La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto
1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuità
di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale ed in
considerazione della riscontrata impossibilità di avvio nei tempi inizialmente previsti della
nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara in data 29 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S 126-154552 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la gestione di tali giochi continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1 luglio 2009.
(( Art. 1-bis
Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse
1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza,
stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.
2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 é la concessione, fino alla data del 30
giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su
base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivdecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.
3. La procedura di cui al comma 1 é aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di
altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai
soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui
all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura é aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non é ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente
a concessioni precedentemente conseguite.
4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva é reso disponibile
nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.
5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad euro 85.000.
Qualora le concessioni siano aggiudicate a soggetti già titolari, per concessione
precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere é ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione é predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006.
All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui
al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al
comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.
6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere f) e g) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 é
istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo é destinata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per
l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze é riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, é elevata al 12,70 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE
per essere interamente destinate all'incremento del monte premi. Al fine di consentire il
completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 é assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate interamente all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie del'UNIRE é approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.
8. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008». ))
(( Art. 1-ter
Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito
1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il
gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6,
lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i
medesimi apparecchi.
2. L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale é dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento é dovuto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed é restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Data a Roma, addi 19 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano