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Legge 15 novembre 2005, n. 239
Disposizioni in materia di spettacolo.
 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga la seguente legge:


Art. 1.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai fini della validità ed efficacia dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I decreti di cui al presente comma possono comunque essere adottati qualora l'intesa non sia stata raggiunta entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Conferenza unificata da parte del Ministro per i beni e le attività culturali.
4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, la parola: «annualmente» è soppressa.
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 164, recante «Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2005, n. 191, non convertito in legge, era il seguente:
«Art. 1. (Disposizioni in materia di attività cinematografiche). - 1. All'art. 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:
"8-bis. I decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 8, comma 4, all'art. 10, comma 4, all'art. 12, comma 4, ed all'art. 17, comma 4, nonchè gli atti di cui all'art. 4, comma 3, ed all'art. 19, commi 3 e 5, sono adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I decreti ministeriali di cui all'art. 9, comma 3, all'art. 12, comma 5, all'art. 19, comma 2, nonchè gli atti del Ministro di cui all'art. 8, comma 3, ed all'art. 13, comma 9, sono adottati sentita la Conferenza di cui al primo periodo.".
2. I decreti ministeriali e gli altri atti di cui all'art. 27, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2004, e successive modificazioni, già adottati alla data del 28 luglio 2005, sono trasmessi nel termine di trenta giorni, ai fini della validità degli atti adottati e dei procedimenti pendenti alla stessa data in base ai medesimi, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le intese ed i pareri richiesti dal medesimo comma 8-bis.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - In attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare.
2. Il regolamento di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1999, n. 470 del Ministro per i beni e le attività culturali, è abrogato.».
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:
«Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dal Ministro per gli affari regionali o, setale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».



Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 novembre 2005


CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli



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