Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Cap. 1
Competenze
ARTICOLO 1
Funzioni della Regione
1. La Regione, nell’esercizio delle competenze di cui agli artt. 86 e 89 del D.Lgs 31.3.1998, n. 112 e dell’art. 39 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) al fine di promuovere la tutela, la valorizzazione, la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue risorse, esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione e aggiornamento del Piano regionale delle aree costiere, di seguito denominato Piano;
b) organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale della costa (SIT.costa) ;
c) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella
realizzazione delle opere di difesa della costa, di risarcimento degli
arenili, tutela, valorizzazione e utilizzazione delle aree costiere e delle relative risorse;
d) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa;
e) approvazione dei progetti riguardanti le opere di difesa della costa;
f) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
g) autorizzazione dell’attività di posa e condotta di cavi e condotte in
ambito regionale ai sensi del D.M. 24 gennaio 1996;
h) formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di posa e condotta di
cavi e condotte di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ai sensi del D.M. 24 gennaio 1996;
i) funzioni e attività che, per loro natura e rilevanza, richiedono l’esercizio unitario e a livello regionale.
2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 ispira la propria azione ai principi della “Gestione integrata delle Zone Costiere” fissati dalla Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento Europo del 27.09.2000 (COM – 547/2000) e dalla Raccomandazione – (2002/413/CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2002.
ARTICOLO 2
Funzioni dei Comuni e Province
1. I Comuni e le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa di cui all’art. 7, nonché la manutenzione delle stesse con il concorso finanziario della Regione qualora ne siano incaricati dal servizio regionale competente e secondo i criteri da questo stabiliti, avvalendosi, se necessario, delle forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali):
b) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili ad
implementare il SIT.costa.
ARTICOLO 3
Ambito territoriale
1. Gli ambiti territoriali interessati dalle funzioni e dagli interventi
di cui all’art.1 sono rappresentati dai litorali regionali jonico e tirrenico.
2. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, le attività
conoscitive, di monitoraggio ed i processi di gestione integrata e di
programmazione ed attuazione dei programmi di intervento per la difesa, tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione delle aree costiere sono riferiti ai sistemi fisici costieri, considerati nella loro interezza.
3. La Regione assicura attraverso le proprie strutture organizzative il raccordo e l’integrazione funzionale dei diversi soggetti operativi che, a livello regionale e locale, svolgono attività conoscitive e di monitoraggio delle aree costiere, attività di pianificazione e di programmazione degli interventi.
ARTICOLO 4
Principi della pianificazione
1. Il Piano disciplina gli interventi sulla costa secondo i principi
dello sviluppo sostenibile e della pianificazione integrata della zona
costiera.
2. Il Piano adotta l’unità fisiografica al fine di individuare l’ambito
di applicazione degli interventi. Per unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l’esterno in misura non influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale.
ARTICOLO 5
Contenuto e finalità del Piano
1. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico-operativo e
finanziario mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti finalità:
a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività
economiche che insistono sulle aree costiere;
b) verifica le condizioni attuali del litorale regionale, in relazione ai
fenomeni di erosione e di arretramento della linea di costa;
c) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla
direttiva 2001/42/CE, un programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei relativi costi;
d) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee con particolare riferimento alle modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall’erosione marina e di ripascimento del litorale.
2. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati:
a) alla difesa del litorale dall’erosione marina e al ripascimento degli arenili;
b) all’armonizzazione dell’utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione vigenti;
c) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle
infrastrutture purché gli strumenti di pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell’originario stato naturale dei luoghi;
d) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e
sommersa.
3. Le prescrizioni di base di cui alla legge regionale del 17/2/1990, n. 3 e successive modifiche concernenti i Piani regionali paesistici di area vasta e le corrispondenti prescrizioni dei piani regolatori generali comunali ad esso adeguati, non si applicano alle opere provvisorie necessarie per l’esecuzione dei lavori relativi alle azioni ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, contenuti nella programmazione regionale dei lavori pubblici. Dette opere provvisorie sono smantellate al termine dei lavori.
4. Nella predisposizione del Piano la Regione assicura il coordinamento con le Regioni limitrofe.
5. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, anche con le Province, un sistema tecnico di supporto alle decisioni per stabilire le priorità di intervento.
6. Il Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6 comma 3, del D.L. 3 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494 e all’art. 30 della L.R. 7/1999 costituisce parte integrante del Piano di cui al comma 1.
ARTICOLO 6
Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste
1. Il Piano Regionale delle Coste della Basilicata è redatto dal Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, che si avvale del supporto dell’Osservatorio Regionale della Costa.
2. Il PRCB è un piano regionale di settore e può essere attuato
attraverso Piani stralcio relativi alla costa jonica ed alla costa tirrenica.
3. Il PRCB è elaborato ed approvato secondo le modalità previste
dall’art. 6 della Legge Regionale n.30 del 24 giugno 1997 e s.m.i. A tal fine il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità d’intesa con il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, promuove il confronto con i soggetti istituzionali e le parti sociali attraverso apposite conferenze programmatiche.
4. Il PRCB è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS)
secondo i criteri e i metodi della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..
5. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la
Giunta Regionale adotta il Progetto del PRCB. All’approvazione del piano provvede il Consiglio Regionale.
6. Il PRCB è aggiornato secondo le procedure previste dal presente
articolo in relazione a nuove condizioni che potranno emergere dall’evoluzione del quadro conoscitivo e/o dagli effetti degli interventi realizzati.
ARTICOLO 7
Interventi
1. Il Piano Regionale delle Coste è attuato attraverso gli interventi di
difesa, salvaguardia e valorizzazione della costa e gli interventi di
monitoraggio delle coste previsti dal Piano medesimo.
2. Gli interventi di cui al presente articolo devono consentire di
valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali e strutturali delle aree costiere regionali, di favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e devono perseguire l’obiettivo della difesa organica dei sistemi fisici ed ambientali costieri.
3. Le opere di difesa delle coste, previste dal Piano Regionale delle
Coste, sono finalizzate alla protezione di abitati ed infrastrutture costiere, al contenimento dei processi erosivi, alla rinaturalizzazione della fascia costiera ed alla tutela della duna litoranea.
4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere conformi alle previsioni dei vigenti Piani di Bacino e sono eseguiti dal Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità.
5. In attesa della predisposizione del Piano Regionale delle Coste di cui agli art. 5 e 6, il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità e l’Autorità di Bacino della Basilicata, individuano d’intesa gli interventi urgenti per la difesa e/o messa in sicurezza delle aree costiere ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, dei sistemi insediativi ed infrastrutturali, dei sistemi ambientali.
6. Alla copertura finanziaria dei costi degli interventi di cui al comma 1 ed al comma 5 concorrono lo Stato, la Regione, gli Enti Locali ed i soggetti portatori di interessi privati.
ARTICOLO 8
Osservatorio della Costa
1. Allo scopo di esercitare, con efficacia e omogeneità, le attività
conoscitive e le funzioni tecniche ed operative finalizzate alla gestione integrata ed alla programmazione unitaria ed organica degli interventi di difesa, tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione delle aree costiere regionali, è istituito l’Osservatorio Regionale della Costa (ORC).
2. L’Osservatorio Regionale della Costa effettua le seguenti attività:
a) costituzione ed aggiornamento di un quadro conoscitivo unitario ed organico relativo alle caratteristiche fisico-ambientali, insediative ed infrastrutturali dei sistemi costieri, all’uso del suolo, alle attività
economiche, alle pressioni in atto, allo stato ambientale dei sistemi costieri ed alle condizioni di rischio naturali (erosione della costa, esondazione dei corsi d’acqua e altri rischi naturali) o derivanti da attività antropiche, ai sistemi di monitoraggio del suolo e delle acque, alle dinamiche evolutive dei litorali ed ai fattori influenti, agli interventi di difesa e salvaguardia delle aree costiere, agli strumenti di programmazione economica, di sviluppo territoriale ed urbanistico, di tutela degli ambienti naturali, di pianificazione e gestione del suolo e delle acque, al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale;
b) sperimentazione, ricerca e studio dei processi di erosione delle coste ed attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
c) organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale della Costa;
d) predisposizione di linee guida e/o proposte di tecniche e metodologie di intervento ed elaborazione di proposte progettuali di intervento per la difesa della costa dai processi erosivi e dai rischi derivanti da altri fattori naturali ed antropici, per la tutela e valorizzazione delle aree costiere;
e) proposta di tecniche e metodologie di monitoraggio ed elaborazione di proposte progettuali per l’implementazione dei sistemi di monitoraggio delle dinamiche evolutive dei litorali e dei fattori influenti sui processi di trasformazione della costa;
f) organizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio delle dinamiche evolutive della linea di riva, del trasporto solido dei corsi d’acqua, delle caratteristiche meteomarine presenti al largo e sottocosta, delle caratteristiche batimetriche e sedimentologiche dei fondali, assicurando il necessario coordinamento con gli Enti territoriali ed Agenzie regionali che realizzano attività di studio e monitoraggio delle componenti dei sistemi costieri;
g) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione di
piani, programmi e progetti di opere per la difesa, tutela e valorizzazione degli ambienti costieri;
h) predisposizione di relazioni tecniche ed informative e di documenti di programmazione;
i) assistenza tecnica ai soggetti interessati;
j) coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione delle zone costiere poste in essere dall’Amministrazione regionale, dagli Enti locali, dagli organismi di gestione delle aree protette e dei siti di interesse comunitario;
k) incentivazione delle attività di concertazione tra enti preposti alla
pianificazione e programmazione del territorio e delle risorse, le comunità locali ed i settori produttivi;
l) organizzazione ed espletamento di attività di formazione, informazione e sensibilizzazione.
3. L’ORC è attestato presso il Dipartimento Ambiente, Territorio e
Politiche della Sostenibilità. Il Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità e l’Autorità di Bacino della Basilicata assicurano all’Osservatorio il supporto tecnico-scientifico necessario.
ARTICOLO 9
Composizione dell’Osservatorio Regionale della Costa
1. L’ORC, quale organismo di natura collegiale, è così composto:
a) dall’Assessore all’ Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, che lo presiede;
b) dall’Assessore alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità;
c) dal Dirigente Generale, o suo delegato, del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche di Sostenibilità;
d) dal Dirigente Generale, o suo delegato, del Dipartimento
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità;
e) dal Segretario Generale, o suo delegato, dell’Autorità di Bacino della Basilicata.
2. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge il
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, di concerto con il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità e l’Autorità di Bacino della Basilicata, elabora il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’ORC. Il Regolamento è approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore all’Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità.
3. Per l’espletamento delle attività di cui all’art.8 l’ORC si avvale del
personale della Regione e dell’Autorità di Bacino della Basilicata.
4. L’istituzione ed il funzionamento dell’ORC non comporta oneri
aggiuntivi a carico della Regione.
ARTICOLO 10
Sistema Informativo Regionale della Costa
1. L’Osservatorio Regionale della Costa provvede all’organizzazione ed alla gestione del Sistema Informativo Regionale della Costa (SIT Costa) in raccordo con le altre componenti del sistema informativo regionale e con i servizi tecnici nazionali.
2. Il SIT Costa rappresenta lo strumento per la raccolta, organizzazione, elaborazione e gestione unitaria informatizzata dei dati inerenti le finalità e l’applicazione della presente legge. A tal fine l’ORC procede all’acquisizione dei dati rivenienti da attività di monitoraggio, da studi e di ogni altro dato conoscitivo, anche preesistente, sugli ambienti costieri regionali disponibili presso le strutture regionali, gli Enti locali, Agenzie, istituzioni scientifiche.
3. Le Province, Comuni ed altri Enti ed Agenzie che raccolgono ed
elaborano dati sui sistemi costieri in ambito regionale trasmettono all’ORC i dati e le informazioni necessarie per l’implementazione del SIT Costa.
ARTICOLO 11
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalle attività dell’Osservatorio Regionale della
Costa sono assicurati da fondi di provenienza comunitaria, nazionale, regionale a ciò destinati.
2. L’entità della spesa per l’attuazione degli interventi di cui all’art.7 è stabilita dalla Regione con le leggi finanziarie annuali nel rispetto degli equilibri del bilancio. Alla copertura dei costi di realizzazione degli interventi di difesa, salvaguardia e valorizzazione della costa e di monitoraggio di cui all’art. 7 la Regione provvede con fondi di provenienza comunitaria, nazionale, regionale.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2009 in Euro 100.000,00, graveranno sui fondi PO FESR 2007-2013 - Asse VII Energia e Sviluppo Sostenibile – L.I. VII 4.2 AB, U.P.B. 1113.07.
4. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge per gli anni successivi al 2009 saranno determinati con le rispettive leggi finanziarie.
ARTICOLO 12
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 13 novembre 2009
DE FILIPPO