(BUR n. 18 del 16 settembre 2013, supplemento straordinario n. 7 del 30 settembre 2013)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria valorizza e diffonde la dieta mediterranea, dichiarata patrimonio dell'unanimità dall'Unesco nel 2010, quale stile di vita e disciplina nutrizionale migliorativa per la salute.
Art. 2
(Obiettivi)
1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale costituisce un gruppo di lavoro interdipartimentale, composto da personale di ruolo dei Dipartimenti Tutela della Salute, Formazione e Lavoro, Cultura e Pubblica Istruzione ed Agricoltura, Foreste e Forestazione, sentiti i rispettivi direttori generali, avente i seguenti scopi:
a) valorizzare i prodotti alimentari alla base della dieta mediterranea;
b) individuare azioni sinergiche tese alla divulgazione in Calabria della dieta mediterranea;
c) promuovere corsi di formazione per operatori nel campo della ristorazione tesi all'acquisizione di competenze, pratiche e tradizioni della dieta mediterranea, con particolare riguardo alla coltivazione, alla raccolta, alla conservazione, alla trasformazione ed al consumo del cibo, alla diffusione dei prodotti tipici certificati nelle mense e nei sistemi di ristorazione collettiva;
d) realizzare studi medico-scientifico-statistici, anche in collaborazione con l'istituto di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 29 (istituzione della settimana regionale della sana e corretta alimentazione), sull'indice di adeguatezza della popolazione calabrese alla dieta mediterranea, sui metodi di preparazione e sulle combinazioni degli alimenti che ne sono alla base.
2. Il gruppo di lavoro interdipartimentale può coinvolgere nella stesura di programmi e progetti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, esperti in scienza alimentare e materie affini o collegate, nell'ambito del personale di ruolo della Regione Calabria avente comprovata competenza in materia.
3. Gli obiettivi di cui al comma 1 devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2014, per essere pubblicizzati all'interno dello «Spazio Calabria» nell'ambito dell'Expo Internazionale Milano 2015. Alla stessa data, il gruppo di lavoro cessa dalle sue funzioni.
Art. 3
(Fondazione per la dieta mediterranea)
1. La Regione Calabria, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove l'istituzione della Fondazione per la dieta mediterranea, di seguito denominata "Fondazione", in modo che la stessa possa operare a decorrere dal 1° gennaio 2015. La Giunta regionale e il suo Presidente, previo parere della competente commissione consiliare, sono autorizzati a compiere, nell'ambito delle rispettive competenze, gli atti necessari a tale fine.
2. La Fondazione ha sede in Nicotera (VV). La regione provvede a reperire i relativi locali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
3. La Regione riconosce Nicotera quale comune elettivo della dieta mediterranea, in quanto sede dello Studio cooperativo internazionale di epidemiologia della cardiopatia coronarica.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 2, determinati per l'esercizio in corso in euro 30.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di € 30.000,00, di cui al comma 1, è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'U.P.B. 6.1.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, determinati per l'esercizio in corso in euro 150.000,00 si provvede con le risorse disponibili al capitolo 4902102 dell'U.P.B. 4.9.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente al Programma Operativo Regionale (POR) Calabria - Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013.
4. Per gli anni successivi si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.