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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge 06 dicembre 2010, n. 28
Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


Articolo 1
1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2010 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2009, secondo quanto indicato nei successivi articoli.


Articolo 2
1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2009 è determinato in euro 536.792.578,25. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.288.742.823,41.
3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A.


Articolo 3
1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.654.528.299,04.


Articolo 4
1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, è rideterminato in euro 2.787.320.877,29. Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 596.000.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato” alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12;
b) per euro 2.191.320.877,29 nella tabella F “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2010 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”, allegata alla presente legge.
2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2009, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2010 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 938.876.035,47 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12.
3. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 45.809.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2011 e 2012 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2010-2012 (upb U0199).
4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, è rideterminato in complessivi euro 2.787.320.877,29, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.


Articolo 5
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B “Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2010”:
Competenza Cassa


Variazione netta:
838.876.035,47 2.307.308.440,87


Articolo 6
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C “Variazioni allo stato previsionale della spesa 2010”:
Competenza Cassa
Variazione netta:
838.876.035,47 2.307.308.440,87


2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D “Variazione alla Tabella A della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa” ”.


Articolo 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 6 dicembre 2010
Luca Zaia



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