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NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Pubblica amministrazione

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Legge 16 gennaio 2003, n. 3
"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


Art. 1.
(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione)


1. é istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato
"Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalità di cui al comma 1 é autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto
a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio é equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Note all'art. 1:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e successive modificazioni é il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio diStato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.".
Comma 4:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) é il seguente:
"Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). -(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".


Art. 2.
(Commissione per le adozioni internazionali)


1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 é sostituito dal seguente:
"2. La Commissione é composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari";
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione,previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.


Note all'art. 2:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, già sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 467, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione é costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione é composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in circa quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche.".
Comma 3:
- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998,n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), é il seguente:
"Art. 9. - l. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonché dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, ora confluito negli articoli 27 e 37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e s ostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), é il seguente:
"39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto inoltre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.".
- La quota di minore entrate di cui all'art. 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, é quella relativa agli oneri deducibili, nella misura del cinquanta per cento, da parte dei genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinate nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 10, lettera 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917).


Art. 3.
(Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile.


Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998) 1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, é sostituito dal seguente:
"3. La Consulta nazionale per il servizio civile é composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte".
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Note all'art. 3:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
b) (omissis);
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettera f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile é istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma 2. Allo stesso Ufficio é affidata la tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile é istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta nazionale per il servizio civile é composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.".


Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)


1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione,
non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".


Art. 5.
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000)


1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.


Note all'art. 5:
Comma 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 102 (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali).
1. (Omissis).
2. L'Agenzia é gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente.".


Art. 6.
(Servizi dei beni culturali)


1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre1998, n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: ", i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego" sono soppresse.


Note all'art. 6:
Comma 1:
- Il testo della lettera b-bis) del comma 1dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), introdotta dall'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificata dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:
(omissis);
b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'art. 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statali e sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri
dovranno attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti ingestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore.".


Art. 7.
(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)


1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1 65, é inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: "legge 19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le seguenti: "nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite le seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".
4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".


Note all'art. 7:
Comma 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
- 1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto,all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.".
Comma 3:
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina della mobilita). - 1.-8. (Omissis).
9. Il Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando i criteri di cui al presente articolo, predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento può temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero é ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche,prioritariamente presso quelle per le quali aveva fattori chiesta, laddove si verifichino delle vacanze.".
Comma 4:
- Il testo del comma 19 dell'art. 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 43 (Dismissione di beni e diritti immobiliari). - 1.-18. (Omissis).
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali restano alle dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 001, n. 165.".


Art. 8.
(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici)


1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.


Nota all'art. 8:
Comma 1:
- Il testo del comma 10 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), é il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.-9. (Omissis).
titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.".


Art. 9.
(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)


1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.


Note all'art. 9:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), é il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio é valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto é emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 é assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 3l dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 3l gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria é diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da l a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale é determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, é autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, é ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. é consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri é autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri é valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 .
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, é incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 é disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale ' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non é opponibile il segreto d'ufficio.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del consiglio dei Ministri) é il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".


Art. 10.
(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)


1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti.
Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Note all'art. 10:
Comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 38 della citata legge n. 400/1988 é il seguente:
"Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). - Omissis.
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.".


Art. 11.
(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)


1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, é dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.


Note all'art. 11:
Comma 1:
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) é il seguente:
"Art. 1 (Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).
(Omissis).
5. é istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici é funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione , di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.".
Comma 2:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".


Art. 12.
(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Note all'art. 12:
Comma 1:
- La legge 2l dicembre 1996, n. 665, reca: "Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale".
- Il testo degli articoli 30 e 33 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) é il seguente:
"Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento é disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.".
"Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva). (Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità sì intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame é diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. é riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988; n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.".


Art. 13.
(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)


1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-octies é aggiunto il seguente:
"2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".


Note all'art. 13:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, e modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione).
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri interessati, é istituita una commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione.
2-bis. La commissione centrale é composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti ad uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale, gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi gli estratti essenziali e le attività svolte per l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai provvedimenti della commissione, salvi gli estratti essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di protezione, si applicano altresì le norme per la tenuta e la circolazione degli atti classificati, con classifica di segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di istruttoria, la commissione può avvalersi anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non é ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza é pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà.
2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede cautelare o di merito.
2-octies. I magistrati componenti della commissione centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti nei cui confronti la commissione, con la loro partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della misura di protezione.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".


Art. 14.
(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa)


1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 é sostituito dal seguente:
"3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3".


Note all'art. 14:
Comma 1:
- L'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, modificato dalla seguente legge, é il seguente:
"Art. 40-bis (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'art. 48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi anche quelli di cui all'art. 70, comma 4, del presente decreto legislativo."


Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE


Art. 15.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)


1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 é inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa";
b) dopo l'articolo 77 é inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78".


Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI


Art. 16. (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni elle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)


1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, é inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa é individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Capo IV
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITà E RICERCA


Art. 17.
(Gestione di fondi)



1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Note all'art. 17:
Comma 1:
- La legge 14 novembre 2000, n. 338 reca:
"Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".


Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)


1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) é inserito il seguente:
"2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
"dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonché ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,";
c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino alla scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,";
d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni".


Note all'art. 18:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 3. Attività finanziabili. - 1. Sono ammissibili per:
a) interventi di sostegno su progetti o programmi di ricerca industriale, come definita all'art. 1, comma 2:
1) le attività svolte in ambito nazionale, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;
2) le attività svolte nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti industriali, assimilati e associati;
2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea;
3) le attività svolte sulla base di progetti predisposti in conformità a bandi emanati dal MURST per obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali, assimilati e associati;
4) i contratti affidati da soggetti industriali e assimilati ad università, enti di ricerca, ENEA, ASI e fondazioni private che svolgono attività di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su progetto o programma:
1) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società;
c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, alla mobilità temporanea dei ricercatori e alla connessa diffusione delle tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca per avviamento ad attività di ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale;
4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, nonché ad assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il medesimo soggetto industriale o assimilato;
d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture e servizi per la ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione delle tecnologie:
1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e l'idoneità, di studi e ricerche sui processi produttivi, di attività applicative dei risultati della ricerca, di formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
2) la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento, il recupero di competitività, la trasformazione, l'acquisizione di centri di ricerca, nonché il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con connesse attività di riqualificazione e formazione del personale.".
- Il testo dell'art. 9, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 297/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 9 (Norme transitorie e finali). - (Omissis).
2. Restano valide fino alla scadenza, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore in materia del presente decreto, affidate al MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attività di cui all'art. 7, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 1999, il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'art. 6, comma 2, é deliberato l'affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, é risolta di diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanaziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'art. 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale della società di ricerca istituite ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.".


Art. 19.
(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI)


1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.


Note all'art. 19:
- L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) é il seguente:
"Art. 66. - Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Università".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica):
"5. La materia di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, é rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate".
- Il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) é il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi.".


Art. 20.
(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche)


1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n.
720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.


Note all'art. 20:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298, concerne "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.".


Art. 21.
(Disposizioni in materia di ricerca industriale)


1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca é autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.


Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1999, n. 201 prevede "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori.".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997 (Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata):
"Art. 4. - 1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, dai soggetti indicati all'art. 3 del presente decreto. La domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST.
2. La domanda dovrà evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:
a) l'interesse industriale all'esecuzione del progetto, in relazione all'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento;
b) il carattere di addizionalità del progetto rispetto alla ordinaria attività di ricerca dell'impresa.
Tale elemento é presunto per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese così come definite dalle norme transitorie e finali del presente decreto;
c) la capacità tecnico-scientifica ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
d) la ripartizione e la relativa valorizzazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente decreto.
3. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al proponente l'inammissibilità della domanda, evidenziandone le motivazioni.
4. La domanda di finanziamento dovrà essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del collegio sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le società che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verrà rilasciata dal responsabile legale.
Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonché per i soggetti richiedenti che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e documentazione al Ministero - la certificazione della rispondenza potrà essere effettuata sul solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto.
Per i progetti di ricerca presentati da società di ricerca di cui all'art. 3, lettera d) del presente decreto, centri di ricerca industriale di cui all'art. 3, lettera e) del presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale di cui all'art. 3, lettera g) del presente decreto, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosità della posizione finanziaria (oltre che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la società indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca.
5. Il Ministero, previa verifica della regolarità della documentazione presentata, trasmette il progetto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46 del 1982 (di seguito denominato CTS), per la preselezione di cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito denominato istituto gestore), per l'istruttoria tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7, comma 1.
6. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno mensile, valuta il progetto, avvalendosi di un esperto di settore individuato nell'ambito dello specifico albo ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e sotto i seguenti profili:
a) effetto addizionale generato dall'intervento richiesto;
b) novità e originalità delle conoscenze acquisibili;
c) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;
d) conformità agli indirizzi generali sulla ricerca applicata.
Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi, il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, può attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il contraddittorio é obbligatorio per i progetti il cui costo sia superiore ai 35 miliardi di lire.
7. L'istituto gestore, entro sessanta giorni dalla trasmissione del progetto, invia al Ministero l'esito di una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando:
a) l'assenza di altri finanziamenti a valere sul fondo a favore del progetto, nonché delle condizioni di cui al comma 3;
b) la congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;
c) l'attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi per la deliberazione del Ministero.
9. Il CTS, preso atto delle valutazioni dell'istituto gestore, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto;
in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del progetto stesso agli interventi del fondo.
10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di finanziamento, indica le forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali:
A) per quanto riguarda le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 25%, in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL), del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
B) per quanto riguarda le attività di ricerca industriale, il finanziamento non può eccedere il 50%, in ESL del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
C) il finanziamento avviene in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni. La durata é comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.
D) per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
60% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
E) per entrambe le tipologie di attività, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, e nelle sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
1) 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, così come definite nelle norme transitorie e finali del presente decreto;
2) 10% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera a) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;
3) 5% per le attività di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 92, paragr. 3, lettera c) del Trattato CE, indicate nelle norme transitorie e finali del presente decreto;
4) 15% per i progetti che rientrano negli ambiti specifici di ricerca inseriti nel programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
5) 10% per i progetti di ricerca svolti in cooperazione con uno o più partners di altri Stati membri della UE, sempreché non vi siano legami tra l'impresa richiedente e il partner estero;
6) 10% per i progetti svolti in cooperazione tra imprese, enti pubblici di ricerca e/o Università;
F) L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale dell'intervento nella forma del credito agevolato é ridotta, per entrambe le tipologie di attività, al 45%.
11. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
1) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca);
2) costo delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l'attività di ricerca;
3) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
4) spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca, quantificabili anche in misura forfettizzata rispetto al costo del personale;
5) altri costi d'esercizio (ad es.; costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attività di ricerca.
12. Il progetto non é finanziabile se presenta commesse di ricerca al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale.
13. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento per i finanziamenti di cui al presente comma in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all'Unione Europea.
14. Il Ministero, sulla base della proposta del CTS, decreta l'ammissione del progetto al finanziamento, subordinando l'inizio dell'erogazione alla stipula del contratto e all'assenza di rilievi da parte dell'istituto gestore e dell'esperto di cui al comma 6 in relazione alle attività di cui al comma 17. Per i progetti ammessi al finanziamento, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del Ministro, e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione degli stessi. Il decreto é trasmesso all'istituto gestore per la stipula del contratto.
15. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di ECU, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di ECU, in Equivalente sovvenzione lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto al punto 4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06 (G.U.C.E. n. 45/5 del 17 febbraio 1996), e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali.
16. La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, l'istituto gestore segnala al Ministero le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.
17. Il contratto determina un primo stato di avanzamento al termine del quale, in assenza di rilievi da parte dell'esperto di cui al comma 6 e dell'istituto gestore, ha inizio l'erogazione del finanziamento. Qualora l'esperto, sotto il profilo scientifico, e l'istituto gestore, sotto l'aspetto economico, verifichino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del progetto, ne formulano rilievi al MURST, che potrà acquisire in merito il parere del CTS e, se del caso, revocare il finanziamento.
In tale ultima fattispecie, l'istituto gestore del Fondo procederà alla verifica delle attività eseguite: in assenza di cause imputabili al contraente, spetta il pagamento della parte dell'attività eseguita, in proporzione al finanziamento concesso.
18. Ove non intervenga l'interruzione o revoca entro i termini predetti, il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali effettuate dall'istituto gestore e dall'esperto di cui al comma 6 - é subordinata la relativa erogazione contrattuale. Nel caso in cui, nell'ulteriore corso delle attività contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi della legge n. 46 del 1982 (9), e successive integrazioni, o della legge n. 346 del 1988 (9), ovvero in procedura concorsuale, il MURST, anche su proposta dell'Istituto gestore, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento.
19. Annualmente, l'istituto gestore del Fondo riferisce al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono notificati al CTS. Essi sono, inoltre, raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, nel rispetto del segreto industriale".
"Art. 5. - 1. Il Fondo speciale ricerca applicata finanzia le attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, di età non superiore ai 32 anni, ai fini del potenziamento del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse umane altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, con particolare riferimento al mondo produttivo e con l'obiettivo di favorire, tra l'altro, la massima competitività internazionale dei settori interessati.
2. I progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma.
3. Le attività di formazione professionale, finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione industriale, sono proposte e gestite dai soggetti ammissibili ai benefici del Fondo, che devono avvalersi a tal fine delle strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo.
4. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attività di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione devono riguardare, altresì, l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata.
5. Sono finanziabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero:
a) la preparazione e la gestione delle attività di formazione, ivi comprese le spese relative alle risorse umane e strumentali impiegate;
b) il costo del personale in formazione e le spese di soggiorno e di spostamento attinenti l'attività di formazione;
c) la completa copertura assicurativa del personale, ivi compresi i rischi di infortunio, che deve essere effettuata a carico del proponente.
6. Gli interventi a favore dei progetti di formazione autonomamente presentati dalle imprese sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, per un ammontare pari all'80% del costo ammissibile.
7. Per le modalità di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 4 del presente decreto.
8. I soggetti destinatari di finanziamenti per attività di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attività di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attività svolte e sul livello di qualificazione conseguito".
"Art. 6. - 1. La domanda di finanziamento per lo sviluppo di progetti di ricerca nel campo della cooperazione internazionale, redatta secondo lo schema ufficiale definito dal MURST, deve essere presentata al MURST stesso - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca, ai fini del riconoscimento di validità nell'ambito di accordi governativi di cooperazione con Stati esteri.
2. Il Dipartimento sviluppa la preliminare attività istruttoria, al fine di valutare la rispondenza dei progetti alle finalità delle predette iniziative.
Dell'avvio dell'istruttoria il Dipartimento dà comunicazione al soggetto interessato, indicando l'ufficio competente e il funzionario responsabile.
3. Ottenuta la approvazione degli organismi internazionali competenti, il progetto viene sottoposto all'esame della Commissione tecnico consultiva, la quale opera in forma integrata con il Comitato tecnico scientifico ex art. 7 della legge n. 46 del 1982, e segue la procedura indicata all'art. 4 del presente decreto.
4. Gli interventi sono concessi nella forma del contributo nella spesa, secondo le intensità massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attività, di cui all'art. 4, comma 10, del presente decreto.
5. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo stato di avanzamento delle attività contrattuali dei progetti"
"Art. 11. - 1. I progetti di costo superiore ai 10 miliardi di lire sono finanziabili anche a valere sulla legge n. 346 del 1988 e sono comunque soggetti alla procedura descritta all'art. 4 del presente decreto. Il soggetto proponente richiede, in sede di presentazione del progetto, il finanziamento ai sensi della legge n. 346 del 1988, indicando, quale ente finanziatore, uno degli istituti a tali fini convenzionati con il MURST. Lo stesso istituto assicurerà la stipula e la gestione del contratto.
2. Per i progetti ammessi al finanziamento a valere sulla legge n. 346 del 1988, l'esito positivo dell'esame da parte del CTS é comunicato all'Istituto finanziatore, che può sviluppare una ulteriore istruttoria
economico-finanziaria secondo propri criteri, fissando le condizioni e le garanzie ritenute necessarie per la concessione del finanziamento stesso. La formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto deve pervenire al MURST entro 90 giorni dalla data di comunicazione all'istituto finanziatore, da parte del Ministero stesso, dell'esito positivo dell'esame.
3. I progetti sono finanziati secondo le modalità di cui al comma 10 dell'art. 4 del presente titolo, salvo che il finanziamento nella forma del credito agevolato é concesso nella forma del contributo in conto interessi pari al 50% delle spese giudicate ammissibili per le attività di sviluppo precompetitive e al 55% delle spese giudicate ammissibili per le attività di ricerca industriale.
4. Per i progetti le cui attività interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitive, il finanziamento non può eccedere il 35%, in ESL, del costo giudicato ammissibile delle attività stesse, e viene concesso nelle seguenti forme:
20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa;
45% dei costi riconosciuti nella forma del contributo in conto interessi.
5. Per entrambe le tipologie di attività di cui all'art. 2 del presente titolo, si applicano le maggiorazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E), del presente decreto. L'intervento aggiuntivo non può comunque eccedere il 25%, in ESL, del costo ammissibile del progetto. In tal caso, la percentuale del contributo in conto interessi é ridotta al 25% per le attività di sviluppo precompetitive e al 30% per le attività di ricerca industriale.
6. I finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa, é pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento.
7. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento, alle positive verifiche dei quali - effettuate dall'istituto finanziatore e dall'esperto di cui al comma 6 dell'art. 4 del presente decreto - é subordinata l'erogazione del finanziamento e del relativo contributo a valere sulla legge n. 346 del 1988. L'istituto finanziatore comunica, entro 30 giorni, l'esito positivo di tali verifiche all'istituto gestore che provvede, nei successivi 30 giorni, all'erogazione della quota di contributo nella spesa".
- La legge 17 febbraio 1982, n. 46 concerne:
"Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale".
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297:
"4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposite direttive per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 tra gli interventi di cui all'art. 3 e per l'attivazione degli strumenti di cui all'art. 4.".


Art. 22.
(Disposizione interpretativa)


1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.


Note all'art. 22:
- Il comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, é il seguente:
"10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e legge 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attivati dalle università.
All'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie ".
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2, prevede: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".


Art. 23.
(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna)


1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, é attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del "Comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne". Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI


Art. 24.
(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti)


1. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, é sostituita dalla seguente:
"b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non é necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;".
2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma é sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario é valido per dieci anni";
b) il terzo comma é sostituito dal seguente:
"Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";
c) il quarto comma é abrogato.
3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, é abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.


Note all'art. 24:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 3. Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare;
l'autorizzazione non é necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
c) omissis;
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) omissis;
g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20o anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 17 della citata legge n. 1185/1967, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 17. - Il passaporto ordinario é valido per dieci anni. Esso può essere dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato.
Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.
Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio.
(Comma abrogato).".


Art. 25.
(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche)


1. Gli incarichi di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.


Note all'art. 25:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993) é il seguente:
"4. Per lo svolgimento delle sue attività, il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unità, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'amministrazione. Della stessa facoltà può avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unità.
Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non possono essere conferiti a chiunque svolga attività di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.".


Art. 26.
(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero)


1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all'estero, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonché di diffusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.
2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.


Note all'art. 26:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e delle lingue italiane all'estero) é il seguente:
"Art. 4 (Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero). - 1. é istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
2. La Commissione:
a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;
b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'art. 6, da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate forte presenza delle comunità italiane;
d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla direzione generale e di ogni altro materiale utile.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g) della citata legge n. 401/1990 é il seguente:
"Art. 3 (Funzioni del Ministero). - 1. Il Ministero:
a) - f) (omissis).
g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'art. 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso art. 4.".


Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE


Art. 27.
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)


1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e
sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo é istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 é autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;
b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 é sostituito dal seguente:
"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6".


Note all'art. 27:
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002". Il testo dell'art. 29, come modificato dal presente articolo, é il seguente:
"Art. 29 (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.
3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma , lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'art. 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Al comma 23 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "tremila abitanti sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila abitanti ;
b) le parole: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, sono soppresse.
5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni delle regioni e degli enti locali.
6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
7. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6; le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.".
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f):
"3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - e) (omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;".
- Il testo vigente dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione é il seguente:
"La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Il testo dell'art. 97 della Costituzione é il seguente:
"97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 reca "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". Si riporta il testo dell'art. 17, comma 19, come modificato dall'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340:
"19. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito, dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.".


Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA


Art. 28.
(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate)


1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonché quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega".


Nota all'art. 28:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998, si riporta testo del numero 4 dell'allegato D, come, modificato dalla presente legge:


Allegato D
PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE D'INTERESSE DELL'ESERCITO
omissis
- Il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi fissi per il regio esercito", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1928;
si riporta il testo dell'art. 3, come modificato dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165:
"Art. 3 (Primo comma dell'art. 12 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali é fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.
All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini dell'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1935, n. 1544, é da registrarsi dagli uffici di controllo distaccati della Corte dei conti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 reca "Determinazione degli uffici del Ministero della difesa competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza"; si riporta il testo dell'art. 2:
"Art. 2. - I comandi periferici dell'Esercito competenti a provvedere per la cessazione dal servizio per età e a liquidare il trattamento normale di quiescenza dei sottufficiali in servizio permanente, degli ufficiali e sottufficiali trattenuti ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e dei militari di truppa in servizio continuativo in servizio presso i comandi medesimi, gli uffici dipendenti e gli altri comandi, istituti, scuole compresa l'Accademia, enti e reparti della forza Armata aventi sede nella rispettiva circoscrizione territoriale sono:
1) i comandi militari territoriali di regione e il comando militare della Sardegna per il personale non appartenente all'Arma dei carabinieri;
2) i comandi di legione territoriale per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri. Il comando legione territoriale dei carabinieri del Lazio é competente a provvedere anche per il personale in servizio presso la scuola allievi carabinieri di Roma.
I comandi predetti sono altresì competenti a provvedere al collocamento a riposo per età ed a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli impiegati civili (esclusi i magistrati militari) ed operai nonché a liquidare il trattamento normale di quiescenza del personale militare contemplati all'art. 1, che prestano servizio nelle destinazioni indicate al precedente comma, esclusi i preposti ai comandi medesimi ed i comandanti di divisione e di brigate dell'Arma dei carabinieri.
I comandi periferici della Marina e dell'Aeronautica competenti a provvedere al collocamento a riposo per età ed a liquidare il trattamento normale di quiescenza degli impiegati civili (esclusi i professori e gli assistenti di ruolo delle Accademie navale ed aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina) e degli operai che prestano servizio presso i comandi medesimi e gli altri comandi, istituti, scuole comprese le Accademie, enti e reparti della forza armata aventi sede nella rispettiva circoscrizione territoriale sono i comandi in capo di dipartimento marittimo, i comandi militari marittimi autonomi ed i comandi di regione aerea.".


Art. 29.
(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa)


1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, é inserito il seguente:
"1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia".


Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento). - 1. é fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi.
1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.".


Art. 30.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)


1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace".
2. Per le finalità di cui al comma 1, é autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Nota all'art. 30:
- La legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante "Onoranze ai Caduti in guerra", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1951; si riporta il testo dell'art. 2, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:
a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 13 aprile 1946, purché per i militarizzati sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;
b) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
c) dei partigiani e patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;
d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
f) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell'Africa, del Dodecanneso e nella guerra di Spagna;
f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace.".


Art. 31.
(Differimento di termine)


1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, é differito fino al 31 luglio 2003.


Note all'art. 31:
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 4:
"Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale). - 1. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dal medesimo decreto legislativo, dei militari, in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti principi e criteri direttivi;
(Omissis).
4. Il Governo é delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.".
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331", é pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.


Art. 32.
(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate)


1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed é, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso é destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali é stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 é abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.


Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si vedano le note all'art. 9, comma 1.
- Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, recante "Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia e approvazione del relativo statuto", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1935.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, l'art. 4, nel definire l'esercizio di imprese ai fini dell'applicazione dell'IVA, elenca al quinto comma le attività considerate commerciali ovvero non commerciali.


Art. 33.
(Alloggi di servizio)


1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali operanti nel territorio nazionale é facoltà dell'Amministrazione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.


Nota all'art. 33:
- La legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 1 settembre 1978.


Art. 34.
(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)


1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.


Nota all'art. 34:
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998; si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2:
"Art. 1. - 1. All'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: "non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.".


Art. 35.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)


1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque".


Note all'art. 35:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 1 (Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza). - 1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonché dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.".


Art. 36.
(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)


1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la decorrenza economica".


Note all'art. 36:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 12. - 1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'art. 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b).
2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, l'Amministrazione é autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli.
3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di cui all'art. 24-quater, lettera a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, é ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l'ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento.
4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto.".


Art. 37.
(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri)


1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività
tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti:
"ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: "a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".


Note all'art. 37:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 5 (Nomina ad operatore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati é accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente:
"Art. 7 (Posizione di stato degli ammessi ai corsi allievi carabinieri). - 1. Gli arruolati volontari di cui:
a) all'art. 4, comma 1, lettera a), sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, consegue la nomina a carabiniere allievo, previo superamento di esami, ed é immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale;
b) all'art. 4, comma 2, conseguono la nomina a carabiniere effettivo dal giorno successivo al termine della ferma di leva e nella stessa data sono immessi nel ruolo secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso integrativo. Le suddette nomine sono conferite con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata.
2. Possono essere inoltre ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui al comma 1, lettera a), nel limite della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, e non si trovino nelle condizioni impeditive previste dal medesimo articolo.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.
4. I militari in servizio ed in congedo delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonché il personale appartenente alle altre Forze di Polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.
5. Gli arruolati volontari di cui all'art, 4, comma 1, lettera b), sono nominati carabinieri ausiliari, con determinazione del Comandante generale o dell'Autorità da questi delegata, dopo aver superato apposito corso presso gli istituti d'istruzione dell'Arma.
6. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le scuole allievi carabinieri approvato con decreto ministeriale".


Art. 38.
(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)


1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1999, nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.


Art. 39.
(Convenzioni in materia di sicurezza)


1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.


Note all'art. 39:
Comma 3.
- Il testo dell'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000) é il seguente:
"Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). - (Omissis).
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate".
Comma 4.
- Il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) é il seguente:
"Art. 18 (Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali). - 1. In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le società concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennità di cui agli articoli 1 e 3 della, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile a titolo di rivalutazione delle indennità nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della polizia di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale.
3. I criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2, il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di L. 10.000 pro-capite, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sarà devoluta al Fondo per il personale della polizia di Stato".


Art. 40.
(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti)


1. Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;
c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;
g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;
h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonché delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.


Nota all'art. 40:
Comma 1:
- La legge 27 marzo 2001, n. 97 reca: "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche".


Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI


Art. 41.
(Tecnologie delle comunicazioni)


1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni
nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.
2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione é attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - centro di responsabilità amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto é sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che é conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede.
Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni é organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.
4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.
5. La Fondazione Ugo Bordoni é riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed é sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.
6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività
indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente é inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, é autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.
7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.
8. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".
9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito
locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo é inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo é pari o superiore ad euro 5.000.


Note all'art. 41:
- L'art. 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante:
"Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" é il seguente:
"Art. 12 (Ordinamento del Ministero). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) (omissis);
b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;".
- Il regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483 reca:
"Istituzione presso l'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico di una scuola di telegrafia e telefonia".
- L'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" é il seguente:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1.-3. (omissis).
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".
- L'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" é il seguente:
"Art. 1 (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). - 1.-23. (Omissis).
24. Presso il Ministero delle comunicazioni é istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato".
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 1, comma 1.
- L'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" é il seguente:
"Art. 14. (Controlli) - 1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco é disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale é munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
- L'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" é il seguente:
"Art. 112 - (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico) - 1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'art 103 é destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:
a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in rado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell'ambiente.
- L'art. 2, comma 6, lettera d) della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" é il seguente:
"Art. 2 (Divieto posizioni dominanti). - 1-5.
(Omissis).
6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a)-c) (omissis);
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;"
- L'art. 29 della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nella comunicazioni del 15 novembre 2001, recante: "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale" é il seguente:
" Art. 29 (Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza). - 1. L'Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 66/01:
a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente
agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:
1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;
2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;
c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;
d) norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;
e) le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/1997, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;
f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;
g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle rsorse e della necessità di promuovere l'innovazione.".
- L'art. 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5. convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", come modificate dalla presente legge é il seguente:
"Art. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'art. 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L'abilitazione é rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'art. 1.
3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione é rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'art. 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;
b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;
c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;
d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;
f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.
8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.
9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.
10. All'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità adotta . Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.
13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'art. 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'art. 1, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.".


Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE


Art. 42.
(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni)


1. Il Governo é delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;
c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati.
Il personale già in servizio all'atto della trasformazione può optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;
d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;
e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici
progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;
g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;
h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);
i) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;
l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;
m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed eccellenza;
n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalità;
o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;
p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo é emanato anche in mancanza dei pareri.
3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Nota all'art. 42:
Comma 1:
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, concerne il "Riordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421".


Art. 43.
(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline)


1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli stituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.


Art. 44.
(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)


1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) é abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.


Nota all'art. 44:
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, percezione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
"Art. 46 (Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, II, IV e V previste dall'art. 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, é fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata;
inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devo essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto, annotandovi la dicitura: "spedita il giorno..... .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave é consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 é vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove é iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.".
"Art. 47 (Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro). - 1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'art. 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali ed agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, é fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda ed il luogo ove é ubicato il cantiere per il quale é rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere é ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: "spedita il giorno.... .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere é consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 é vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale
nella cui circoscrizione l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni dal giorno dell'ultima registrazione.".
"Art. 48 (Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso). - 1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e dell'utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.".


Art. 45.
(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)


1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonché nel settore della comunicazione e dell'informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.
2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.


Note all'art. 45:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150 concerne la "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati al Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".


Art. 46.
(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)


1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui é stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. é escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 é effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.


Note all'art. 46:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
"Art. 129. - In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.
Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a) per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto la stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, é soggetta all'approvazione del prefetto. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 2 della legge 16 marzo 1990, n. 48:
"Art. 1. - 1. ( Omissis).
2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico":
"2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico":
"Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.".


Art. 47.
(Istituto superiore di sanità)


1 All'Istituto superiore di sanità é estesa dal 1º gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella effettuazione del concerto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in
1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Nota all'art. 47:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 93 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica":
"93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.".


Art. 48.
(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia)


1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di socializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, é autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 é individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e
delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 49.
(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)


1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, é differito al 31 luglio 2003.


Nota all'art. 49:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 3, comma 1 della legge 28 marzo 2001, n. 145:
"1. Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'art. 1.".


Art. 50.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)


1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.


Nota all'art. 50:
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, come ulteriormente modificato dalle presente legge:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero delle attività produttive). - 1. é istituito il Ministero delle attività produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.".


Art. 51.
(Tutela della salute dei non fumatori)


1. é vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.


Note all'art. 51:
- Per il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), come sostituito dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 250; la misura della sanzione é raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di
gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'art. 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 ad euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non é trasmissibile agli eredi".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1342, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto é presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto é presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente é quello del luogo in cui é stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente".
- Si riporta di seguito il testo degli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico):
"Art. 3. - Il conduttore di uno dei locali indicati all'art. 1, lettera b) può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'art. 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento, contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza dal divieto di fumare é autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'art. 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione".
"Art. 5. - Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'art. 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'art. 2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'art. 3, terzo comma, é sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'art. 3, terzo comma".
"Art. 6. - Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'art. 1, lettera b) tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente articolo".
"Art. 8. - La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale é ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o di notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore é ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione".
"Art. 9. - I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'art. 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente art. 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.
L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui é stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione é stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
Nel procedimento di opposizione l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'art. 82, secondo comma del codice di
procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non é soggetta alla formalità della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto ed ai soggetti interessati.
é inappellabile la sentenza che decide la controversia".
"Art. 10. - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui é stata commessa la violazione".
"Art. 11. - Salvo quanto é disposto dall'art. 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta dell'amministrazione della sanità, procede l'Intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.


Art. 52.
(Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute)


1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 é inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Modalità dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:
a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;
b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli organi competenti;
c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.
3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, é corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.
4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 é autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


Nota all'art. 52:
- La legge 10 agosto 1950, n. 648 concerne "Riordino delle pensioni di guerra". La tabella A), ad essa allegata, individua, ripartendole in 8 categorie, le diverse lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile. La tabella B), ad essa allegata, individua le diverse lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta soltanto.


Art. 53.
(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata)


1. Alla provincia autonoma di Trento é assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITà E DELLA MATERNITà


Art. 54.
(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,


di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) 1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2122-bis): Disegno di legge risultante dallo stralcio degli articoli da 21 a 14, da 16 a 20, da 23 a 28 dell'atto C-2122 deliberato nella seduta del 14 gennaio 2002.
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica (Frattini) il 14 gennaio 2002.
Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 gennaio 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 24, 30, 31 gennaio 2002; 6, 12, 20, 26, 27 febbraio 2002 e 7 marzo 2002.
Esaminato in aula l'11, 13, 14 marzo 2002, ed approvato il 19 marzo 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271):
Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 marzo 2002, con pareri delle commissioni, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 10, 11 aprile 2002, 8 maggio 2002, 4, 12, 13, 20, 27 giugno 2002 e 3, 9, 10, 17 luglio 2002.
Relazione presentata il 2 agosto 2002 (atto n. 1271/A - relatore on. Boscetto).
Esaminato in aula il 9, 10, 17, 24 ottobre 2002, ed approvato, con modificazioni, il 6 novembre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2122/bis-B):
Assegnato alla commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 novembre 2002, con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione I, in sede referente, il 27, 28 novembre 2002 e 3, 4, 5 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 9, 10 dicembre 2002 ed approvato con modificazioni l'11 dicembre 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1271-B):
Assegnato alla commissione 1a (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 dicembre 2002, con pareri delle commissioni 5a, 12a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 1a, in sede referente, il 17, 18 dicembre 2002.
Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2002.


Nota all'art. 54:
- L'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), come modificato dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo é delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 é deliberato dal Consiglio dei Ministri ed é trasmesso, con apposita relazione cui é allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro due anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma , disposizioni correttive del testo unico.".



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