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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Tutela dei diritti fondamentali

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Legge 17 agosto 2005, n. 173
Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)


1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.


ART. 2.
(Esercizio dell'attivita' di vendita diretta a domicilio)


1. Alle attivita' di vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche' le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.


ART. 3.
(Attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio)


1. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, e' soggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e puo' essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere altresi' esercitata, senza necessita' di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attivita' in maniera abituale, ancorche' non esclusiva, o in maniera occasionale, purche' incaricati da una o piu' imprese.
4. La natura dell'attivita' di cui al comma 3 e' di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita', non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall'articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell'incaricato)


1. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa esercente la vendita diretta. All'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
2. Per l'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, l'incarico deve essere provato per iscritto e puo' essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d'atto dell'impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L'atto di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all'articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall'incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all'impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell'atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l'incaricato e' tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l'impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all'incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso e' subordinato all'integrita' dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio non puo' essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall'impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attivita' che per tipologia e quantita' sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall'impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all'attivita' commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta.
5. Nel caso in cui l'incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 3, comma 1, e' ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all'incaricato alla vendita diretta a domicilio e' in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l'impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalita' e alle condizioni generali di vendita stabilite dall'impresa affidante. In caso contrario, egli e' responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalita' e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L'incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facolta' di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori ne' di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione e' costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalita' di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.


ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)


1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita' e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacita' di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. E' vietata, altresi', la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilita' di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.


ART. 6.
(Elementi presuntivi)


1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell'articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall'impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantita' di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, all'impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entita' e in assenza di una reale controprestazione;
c) l'eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall'impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attivita' commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell'attivita' svolta.


ART. 7.
(Sanzioni)


1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque promuove o realizza le attivita' o le strutture di vendita o le operazioni di cui all'articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o piu' soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalita' di cui all'articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri



Visto, il Guardasigilli: Castelli


LAVORI PREPARATORI


Camera dei deputati (atto n. 2542):


Presentato dall'on. Bulgarelli ed altri il 20 marzo 2002.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede referente, il 16 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, II e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 25 giugno 2003; il 3 luglio 2003; il 13 novembre 2003; il 21 gennaio 2004; il 24 marzo 2004; il 13, 26 maggio 2004;
il 27 luglio 2004; il 29 settembre 2004; il 20 ottobre 2004.
Assegnato nuovamente alla X commissione (Attivita' produttive), in sede legislativa, il 17 dicembre 2004 con pareri delle commissioni I, II e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 12 gennaio 2005 ed approvato il 19 gennaio 2005 in un Testo unificato con atti n. 3008 (on. Ruzzante ed altri), n. 3325 (on. Pezzella ed altri); n. 3484 (on. Vernetti); n. 3492 (on. D'Agro' ed altri); n. 4555 (on. Didone).


Senato della Repubblica (atto n. 3263):


Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 1° febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione l'8, 9, 15, 22 febbraio 2005; il 1°, 9 marzo 2005 ed approvato, con modificazioni, il 14 giugno 2005.


Camera dei deputati (atto n. 2542-3008-3325-3484-3492-4555/B):


Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede referente, il 17 giugno 2005 con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 6, 13, 20 e 21 luglio 2005.
Assegnato nuovamente alla X commissione (Attivita' produttive), in sede legislativa, il 26 luglio 2005 con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed approvato il 26 luglio 2005.



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