La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, i commi da 1 a 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati.
Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche
mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto
dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di
inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attivita' di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.
1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:
a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attivita' caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) e' riconosciuta soltanto l'attivita' di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l'attivita' svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;
d) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' per lo svolgimento di una distinta prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonche' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle universita' alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);
c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Puo' altresi' acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma
1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali e' attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. Al citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e' aggiunto, in fine, l'allegato B annesso alla presente legge.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Profumo, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca
Ornaghi, Ministro per i beni e leattivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Severino
articolo 1, comma 2)
«Allegato B
(articolo 182)
I) Titoli e punteggi
Tabella 1. - Titoli di studio
Titolo di studio Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta
formazione e di studio che operano 300
presso l'Istituto centrale del
restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)
Diploma conseguito presso una scuola 75
di restauro statale di durata almeno per ciascun anno di biennale durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 75 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli per ciascun anno di esteri ritenuti equipollenti durata del corso nell'ambito della procedura di selezione pubblica
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero 37,50
in Tecnologie per la conservazione e per ciascun anno di il restauro dei beni culturali (L43) durata del corso
Laurea specialistica in Conservazione 37,50
e restauro del patrimonio storico- per ciascun anno di
artistico (12/S) in Conservazione e 37,50
restauro dei beni culturali (LM11) per ciascun anno di
durata del corso Diploma di laurea in Conservazione 37,50
dei beni culturali, se equiparato per ciascun anno di
dalle universita' alle classi 12/S o durata del corso
LM11, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009
Diploma in Restauro di primo o di
secondo livello, conseguito presso le 50
Accademie di belle arti, con almeno per ciascun anno di
un insegnamento annuale in restauro durata del corso
per ciascun anno di corso
Titoli riconosciuti equipollenti al 50
diploma in Restauro conseguito presso per ciascun anno, fino a le Accademie di belle a un massimo di 150
I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle universita' e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 e' cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti e' cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale.
Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali
Posizione Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche preposte
alla tutela dei beni culturali a
seguito del superamento di un 300
pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali
Inquadramento nei ruoli delle 225
amministrazioni pubbliche preposte cumulabili con i punteggi
alla tutela dei beni culturali a di cui alla Tabella 1
seguito del superamento di un se i titoli sono stati
pubblico concorso relativo al conseguiti dopo l'inserimento
profilo di assistente tecnico nella qualifica ex B3, profilo
restauratore di assistente tecnico
restauratore, nei ruoli della
pubblica amministrazione
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori 300
disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26,
ABPR27 e ABPR28
Tabella 3. - Esperienza professionale
Attivita' di restauro Punteggio
Svolgimento di attivita' di restauro di beni
culturali mobili e superfici decorate di beni 37,50 per anno
architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 1-quater, lettera a)
II) Settori di competenza
1) Materiali lapidei, musivi e derivati
2) Superfici decorate dell'architettura
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
11) Strumenti musicali
12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici».