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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge 10 febbraio 2004, n. 1
Disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

Titolo I
FINALITà

Art. 1

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 13bis dello Statuto, disciplina l'istituto del referendum nella Regione siciliana.
2. Disciplina, altresì, in attuazione dell'articolo 12, comma 2, dello Statuto l'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali o provinciali.

Titolo II
REFERENDUM ABROGATIVO
Capo I
Disposizioni generali

Art. 2
Richiesta e votazione referendaria

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto a seguito di richiesta di almeno cinquantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni siciliani o di tre consigli provinciali rappresentativi di almeno il quindici per cento degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale o di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno un decimo degli abitanti della Regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale.
2. Il referendum non può essere richiesto sulle seguenti leggi regionali:
a) leggi tributarie e di bilancio;
b) leggi di cui all'articolo 17bis dello Statuto;
c) leggi o disposizioni di legge connesse al funzionamento degli organi statutari della Regione;
d) leggi o disposizioni di legge che rinviano, per la loro disciplina ed attuazione, al Regolamento e agli atti interni degli Organi dell'Assemblea regionale siciliana;
e) leggi sull'organizzazione e sul personale dell'Amministrazione regionale;
f) leggi di recepimento della normativa comunitaria;
g) leggi in materia di attività internazionale della Regione.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale siciliana.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nell'anno anteriore alla scadenza dell'Assemblea regionale e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dell'Assemblea stessa.
6. Non può formare oggetto di iniziativa referendaria un quesito che sia già stato dichiarato inammissibile, se non è trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.

Art. 3
Quesito referendario

1. Il quesito referendario, che si intende sottoporre alla votazione popolare, consiste nella formula:
"volete che sia abrogato/a ....." seguita dalla indicazione della data, del numero e del titolo della legge sulla quale il referendum è richiesto.
2. Qualora si richieda il referendum per la abrogazione parziale, nella formula indicata al comma 1 deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto.
3. Qualora si richieda il referendum per la abrogazione di parte o di uno o di più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai commi 1 e 2, è inserita l'indicazione del comma ed è, altresì, integralmente trascritto il testo delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.
4. Il quesito contiene inoltre la sintesi dell'oggetto del referendum per favorire la chiarezza e l'univocità del quesito e dimostrare l'omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum. La sintesi, che forma parte integrante del quesito, è premessa alla formula di cui al comma 1.
5. Può essere omessa la sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sé soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
6. Il quesito è formulato in termini semplici e chiari ed è riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum rispondono a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi.

Art. 4
Presentazione del quesito di iniziativa popolare

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno cinquantamila elettori necessarie a promuovere la richiesta prevista dall'articolo 2, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, presso la segreteria della Commissione regionale per il referendum, di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, la cui nuova denominazione è la seguente "Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa". Essi depositano presso la segreteria della Commissione:
a) il testo del quesito referendario, in tre esemplari, come precisato dall'articolo 3, su fogli recanti in calce le firme dei promotori, corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'articolo 6;
b) una relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo, in tre esemplari;
c) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della Regione;
d) i fogli da vidimare, occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla consultazione referendaria che si intende promuovere, contenenti le indicazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Il Presidente della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, o un suo delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento, avvalendosi della segreteria di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.
Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni e le altre iniziative a tutela del referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige il verbale che certifica l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori e trasmette un esemplare dei documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione.

Art. 5
Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Le firme per la richiesta di referendum popolare sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del quesito referendario come determinato dall'articolo 3. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli su cui è stampato il quesito referendario.
2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5 dell'articolo 4, il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

Art. 6
Raccolta delle firme

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Le firme prive di tali indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto, sono considerate nulle.
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche e integrazioni;
b) i deputati regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente dell'Assemblea regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
4. Le firme sono presentate raggruppate per comune d'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.
5. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
6. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. I sindaci o loro delegati rilasciano tali certificati entro 48 ore dalla richiesta.

Art. 7
Esame di regolarità della richiesta di referendum

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della richiesta di referendum sono raccolte ed autenticate entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, i fogli contenenti le firme sono depositati presso la segreteria della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Il termine di venti giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati stessi. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni, che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità in ordine:
a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
b) alla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) alla regolarità delle certificazioni;
d) alla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito di cui al comma 2 il responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno cinquantamila;
b) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 6;
d) se almeno cinquantamila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
4. Sono dichiarate nulle dal responsabile del procedimento le firme:
a) prive delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto dalla stessa norma;
b) autenticate oltre il termine di cui al comma 1;
c) non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.
5. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma dei commi 3 e 4 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione di cui al comma 2 ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4.
6. La richiesta di referendum abrogativo è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui al momento del deposito di cui al comma 2, o successivamente per effetto dei riscontri di cui ai commi 3 e 4, il numero delle firme validamente autenticate e corredate di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione sia inferiore a cinquantamila.
7. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 5 e sulla base dei dati in esso contenuti, la Commissione di cui al comma 2 delibera sulla regolarità della richiesta di referendum abrogativo. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4. Qualora la richiesta di referendum sia dichiarata irregolare, la relativa deliberazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale ed al Presidente della Regione.
8. Qualora la richiesta di referendum abrogativo sia dichiarata regolare, la relativa deliberazione, nonché la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 9, è inviata a cura del responsabile del procedimento alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale per l'inoltro alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 8.

Art. 8
Commissione di garanzia per i procedimenti referendari

1. é istituita la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari con il compito di giudicare l'ammissibilità delle istanze di referendum abrogativo, di dichiarare la procedibilità definitiva dei referendum e di rendere i pareri di cui alla presente legge.
2. La Commissione ha la durata della legislatura. I suoi componenti possono essere confermati in carica una sola volta.
3. La Commissione è composta da:
a) il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che la presiede;
b) l'Avvocato generale della Regione;
c) tre professori di ruolo di materie giuridiche presso le tre Università degli studi siciliane, indicati ciascuno dai tre Rettori delle suddette Università;
d) quattro avvocati abilitati all'esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori, indicati ciascuno dai presidenti degli ordini forensi aventi sede presso le quattro Corti d'appello della Sicilia.
4. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Ai componenti della Commissione di garanzia, di cui alle lettere c) e d) del comma 3, sono dovuti i compensi stabiliti all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dall'inizio della legislatura medesima.
6. La Commissione di garanzia si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, degli uffici dell'Assemblea regionale.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 25 migliaia di euro, cui si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
8. Per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 la spesa, valutata in 50 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 9
Ammissibilità del quesito referendario e procedibilità definitiva del referendum

1. La Commissione di garanzia di cui all'articolo 8 valuta l'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo entro i trenta giorni successivi al ricevimento della deliberazione di regolarità della richiesta di referendum di cui all'articolo 7, pronunciandosi espressamente e motivatamente in merito:
a) all'oggetto materiale del referendum, accertando che il quesito riguardi leggi regionali;
b) al rispetto dei limiti, dei divieti e delle condizioni posti dall'articolo 2;
c) alla chiarezza ed all'univocità del quesito, come definito all'articolo 3;
d) all'omogeneità ed alla coerenza delle disposizioni oggetto del quesito.
2. Ai fini della ammissibilità la Commissione verifica, inoltre, che in caso di risultato positivo del referendum non si produca il venire meno di normative a contenuto costituzionalmente o statutariamente vincolato od obbligatorio o di leggi statali di attuazione di normativa comunitaria o di altri obblighi internazionali.
3. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4 sono informati, con almeno cinque giorni di anticipo, a cura della Commissione, della riunione in cui la stessa avvierà l'esame del quesito. Hanno diritto di intervenire a tale riunione per essere ascoltati dalla Commissione ed illustrare il quesito referendario. Possono produrre, nella stessa sede, relazioni e documenti, del cui esame la Commissione deve dar conto nelle premesse della sua decisione. La Commissione può convocare in ogni momento gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione. Qualora si riscontrassero vizi formali, la Commissione assegna il termine di 48 ore per sanare le irregolarità riscontrate. Qualora la Commissione deliberi l'inammissibilità del quesito, ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 10.
4. Qualora si pronunci a favore dell'ammissibilità, la Commissione di garanzia verifica inoltre:
a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, delle leggi o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
5. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.
6. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum, procedendo, se necessario, alla eventuale modificazione del quesito. A tal fine la Commissione acquisisce, con le modalità di cui al comma 3, il parere e le osservazioni degli incaricati.
7. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Commissione riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine acquisisce, con le modalità di cui al comma 3, il parere e le osservazioni degli incaricati.
8. Se dal riscontro di cui ai commi 5 e 6 risulta che la nuova normativa modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione delibera l'improcedibilità del referendum.
9. Se dal riscontro di cui ai commi 5 e 6 risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale a quella preesistente, la Commissione decide la procedibilità del referendum, modificando per quanto necessario il quesito referendario.
10. Le decisioni di cui ai commi 5, 8 e 9 sono comunicate dal Presidente dell'Assemblea regionale, entro cinque giorni dalla loro adozione:
a) all'Assemblea regionale siciliana;
b) agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4;
c) al Presidente della Regione, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 10
Richiesta del referendum da parte dei consigli provinciali o comunali

1. Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali contenenti il quesito referendario, come determinato dall'articolo 3, sono trasmesse dai presidenti delle province o dai sindaci dei comuni interessati alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale per l'inoltro alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 8.
2. Il quesito referendario deve essere assolutamente identico in tutte le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali. Le deliberazioni contenenti un quesito anche minimamente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
3. L'iniziativa referendaria si considera esercitata con la presentazione del quesito:
a) in caso di iniziativa esercitata da consigli provinciali, nel giorno in cui perviene alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale l'ultima deliberazione di consiglio provinciale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) in caso di iniziativa esercitata da consigli comunali, nel giorno in cui perviene alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale l'ultima deliberazione di consiglio comunale necessaria ad integrare il requisito di cui al comma 1 dell'articolo 2.
4. Tra la data della prima deliberazione di consiglio provinciale o comunale e quella dell'ultima deliberazione, necessaria ad integrare i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2, non possono intercorrere più di novanta giorni.
5. Nelle deliberazioni i consigli provinciali o i consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 4. I nomi degli incaricati devono essere gli stessi per tutti i consigli; in caso di difformità vale l'indicazione data dal consiglio comunale o provinciale che ha presentato la prima deliberazione.
6. La Commissione di garanzia, accertata l'identità dei quesiti ai sensi del comma 2, svolge l'esame di ammissibilità, secondo quanto disposto dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3, entro i successivi trenta giorni.
7. Dopo la deliberazione di ammissibilità, il responsabile del procedimento riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 siano pervenute entro il termine di cui al comma 4. Quando il riscontro dà esito positivo e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Commissione, che delibera la regolarità della proposta. Se il riscontro dà esito negativo, il responsabile del procedimento dichiara la decadenza dell'iniziativa.
8. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della dichiarazione di ammissibilità del quesito, le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2.
9. Entro trenta giorni dalla delibera di regolarità di cui al comma 7, la Commissione verifica la procedibilità definitiva del referendum, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

Capo II
Svolgimento del referendum

Art. 11
Indizione del referendum

1. I referendum abrogativi si svolgono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione decreta entro il 15 marzo di ogni anno l'indizione dei referendum con riferimento a tutte le deliberazioni di procedibilità definitiva pervenutegli entro il 15 febbraio, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno.
2. Il decreto del Presidente della Regione indica la data di svolgimento del referendum e riporta, per ogni referendum, i quesiti da sottoporre agli elettori.
3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, è notificato al presidente della Corte d'appello di Palermo, ai presidenti dei tribunali dei comuni capoluogo di provincia ed è comunicato ai sindaci.
4. Il Presidente della Regione dà inoltre notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente il testo del quesito sottoposto a referendum.
5. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, che le consultazioni sui referendum concernenti leggi regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori del periodo previsto dal comma 1. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Regione.

Art. 12
Concentrazione di istanze referendarie

1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall'articolo 11, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia di cui all'articolo 8, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che presentano uniformità o analogia di materia.
2. Il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di cui al comma 1:
a) apporta al testo delle istanze da concentrare le correzioni eventualmente necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori;
b) stabilisce, se necessario od opportuno, un nuovo testo della sintesi del quesito referendario, ai fini di cui al comma 4 dell'articolo 3.
3. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 13.
Norme di raccordo del procedimento referendario regionale con quello nazionale

1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali. Con decreto del Presidente della Regione, nel rispetto dei principi di economicità, di celerità e di accuratezza delle operazioni di spoglio, sono stabiliti l'ordine ed i tempi dello scrutinio per i referendum regionali.
3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.
4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.

Art. 14.
Periodi di sospensione del referendum

1. Tutte le operazioni e le attività regolate dal presente Capo, relative allo svolgimento del referendum, sono sospese:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza dell'Assemblea regionale e nei sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea regionale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione della nuova Assemblea regionale.
2. Il Presidente della Regione, valutato il numero ed il contenuto delle istanze referendarie dichiarate procedibili, sentita la Commissione legislativa "Affari istituzionali", può stabilire l'abbinamento di referendum con altre consultazioni elettorali.
3. I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, alla prima tornata utile.

Art. 15.
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum

1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia di cui all'articolo 8, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.
3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia di cui all'articolo 8, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
4. Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Regione, su conforme parere della Commissione di garanzia di cui all'articolo 8, provvede, col decreto di indizione del referendum, alla riformulazione del quesito referendario.

Art. 16.
Disciplina della votazione

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.
2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalle disposizioni della legislazione vigente.

Art. 17.
Operazioni di voto e di scrutinio

1. L'ufficio di sezione per il referendum, di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, è composto da un presidente, da tre scrutatori, uno dei quali a scelta del presidente assume le funzioni di vice presidente e da un segretario. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il Presidente costituisce l'Ufficio e procede all'autenticazione delle schede.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli uffici provinciali e dell'ufficio centrale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Assemblea regionale ed un incaricato dei promotori del referendum, di cui al comma 3 dell'articolo 4 o al comma 5 dell'articolo 10.
3. Alle designazioni dei rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato ai sensi di legge, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico e per l'ufficio centrale persona munita di mandato autenticato da parte del presidente o del segretario regionale del partito o del gruppo politico.

Art. 18.
Schede e orario di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta sono fornite dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali con le caratteristiche risultanti dai modelli approvati con decreto del Presidente della Regione.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, così come determinato dall'articolo 3 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Si all'abrogazione" - "No all'abrogazione".
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 7.00 subito dopo che l'ufficio di cui al comma 1 dell'articolo 17, riprese le operazioni elettorali alle ore 6.00 del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari; terminano alle ore 22.00 del giorno stesso.
6. Decorso l'orario di votazione ed effettuate le operazioni di riscontro, l'Ufficio procede alle operazioni di scrutinio ed alla redazione del verbale in duplice esemplare. Un esemplare viene depositato presso il comune cui appartiene la sezione unitamente al plico contenente le schede valide; l'altro esemplare, unitamente al plico contenente le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede contestate ed i reclami scritti, viene trasmesso, con corriere speciale, allprovinciale per il referendum.

Art. 19.
Ufficio provinciale per il referendum

1. Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia è costituito l'ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati nominati dal presidente del tribunale entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale designato dal presidente medesimo.
3. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum dei comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.
4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in duplice esemplare; uno di questi resta depositato presso la cancelleria del tribunale unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi; l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio regionale per il referendum di cui all'articolo 20.
5. Gli incaricati dei promotori del referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di far copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 20.
Ufficio regionale per il referendum. Proclamazione del risultato

1. Presso la Corte d'appello di Palermo è costituito l'Ufficio regionale per il referendum composto da tre magistrati nominati dal presidente della Corte d'appello entro venti giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati, il più anziano svolge le funzioni di presidente. Sono nominati anche tre magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello designato dal presidente medesimo.
2. L'Ufficio regionale per il referendum, ricevuti i verbali di tutti gli uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto e quindi, qualora questo risulti positivo, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge su cui si vota ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.
3. Il segretario redige il verbale delle operazioni in tre esemplari. Un esemplare è depositato presso l'Ufficio stesso, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Regione e al Presidente dell'Assemblea regionale.

Art. 21.
Proteste e reclami

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e scrutinio presentati agli uffici provinciali per il referendum o all'Ufficio regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo 20, prima di procedere alle operazioni previste.

Art. 22.
Modalità della proclamazione

1. L'Ufficio regionale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum mediante attestazione che la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito ed un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.
2. Nel caso in cui non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, l'Ufficio di cui al comma 1 ne dà atto dichiarando l'invalidità della consultazione.

Art. 23.
Dichiarazione di avvenuta abrogazione

1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Regione, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Regione può ritardare, nel decreto stesso, indicandone espressamente i motivi, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 24.
Risultato del referendum contrario all'abrogazione

1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

Titolo III
REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 25.
Oggetto

1. L'Assemblea regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi a norma dell'articolo 13bis dello Statuto, tendenti a conoscere l'opinione della popolazione regionale circa i principi, gli indirizzi o gli orientamenti relativi ai progetti di legge regionali.
2. Possono formare oggetto di referendum solo le proposte regolarmente presentate, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea regionale.

Art. 26.
Richiesta di referendum consultivo

1. La richiesta di referendum consultivo per gli atti di cui all'articolo 25 può essere presentata esclusivamente dai deputati regionali e dalla Giunta regionale.
2. La richiesta di referendum consultivo contiene:
a) una relazione illustrativa, che esplicita le intenzioni dei richiedenti e le motivazioni del quesito referendario;
b) il quesito referendario, formulato a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3, in quanto compatibili.
3. La presentazione all'Assemblea regionale della proposta di referendum consultivo sospende il procedimento di esame e di approvazione dei progetti di legge cui la proposta si riferisce. L'Assemblea delibera sulla proposta di referendum entro quindici giorni dalla iscrizione della proposta stessa all'ordine del giorno.

Art. 27.
Indizione del referendum

1. La deliberazione dell'Assemblea regionale che approva la richiesta di referendum consultivo è trasmessa, entro cinque giorni dalla sua adozione, al Presidente della Regione.
2. Il Presidente della Regione, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, indice il referendum per una domenica ricadente nel periodo compreso tra i novanta ed i centoventi giorni dalla data del decreto di indizione. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali o a consultazioni elettorali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14.

Art. 28.
Procedimento

1. Per lo svolgimento del referendum si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami.
2. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.
3. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Regione nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 29.
Esito del referendum ed efficacia

1. L'iter di esame e di approvazione delle proposte sottoposte a referendum riprende dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei risultati del referendum stesso. Nel caso in cui le proposte sottoposte a referendum continuino il loro corso, si fa menzione dell'intervenuto referendum e si motivano le eventuali difformità del contenuto del progetto di legge rispetto all'esito del referendum nella relazione presentata dalla Commissione assembleare referente.

Art. 30.
Concorrenza di proposte

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, decide in ordine al procedimento di approvazione delle proposte di legge regionale presentate dopo l'approvazione della richiesta di referendum consultivo e attinenti a questioni sottoposte al referendum stesso.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.
Rinvio legislativo

1. Per quanto non previsto dai Titoli II e III si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'elezione dell'Assemblea regionale.

Titolo V
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE E DEI CONSIGLI PROVINCIALI O COMUNALI
Capo I
Disposizioni generali

Art. 32.
Titolari dell'iniziativa legislativa popolare e dei consigli provinciali o comunali

1. La proposta dei progetti di legge d'iniziativa popolare e dei consigli provinciali o comunali, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, è esercitata:
a) da almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione siciliana;
b) da almeno tre consigli provinciali;
c) da non meno di quaranta consigli comunali rappresentativi di almeno il dieci per cento della popolazione siciliana.

Art. 33.
Requisiti

1. La proposta di iniziativa legislativa deve contenere il testo del progetto di legge redatto in articoli ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione, ovvero minori entrate, deve contenere nel testo del progetto di legge o nella relazione gli elementi necessari per la determinazione del relativo onere finanziario e i mezzi per fronteggiare il minore introito.
3. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta.

Art. 34.
Limiti

1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa, di cui all'articolo 32, non è ammesso per le proposte riguardanti:
a) leggi tributarie e di bilancio;
b) leggi di cui all'articolo 17bis dello Statuto;
c) leggi relative all'organizzazione interna della Regione e degli enti locali;
d) leggi di recepimento della normativa comunitaria;
e) leggi in materia di attività internazionale della Regione.
2. L'iniziativa non può essere esercitata nell'anno antecedente la scadenza dell'Assemblea regionale. Per iniziativa si intende il deposito del testo della proposta a norma dell'articolo 35.

Capo II
INIZIATIVA DEGLI ELETTORI

Art. 35.
Esercizio dell'iniziativa popolare

1. Al fine di raccogliere le firme di almeno diecimila elettori necessarie a esercitare l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 32, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione presso la segreteria della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14. Essi depositano presso la segreteria della Commissione:
a) il testo e la relazione illustrativa della proposta oggetto dell'iniziativa legislativa, ciascuno in tre esemplari, redatto ai sensi dell'articolo 33, su fogli recanti in calce le firme dei promotori, corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'articolo 6;
b) i certificati, anche collettivi, comprovanti l'iscrizione dei promotori nelle liste elettorali di un comune della Regione;
c) i fogli da vidimare occorrenti per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione dell'iniziativa legislativa, contenenti le indicazioni di cui all'articolo 36, comma 1.
2. Il Presidente della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, o un suo delegato, svolge la funzione di responsabile del procedimento, avvalendosi della segreteria di cui al comma 1.
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti di tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori dell'iniziativa legislativa. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono personalmente nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni e le altre iniziative a tutela dell'iniziativa legislativa. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel verbale, si intende che gli incaricati possano agire disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Il responsabile del procedimento redige il verbale che certifica l'avvenuto deposito, rilasciandone copia ai promotori e trasmette un esemplare dei documenti di cui alla lettera a) del comma 1 rispettivamente al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione.

Art. 36.
Vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme

1. Le firme per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa sono raccolte esclusivamente su fogli vidimati a norma del comma 2. Ciascun foglio da vidimare contiene, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge o della proposta. Il formato dei fogli è libero. Le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto o della proposta.
2. Entro venti giorni dal deposito di cui al comma 5 dell'articolo 35, il responsabile del procedimento:
a) procede alla vidimazione dei fogli destinati alla raccolta delle firme. A tal fine appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma;
b) dà notizia dell'avvenuta vidimazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35, uno almeno dei quali provvede al ritiro dei fogli. Della consegna dei fogli vidimati è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale.

Art. 37.
Raccolta delle firme

1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al progetto o alla proposta, la propria firma. Le firme devono essere corredate delle indicazioni ed autenticate a norma dell'articolo 6.

Art. 38.
Esame di regolarità della proposta

1. Le sottoscrizioni per la presentazione della proposta di iniziativa legislativa sono raccolte ed autenticate entro i novanta giorni successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno. Le firme raccolte dopo tale termine sono nulle. Fa fede la data di autenticazione delle firme.
2. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 i fogli contenenti le firme sono depositati presso la segreteria della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa, a cura di almeno uno degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. Ai fogli sono allegati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali. Il termine di venti giorni è stabilito a pena di decadenza. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal responsabile del procedimento ed è comunicata agli incaricati stessi. Del deposito è redatto, a cura del responsabile del procedimento, processo verbale in cui sono raccolte le dichiarazioni che i depositanti sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità in ordine:
a) al numero delle firme raccolte entro il termine di cui al comma 1 e depositate;
b) alla regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni;
c) alle regolarità delle certificazioni;
d) alla assenza di firme doppie.
3. Entro quaranta giorni dal deposito il responsabile del procedimento verifica:
a) se il numero delle firme dichiarate dai depositanti corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati e se tali firme sono almeno diecimila;
b) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera a) risultano raccolte entro il termine di cui al comma 1;
c) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera b) sono autenticate secondo quanto disposto dall'articolo 37;
d) se almeno diecimila delle firme di cui alla lettera c) sono corredate del certificato di iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune della Regione.
4. Con apposito verbale il responsabile del procedimento dà atto del risultato dei riscontri effettuati a norma del comma 3 e delle loro conseguenze. Il verbale è trasmesso alla Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa ed è comunicato agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.
5. La proposta di iniziativa legislativa è dichiarata invalida, in quanto irricevibile, nel caso in cui per effetto dei riscontri di cui al comma 3 il numero delle firme validamente autenticate e corredate di certificazione di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione sia inferiore a diecimila.
6. Entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui al comma 4 e sulla base dei dati in esso contenuti, la Commissione delibera sulla validità della proposta di iniziativa legislativa. La deliberazione è trasmessa in copia, entro cinque giorni dalla data di adozione a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata irregolare la relativa deliberazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea regionale e al Presidente della Regione.
7. Qualora la proposta di iniziativa legislativa sia dichiarata regolare, la relativa deliberazione, nonché la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 39, è inviata, a cura del responsabile del procedimento, alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale per l'inoltro al Presidente dell'Assemblea. Dell'invio di tale deliberazione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.

Art. 39.
Esame di ammissibilità della proposta

1. Il Presidente dell'Assemblea regionale valuta l'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni, pronunciandosi espressamente in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformità della proposta alle norme dello Statuto regionale e della Costituzione;
c) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 33;
d) insussistenza dei limiti di cui all'articolo 34.
2. Gli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35 possono chiedere, nei dieci giorni successivi alla trasmissione della proposta, di essere ascoltati dal Presidente dell'Assemblea regionale. Possono, inoltre, liberamente produrre relazioni e documenti, del cui esame il Presidente dell'Assemblea regionale deve dar conto nelle premesse della decisione. Il Presidente dell'Assemblea regionale può convocare, in ogni momento, gli incaricati suddetti per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.
3. La decisione del Presidente dell'Assemblea regionale sulla ammissibilità della proposta viene trasmessa a cura degli uffici dell'Assemblea agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.

Art. 40.
Assegnazione alla Commissione legislativa competente

1. Dopo la deliberazione di ammissibilità il Presidente dell'Assemblea regionale assegna la proposta alla Commissione legislativa competente per materia, dandone comunicazione, a cura del responsabile del procedimento, agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35.
2. La Commissione legislativa comunica la data in cui la proposta verrà discussa agli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35. Essi hanno facoltà di intervenire alla seduta della Commissione per illustrare la proposta e di presentare documenti e relazioni.
3. La Commissione, a norma del Regolamento interno dell'Assemblea regionale, presenta all'Assemblea la propria relazione.
4. Trascorsi sei mesi dalla assegnazione della proposta alla Commissione, senza che la stessa si sia pronunciata, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea regionale.

Capo III
INIZIATIVA DEI CONSIGLI PROVINCIALI O COMUNALI

Art. 41.
Modalità di presentazione della proposta

1. Le deliberazioni dei consigli provinciali e comunali che approvano l'identico progetto di proposta sono trasmesse dai presidenti delle province o dai sindaci dei comuni proponenti alla Segreteria generale dell'Assemblea regionale.
2. La proposta si considera presentata nel giorno in cui perviene alla Segreteria generale l'ultima deliberazione di consiglio provinciale o comunale necessaria ad integrare il requisito di cui alle lettere b) o c) del comma 1 dell'articolo 32. Tra la data della prima deliberazione e quella dell'ultima deliberazione necessaria ad integrare il requisito di cui alle lettere b) o c) del comma 1 dell'articolo 32 non possono intercorrere più di novanta giorni.
3. Nella deliberazione i consigli provinciali o i consigli comunali indicano i nomi degli incaricati di cui al comma 3 dell'articolo 35, che devono essere gli stessi per tutti. In caso di difformità vale l'indicazione data dal consiglio che ha presentato la prima deliberazione.
4. Ricevuta l'ultima deliberazione di un consiglio provinciale o comunale, il Segretario generale, o un suo delegato, che svolge la funzione di responsabile del procedimento, ne trasmette copia al Presidente dell'Assemblea regionale che svolge l'esame di ammissibilità, secondo quanto disposto dall'articolo 39. Dell'invio di tale deliberazione è data comunicazione agli incaricati di cui al comma 3.
5. Il responsabile del procedimento, dopo la decisione di ammissibilità, riscontra che tutte le deliberazioni necessarie ad integrare i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 32, siano pervenute entro il termine di cui al comma 2. Appena il riscontro dà esito positivo, e quindi eventualmente anche prima del decorso del termine sopra indicato, il Presidente dell'Assemblea regionale delibera sulla validità della proposta. Si applicano, a tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40.
6. Se il riscontro dà esito negativo, il Presidente dell'Assemblea regionale dichiara la decadenza dell'iniziativa legislativa.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.
Proposte non esaminate nel corso della legislatura

1. Le proposte di iniziativa legislativa di cui all'articolo 32 non decadono con la scadenza o lo scioglimento dell'Assemblea regionale.
2. Qualora sia già stata deliberata la validità della proposta, l'esame continua nella legislatura successiva, previa presa d'atto da parte della competente Commissione.

Art. 43.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal Titolo V si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei Titoli II e III della presente legge.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 44.
Rimborso di spese

1. In caso di richiesta di uno o più referendum abrogativi di cui al Titolo II della presente legge, dichiarata ammissibile dalla Commissione di garanzia prevista dall'articolo 8, è attribuito ai promotori di cui all'articolo 4 un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di 0,50 centesimi di euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a 250 migliaia di euro annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 45.
Oneri

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle consultazioni di cui alla presente legge, con esclusione di quelli di cui all'articolo 8, gravano sulla UPB 3.2.1.5.1 negli esercizi finanziari di competenza e le relative spese si intendono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 46.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 febbraio 2004.
CUFFARO
Assessore regionale per la famiglia, le politiche D'AQUINO sociali e le autonomie locali


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