Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ART. 1
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”
1. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, è così sostituito:
“Articolo 2
1. La Giunta regionale eroga annualmente contributi a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto:
a) al numero delle sezioni funzionanti;
b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
c) al numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”
1. L’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, è così sostituito:
“Articolo 3
1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 7 gennaio 2011
Luca Zaia