La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
Art. 1.
Autorizzazione all'adesione
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato ad aderire al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione é data al Protocollo di cui all'articolo 1, di seguito denominato «Protocollo», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2, del Protocollo stesso.
Art. 3.
Adempimenti dei destinatari di idrocarburi e del Ministero delle attività produttive 1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 12, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del Protocollo, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.
2. Il Ministero delle attività produttive trasmette le informazioni previste dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 anche al direttore del Fondo complementare di cui all'articolo 1.
Art. 4.
Competenze giurisdizionali
1. Le cause promosse per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi nei confronti del Fondo complementare sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si é verificato l'inquinamento. Nell'ipotesi di inquinamento di acque territoriali o di luoghi appartenenti alla circoscrizione di più tribunali é competente il tribunale preventivamente adito.
Art. 5.
Sanzioni pecuniarie
1. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo complementare entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, come determinato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Protocollo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari all'importo insoluto, aumentabile fino al triplo nei casi di particolare gravità.
2. Alla violazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 12, commi dal quarto al nono, del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.
Art. 6.
Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «convenzione sulla responsabilità civile» e:
«convenzione sul Fondo per l'indennizzo», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Convenzione sulla responsabilità civile del 1992» e: «Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992»;
b) il nono comma dell'articolo 12 é sostituito dal seguente:
«Per quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre
1981, n. 689».
Art. 7.
Disposizione finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli