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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale Campania, 3 agosto 2013, n. 9
Istituzione del servizio di psicologia del territorio della regione Campania
 
IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA la seguente legge:

Art. 1
(Istituzione e finalità del Servizio di psicologia del territorio)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline psicologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di psicologia del territorio. Tale Servizio è l'insieme coerente e coordinato delle attività psicologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. I Comuni, in forma singola o associata, oppure gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione, prevedono nei Piani sociali di zona i servizi di cui al comma 1 e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il Servizio previsto nel comma 1 è garantito in ogni ambito territoriale, con la presenza di almeno un operatore ogni diecimila abitanti.
4. Il Servizio di psicologia del territorio:
a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale nella famiglia, nella scuola e nella comunità;
b) promuove il pieno ed armonico sviluppo psicologico dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari.

Art. 2
(Compiti ed attività del Servizio di psicologia del territorio)

1. Il Servizio di psicologia del territorio svolge le seguenti attività :
a) interventi in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;
b) interventi in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne maltrattate;
c) interventi in favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e psicologica;
d) interventi in favore delle famiglie con membri con disabilità;
e) interventi in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;
f) interventi in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
g) interventi in favore di minori e adulti dell'area penale;
h) interventi per favorire la piena integrazione psico-sociale dei cittadini immigrati;
i) interventi di informazione e consulenza nella scuola finalizzati al benessere della scuola, al successo formativo, al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio.

Art. 3
(Requisiti degli operatori)

1. I servizi di psicologia territoriale previsti nella presente legge si avvalgono, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di operatori psicologi iscritti alla Sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine degli psicologi, di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, e degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. I servizi previsti nella presente legge sono finanziati nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. I servizi previsti nell'articolo 1, comma 1, operano per ciascun ambito territoriale sociale, successivamente all'adozione del rispettivo Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale, e comunque non oltre tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro
Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - ''Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale'').

Note all'art. 3

Comma 1.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328: ''Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.''.
Articolo 50: ''Sezioni e titoli professionali.''.
Commi 1 e 2: ''1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.''.
Articolo 51: ''Attività professionali.''.
''1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores.
2. Abrogato.''.
Articolo 52: ''Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A.''.
''1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.''.


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