.
10. Per lo svolgimento della comparizione tramite videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
(a) le Autorita' Competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria. L'Autorita' Competente dello Stato Richiesto provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' ai principi della propria legislazione. Quando l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto ritenga, nel corso dello svolgimento dell'udienza, che non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi;
(b) lo Stato Richiesto assicura la presenza di un interprete della lingua dello Stato Richiedente e, se necessario, con la eventuale collaborazione dello Stato Richiedente, di un interprete della lingua del dichiarante;
(c) l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto redige un verbale che contiene l'indicazione della data e del luogo della comparizione, l'indicazione di se' stessa come Autorita' Competente, l'indicazione della richiesta di assistenza nel cui ambito si effettua la videoconferenza, l'identita' della persona che ha reso le dichiarazioni, le generalita' e la qualita' nella quale altre persone hanno partecipato all'attivita', nonche' le condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'assunzione probatoria.
(d) L'Autorita' Competente dello Stato Richiedente redige, in conformita' alla propria legislazione, un verbale, che al termine dell'udienza e' letto e tradotto nella lingua dello Stato Richiesto; lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la documentazione delle dichiarazioni al fine di assicurare la relativa conformita', della qual cosa si da' debitamente atto;
(e) le copie dei verbali di cui alle lettere (c) e (d) sono trasmesse nel piu' breve tempo possibile attraverso le Autorita' Centrali.
11. Lo Stato Richiesto puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle previste in precedenza, ivi compresa l'effettuazione di riconoscimento di persone e cose, nonche' di confronti.

Articolo 17
Transito

1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con Stati terzi per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio delle persone condannate da o verso l'altro Stato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorita' Centrali, una domanda contenente l'identita' della persona condannata in transito, nonche' copia della documentazione relativa al trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato Parte di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione al transito nel caso in cui venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Nel caso di uno scalo di emergenza si applica nei limiti del possibile quanto previsto nei paragrafi precedenti.

Articolo 17
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

Su richiesta dell'Autorita' Competente dello Stato Richiedente, quella dello Stato Richiesto:
a) fornisce copie di documenti ufficiali, registri o informazioni accessibili al pubblico;
b) puo' fornire copie di documenti ufficiali, registri o informazioni non accessibili al pubblico, nelle stesse condizioni in cui tali documenti andrebbero forniti alle autorita' dello Stato Richiesto. Se l'assistenza prevista in questa lettera e' rifiutata, l'Autorita' Competente dello Stato Richiesto non e' obbligata a motivare il rifiuto.

Articolo 18
Spese

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna o fino alla consegna della persona trasferita.

Articolo 18
Produzione di Documenti, Atti e Beni

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui all'articolo 17, lo Stato Richiesto puo' trasmetterne copie autenticate. Tuttavia, laddove lo Stato Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, lo Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.
2. Laddove cio' non contrasti con la legislazione interna dello Stato Richiesto, i documenti da trasmettere allo Stato Richiedente in conformita' al presente articolo, devono essere certificati secondo le modalita' stabilite dallo Stato Richiedente.
3. Gli originali dei documenti e i beni trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto nel minor tempo possibile, salvo che lo Stato Richiesto, su richiesta del Richiedente, consenta il contrario. I beni devono essere restituiti in condizioni di conservazione analoghe a quelle riscontrate al momento del loro invio.

Articolo 19
Rapporti con altri Accordi Internazionali

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformita' ad altri accordi internazionali di cui sono parti.

Articolo 19
Perquisizioni, Sequestri e Confische

1. Lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure necessarie per acquisire informazioni relativamente al fatto che nel suo territorio si trovino o meno beni, strumenti o frutti del reato, e comunica allo Stato Richiedente i risultati delle sue indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi beni, strumenti o frutti del reato.
2. Una volta rintracciati i beni, strumenti o frutti del reato ai sensi del paragrafo 1, lo Stato Richiesto, su richiesta dello Stato Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione interna al fine di congelare, sequestrare o confiscare tali beni, strumenti o frutti, in conformita' all'articolo 7 e fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Trattato.
3. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto gli trasferisce, in tutto o in parte, i beni, strumenti o frutti del reato ovvero le somme conseguite tramite la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno tra loro concordate.
4. Nell'applicare il presente articolo sono comunque rispettati i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi in buona fede su tali beni, strumenti o frutti del reato.

Articolo 20
Applicazione nel tempo

Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando le condanne siano state inflitte prima della stessa entrata in vigore.

Articolo 20
Segreto Bancario

Quando esistono fondati motivi a giudizio dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto non puo' invocare il segreto bancario per rifiutare la cooperazione giudiziaria richiesta ai sensi del presente Trattato.

Articolo 21
Soluzione di Controversie

1. Le Autorita' Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.
2. Qualsiasi controversia che sorga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato, sara' risolta per via diplomatica o mediante i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.

Articolo 21
Specificita' dell'Assistenza

Lo Stato Richiedente non puo' utilizzare le informazioni o le prove acquisite in virtu' di una richiesta di assistenza presentata ai sensi del presente Trattato in un procedimento diverso da quello nel quale sono state richieste, salvo previo consenso dello Stato Richiesto.

Articolo 22
Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate tramite via diplomatica l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sara' parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

Parte di provvedimento in formato grafico

Articolo 22
Compatibilita' con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza

1. Le disposizioni del presente Trattato non impediscono agli Stati Parti di cooperare nella materia regolata dallo stesso in conformita' agli altri Trattati dei quali entrambi siano parte.
2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici.
3. La previsione del paragrafo 2 comprende la possibile costituzione di squadre investigative comuni al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che interessino uno o entrambi gli Stati. La proposta di costituzione di una squadra investigativa comune contiene gli obiettivi, la sua composizione suggerita e le modalita' di svolgimento delle attivita' investigative programmate.

Articolo 23
Richiesta di Informazioni su Procedimenti Penali

Lo Stato Richiesto trasmette, su richiesta dello Stato Richiedente e ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti delle persone per le quali si chiedono le informazioni.

Articolo 24
Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati si scambiano, su richiesta di uno di loro, informazioni sulla propria rispettiva legislazione.

Articolo 25
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali

1. Quando lo Stato Richiesto trasmette una sentenza penale deve accompagnarla con le informazioni supplementari chieste dallo Stato Richiedente.
2. I certificati penali chiesti dall'Autorita' Competente dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorita' Competenti dello Stato Richiesto.

Articolo 26
Esclusione di Legalizzazione e Formalita' Analoghe

Gli atti e i documenti forniti in conformita' al presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalita'.

Articolo 27
Riservatezza

1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se cosi' richiesto dallo Stato Richiedente. Quando la richiesta non puo' essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente, il quale decide se la richiesta debba comunque avere esecuzione.
2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dallo Stato Richiesto, se cosi' richiesto da quest'ultimo.

Articolo 28
Spese

1. Lo Stato Richiesto sostiene le spese che l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria comporta. Tuttavia, sono a carico dello Stato Richiedente:
(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui al paragrafo 3 dell'articolo 8;
(b) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'articolo 12;
(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'articolo 14;
(d) le spese per le finalita' di cui all'articolo 15;
(e) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
(f) le spese e gli onorari per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione;
(g) le spese di trasferimento, custodia, consegna e restituzione del bene sequestrato.
2. Le spese collegate alla videoconferenza sono a carico di ogni Stato in relazione all'attivita' svolta nel suo territorio, fatto salvo quanto previsto nella lettera (f) del paragrafo precedente.
3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta deve avere esecuzione.

Articolo 29
Soluzione di Controversie

1. Le Autorita' Centrali, su proposta di una di esse, si consulteranno sulle questioni di interpretazione o applicazione del presente Trattato.
2. Qualsiasi controversia che emerga nell'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sara' risolta per via diplomatica o mediante i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi e accettati dal Diritto Internazionale.

Articolo 30
Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, tramite via diplomatica, l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sara' parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato.
4. Il presente Trattato si applichera' a ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando i reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato.

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