NORMATIVA
Normativa nazionale - Leggi - Lavori pubblici
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Legge 11 febbraio 1994, n. 109
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"Legge quadro in materia di lavori pubblici."
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1. (Principi generali).
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. 2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. 3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge. 4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
ART. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 92/50/CE del Consiglio, del 18 giugno 1992. 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano: a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonchè agli altri organismi di diritto pubblico; b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonchè, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CE del Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni all'atto del recepimento della direttiva medesima; c) ai soggetti, enti e società privati relativamente a lavori, opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto capitale e in conto interessi che complessivamente superino il 40 per cento dell'importo complessivo limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300 mila ECU. 3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, limitatamente agli articoli 4, 8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32 e 34, nonchè agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 5, 6, 14, 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 34. 4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto della concessione. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione concedente negli ultimi sei mesi. 6. Ai sensi della presente legge si intendono: a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti; b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione; c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a); d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).
ART. 3. (Delegificazione).
1. é demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento: a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico- amministrativo con le annesse normative tecniche; b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli incarichi di progettazione; c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonchè alle procedure di accesso a tali atti; d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze. 2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonchè, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4, nonchè delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. 3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge. 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento è pubblicato in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici. 5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonchè di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo. 6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare: a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4; b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori; c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7; d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonchè le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici; e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7; f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14; g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'articolo 16, comma 8; h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 9; i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 18, nonchè i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo; l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge; m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21; n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55; o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25; p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative; q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore; r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori; s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29; t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonchè le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13; u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33; v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge; z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili. 7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
ART. 4. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità". 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. 3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue. 4. L'Autorità: a) vigila affinchè sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici; b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici; c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario; d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici; e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento; f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento: 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; 3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b); 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera; 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c); h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17; i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8. 5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonchè ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, lettera b), e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. 8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato. 9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti. 10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano: a) la Segreteria tecnica; b) il Servizio ispettivo; c) l'Osservatorio dei lavori pubblici. 11. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale ed in nuclei regionali. 12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese. 13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione. 14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. 15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili. 16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti: a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione; c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, nonchè l'elenco dei lavori pubblici affidati; d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonchè con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici; e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità; g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate. 17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 80.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri. 18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
ART. 5. (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme finanziarie).
1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C. 3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 10, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. 4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale. 5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione. 7. All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo, valutato in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 e in lire 17.200 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4.700 milioni per l'anno 1994, a lire 4.700 milioni per l'anno 1995 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 9.500 milioni per l'anno 1994, a lire 12.500 milioni per l'anno 1995 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 6. (Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).
1. é garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonchè l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici". 3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti: a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'autorità; b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica; c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni si ECU, nonchè, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.
ART. 7. (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della propria struttura tecnica e amministrativa, tra figure professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei medesimi. 2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti ed alla Autorità. 3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. 4. Per L'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. 5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, nonchè al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella programmazione di settore e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, possono essere acquisite nell'ambito della conferenza di servizi. 6. Il regolamento prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonchè degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. 7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti. 8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dell'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
ART. 8. (Qualificazione).
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituto, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue, in qualità di appaltatore, concessionario o subappaltatore, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori. 3. Il sistema di qualificazione, articolato in enti di accreditamento pubblici e in organismi di certificazione pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) sistemi di qualità conformi alle norme europee delle serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in particolare, della serie UNI EN 45012; b) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico- finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie di lavori. In particolare, la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa, sulla base delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni con la indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione, sulla base della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera, dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e operai, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni, nonchè sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile. 4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare: a) le modalità di accertamento dei sistemi di qualità di cui al comma 3, lettera a) nel rispetto della normativa vigente; b) le modalità di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lettera b). 5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui alla comma 2, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio. 6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici qualora: a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni; b) si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 20, primo comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni; c) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione; d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure; e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute, nonchè il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; f) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1997, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2. 9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1996, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare. 10. A decorrere dal 1 gennaio 1997, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. 11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1996, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
ART. 9. (Norme in materia di partecipazione alle gare).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1996 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì regolata dalle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale. 4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
ART. 10 (Soggetti ammessi alle gare).
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti: a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge; c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge; d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c). i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13; e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.
ART. 11. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare).
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.
ART. 12. (consorzi stabili).
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1996 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione. 3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi. 4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge. 5. é vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. é vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b), d) ed e), nonchè più di un consorzio stabile. 6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni. 7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi. 8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
ART. 13. (Riunione di concorrenti).
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonchè gli altri partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55. 2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo. 3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. 4. é fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1 concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara. 6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori. 7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. 8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cosi definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
ART. 14. (Programmazione dei lavori pubblici).
1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonchè disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonchè dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonchè al completamento di lavori già iniziati. 2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. 3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia. 4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonchè essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilità. 5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1. 6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità. 7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonchè le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. 8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno. 9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera c).
ART. 15. (Competenze dei consigli comunali e provinciali).
1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "i piani finanziari ed i programmi" sono sostituite dalle seguenti: " i piani finanziari, i programmi ed i progetti" e dopo le parole: " i piani territoriali ed urbanistici, " sono inserite le seguenti: " i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 32, comma 2, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente: "Art. 32 (Competenze dei consigli). 1. (Omissis). 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) (omissis); b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".
ART. 16. (Attività di progettazione).
1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva. 2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici, l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala 1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere. 3. Il progetto definitivo consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonchè delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica, desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonchè l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo dei lavori: in un computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari assunti. 4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, consiste in una descrizione completa delle caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è redatto sulla base di complete indagini geologiche e geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, nonchè i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti. 5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete. 6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere. 7. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali. 8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nei limiti di una percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per cento dell'importo del lavoro, con eventuali deroghe previste dal regolamento per particolari categorie di lavori. In sede di prima applicazione del presente articolo una somma non superiore al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per investimenti relativi a lavori pubblici è destinata alla copertura degli oneri inerenti alla progettazione o all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a quanto stabilito dal presente articolo. 9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da progettare siano previste da strumenti di pianificazione generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 8 relative alla singola opera finanziata. 10. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo relativo alla progettazione.
ART. 17. (Redazione dei progetti).
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi. 2. I comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. 4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 14, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonchè del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonchè lo svolgimento di attività tecnico- amministrative connesse alla progettazione. 5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi. 6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. 7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione dei progetti preliminari. 8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitino le attività di produzione di beni. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. 9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili. 10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. 11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorchè tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività: a) la comunicazione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario. 12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 50.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonchè dalla relativa normativa nazionale di recepimento. 13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonchè a misurazioni e picchettazioni. 14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.
ART. 18. (Incentivi per la progettazione).
1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro. 2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
Nota all'art. 18: - Per il D.Lgs. n. 29 del 1993 si veda in nota all'art. 5.
ART. 19. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).
1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle opere. In tale caso la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato. L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. 4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato F. 5. é in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della legge 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni.
ART. 20. (Procedure di scelta del contraente).
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata. 2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata. 3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto- concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge. 4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 17, nonchè di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
ART. 21. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici).
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di manutenzione periodica. Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi di tutte le offerte ammesse o con un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse, l'importo della garanzia di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementato del 50 per cento. 2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonchè l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare: a) nei casi di appalto-concorso: 1) il prezzo; 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni: 1) il valore economico e finanziario della controprestazione; 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata; 3) il tempo di esecuzione dei lavori; 4) il rendimento; 5) la durata della concessione; 6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza. 3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. 4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento. 5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatorio od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi. 6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte delle facoltà di appartenenza; c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime. 7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte. 8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
ART. 22. (Accesso alle informazioni).
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto: a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata. 2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
ART. 23. (Selezione dei concorrenti da invitare alle gare).
1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati, o con criteri che saranno determinati dal regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza effettiva. 2. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di gara può fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca il numero dei soggetti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo è pari a ottanta. Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti rispetto ai lavori da realizzare.
ART. 24. (Trattativa privata).
1. Possono essere affidati a trattativa privata: a) gli appalti di importo complessivo non superiore a 150 mila ECU, IVA esclusa, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) gli appalti di importo superiore a 150 mila ECU ed inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti. 2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda. 3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata. 4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo. 5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. 6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 30 mila ECU, IVA esclusa. 7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera. 8. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.
ART. 25. (Varianti in corso d'opera).
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti dal regolamento; c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che ne dà immediatamente notizia all'Autorità e al progettista. 2. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che le predette amministrazioni devono sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. 3. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante o concedente procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario iniziale. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, la risoluzione del contratto dà luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.
ART. 26. (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).
1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. 2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato. 3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile. 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici. 6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
ART. 27. (Direzione dei lavori).
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. 2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti: a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 12; c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
Nota all'art. 27: - Per il testo dell'art. 24 della legge n. 142/1990 si veda la nota all'art. 17.
ART. 28. (Collaudi e vigilanza).
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonchè le modalità di effettuazione del collaudo. 2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili. 3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. 5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. 6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali. 7. é obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi: a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessità; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento. 8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione. 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ART. 29. (Pubblicità)
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici: a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonchè degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale: c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale; d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento; e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici; f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato. 2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
ART. 30. (Garanzie e coperture assicurative).
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera. 3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonchè una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori posti che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per l'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 8 e dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti. 7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
ART. 31. (Piani di sicurezza)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento. 2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza. 3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
ART. 32. (Definizione delle controversie).
1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici le pari ne danno comunicazione al responsabile del procedimento che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima. 2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario, nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti da atti compiuti in violazione della presente legge e del regolamento. 4. L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di lavori pubblici, non può avere durata superiore a sei mesi.
ART. 33. (Segretezza).
1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarante indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonchè le relative procedure. 3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
ART. 34. (Subappalto)
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: "3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonchè le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma; 2) che l'appaltatore preveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante; 3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma; 4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire il lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni". 2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente: "3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il bando. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati.
ART. 35. (Fusioni e conferimenti).
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge. 2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985. 5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
ART. 36. (Trasferimento e affitto di azienda).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultano estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 legge 23 luglio 1991, n. 223.
Note all'art. 36:
- La legge n. 59/1992 reca: "Nuove norme in materia di società cooperative". - Si riporta l'art. 6 della legge n. 223/1991 (Norme in materia cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttiva della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro): "Art. 6 (Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego). - 1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità, la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5. 2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed inoltre: a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego; b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento; c) promuove le iniziative di cui al comma 4; d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità. 3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità. 4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1- bis del decreto-;legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1- bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento. 5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49".
ART. 37. (Gestione delle casse edili).
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti quali sono stati iscritti.
ART. 37-bis. (5) (( (Promotore).
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonchè l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. 2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonchè i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. )) ART. 37-ter. (5) (( (Valutazione della proposta). 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonchè della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. )) ART. 37-quater. (5) (( (Indizione della gara). 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata: a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonchè i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico- finanziario presentato dal promotore; b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto. 2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara. 3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. 4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3. 5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3. 6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2. )) ART. 37-quinquies. (5) (( (Società di progetto). 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37- quater. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. )) ART. 37-sexies. (5) (( (Società di progetto: emissione di obbligazioni). 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore. 2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. )) ART. 37-septies. (5) (( (Risoluzione). 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario. 2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. 3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti. )) ART. 37-octies. (5) (( (Subentro). 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione; b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori. 2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1. )) ART. 37-nonies. (5) (( (Privilegio sui crediti). 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile. 2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonchè gli elementi che costituiscono il finanziamento. 3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. ))
ART. 38. (Applicazione della legge).
1. Le disposizioni di qui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, nonchè di quelle che fanno rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, lettera b), si applicano fino all'approvazione di una nuova disciplina in materia di misure interdittive alla partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici. 3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, le garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 si applicano secondo modalità disposte dai soggetti appaltanti. 4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si applicano le disposizioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ART. 39. (Applicazione della legge).
((1. . . . )) (( 2. Il regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio )) (( 1994, n. 109, è adottato entro il 30 settembre 1995 ed entra )) (( in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito )) (( supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene )) (( contestualmente alla ripubblicazione della citata legge )) (( n. 109 del 1994, coordinata con le modifiche apportate dal )) (( presente decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge )) (( n. 109 del 1994. )) (( 3. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla )) (( data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e )) (( ai relativi affidamenti in appalto o in concessione )) (( si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, )) (( n. 109, come modificata dal presente decreto, nonchè le )) (( disposizioni del regolamento di cui al comma 2 con le modalità )) (( stabilite dal regolamento stesso. )) (( 4. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere dalla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del )) (( regolamento di cui al comma 2, nonchè ai relativi affidamenti )) (( in appalto o in concessione, si applicano le disposizioni della )) (( legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente )) (( decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento, )) (( ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, )) (( e 14, nonchè le disposizioni legislative e regolamentari )) (( previgenti non incompatibili con la citata legge n. 109 del )) (( 1994. Le medesime disposizioni si applicano ai progetti )) (( affidati formalmente prima della data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto e ai relativi )) (( affidamenti in appalto o in concessione qualora il bando per )) (( l'appalto o per la concessione non sia pubblicato entro sei )) (( mesi dalla stessa data. )) (( 5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima della data )) (( di entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto ed ai relativi affidamenti in appalto o in concessione, )) (( qualora il bando per l'appalto o per la concessione sia )) (( pubblicato entro sei mesi dalla stessa data, si applicano le )) (( disposizioni legislative e regolamentari vigenti fino alla data )) (( di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, )) (( nonchè gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, )) (( comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31, )) (( 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della citata legge )) (( n. 109 del 1994, come modificata dal presente decreto. )) (( 6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 5, ai bandi e )) (( agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in vigore della )) (( legge 11 febbraio 1994, n. 109, e la data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto, ovvero alle )) (( aggiudicazioni o agli affidamenti intervenuti entro gli stessi )) (( termini, sono applicabili le disposizioni )) (( vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi provvedimenti. )) (( 7. Qualora alla redazione dei progetti provvedano gli )) (( uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, )) (( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato )) (( dall'articolo 2 del presente decreto, per affidamento di )) (( progetto si intende l'incarico formale di predisposizione del )) (( progetto almeno di massima conferito ai predetti uffici da )) (( parte degli organi competenti. )) (( 8. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla )) (( pubblicazione del bando di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende )) (( riferito alla data di presentazione delle offerte. )) (( 9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 )) (( della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere )) (( dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma )) (( 2 del presente articolo. )) (( 10. L'obbligo relativo alle comunicazioni di cui all'articolo )) (( 4, commi 17 e 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre )) (( dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione )) (( nella Gazzetta Ufficiale della costituzione )) (( dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Il termine di novanta )) (( giorni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge )) (( n. 109 del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente )) (( decreto, nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla )) (( data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto. )) (( 11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le )) (( modificazioni recate dagli articoli seguenti del presente )) (( decreto. Data a Roma, addì 11 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: CONSO
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