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NORMATIVA
Normativa province autonome - Trento

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Legge provinciale Trento, 1 luglio 2013, n 10
Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze
 

Capo I
Principi

Art. 1
Obiettivi e finalità

1. In conformità con gli indirizzi dell'Unione europea e nel rispetto della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), la Provincia promuove l'apprendimento permanente da parte della persona e assicura la certificazione delle competenze acquisite.
2. L'apprendimento permanente è inteso come qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, per migliorare le proprie competenze in una prospettiva di crescita personale, occupazionale, sociale e inclusiva, nonché di mobilità professionale. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), relativi all'educazione permanente.
3. Attraverso la certificazione delle competenze acquisite dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro, nel rispetto delle attitudini e delle scelte individuali, la Provincia garantisce il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze, al fine di assicurare alla persona la partecipazione attiva e consapevole nella società e nel lavoro, l'autorealizzazione, la coesione sociale e il dialogo interculturale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini di questa legge si intende per:
a) "apprendimento formale": quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione, nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
b) "apprendimento non formale": quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati nella lettera a), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
c) "apprendimento informale": quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; rientra nell'apprendimento informale anche lo studio autodidattico atto ad accrescere senso di competenza e partecipazione alla vita attiva;
d) "competenza": la comprovata capacità di utilizzare in situazioni di lavoro, di studio e nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
e) "validazione delle competenze": processo che conduce al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale; la validazione delle competenze si conclude con il rilascio di un documento di validazione e può essere seguita dalla certificazione delle competenze;
f) "certificazione delle competenze": procedura di formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali.

Capo II
Politiche di sostegno dell'apprendimento permanente

Art. 3
Promozione dell'apprendimento permanente

1. Per la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, la Provincia promuove l'apprendimento permanente orientando e coordinando gli interventi previsti da questa legge e dalla normativa provinciale di settore, in particolare per:
a) il sostegno dei processi di apprendimento permanente delle persone singole o associate con particolare attenzione alle competenze chiave per l'apprendimento permanente previste dalla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;
b) lo sviluppo di un sistema di domanda e offerta e di servizi di supporto per l'apprendimento permanente, anche valorizzando le reti territoriali previste dall'articolo 4;
c) la promozione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita nonché la loro fruizione;
d) la promozione ed effettiva fruizione di azioni formative strutturate per competenze, con valutazione degli apprendimenti anche ai fini della certificazione, da realizzare anche nell'ambito del contesto di lavoro e con particolare riferimento ai giovani, agli inoccupati, ai disoccupati e alle persone disabili o in situazioni di svantaggio;
e) la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali.
2. A integrazione di quanto previsto dagli articoli 68 e 69 della legge provinciale sulla scuola relativi all'educazione permanente e in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Provincia valorizza le opportunità di apprendimento offerte dalle istituzioni scolastiche e formative, dalle università degli studi, dagli enti locali, dal sistema delle imprese, dai soggetti del volontariato e dalle realtà associative, che perseguono scopi educativi e formativi anche al fine dell'inclusione sociale e dell'eliminazione delle disuguaglianze.
3. Per il perseguimento delle finalità del comma 1 in campo lavorativo, la Provincia promuove la formazione quale strumento per favorire l'adeguamento delle competenze professionali e culturali dei lavoratori e il relativo inserimento o reinserimento occupazionale mediante l'attivazione di percorsi formativi secondo criteri di personalizzazione, integrazione e flessibilità.
4. La Provincia esercita le funzioni previste da questo articolo assumendo come criterio il coordinamento delle diverse azioni in materia di apprendimento permanente poste in essere dalla Provincia stessa e dagli altri enti secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 4
Forme collaborative per la promozione dell'apprendimento permanente

1. Ai fini di una coordinata programmazione e attuazione degli interventi finalizzati all'apprendimento permanente, la Provincia promuove forme collaborative tra soggetti pubblici e privati coinvolti in ragione dei rispettivi ambiti di competenza. A tale scopo sono valorizzate le reti territoriali che coinvolgono in particolare: le istituzioni scolastiche e formative, le università degli studi, il sistema della formazione professionale e dei servizi per l'impiego, le istituzioni culturali, gli ordini e i collegi professionali, le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese, le organizzazioni sindacali, i soggetti della cooperazione e dell'associazionismo.
2. La Provincia promuove il coordinamento degli interventi a favore dell'apprendimento informale, tra cui quelli previsti dal capo IV, e non formale disposti dagli enti locali, dagli altri soggetti competenti e dalla Provincia medesima, al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse, l'integrazione delle proposte e la loro diffusione e conoscibilità ai soggetti interessati. Tali finalità sono perseguite, in particolare, mediante:
a) azioni volte a raccordare i diversi interventi disposti in materia dalla Provincia e quelli proposti dalle comunità e dai comuni;
b) l'inserimento nel portale istituzionale della Provincia delle iniziative promosse dagli enti competenti;
c) la costituzione di tavoli di coordinamento presso i centri di formazione degli adulti individuati dalla Giunta provinciale.

Capo III
Validazione e certificazione delle competenze

Art. 5
Disposizione generale

1. La Provincia, attraverso il sistema provinciale di certificazione delle competenze previsto dall'articolo 6, garantisce i servizi di validazione e di certificazione delle competenze, comunque acquisite dalla persona, secondo le attitudini e le scelte individuali, nel rispetto delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze previsti dal decreto legislativo n. 13 del 2013.

Art. 6
Sistema provinciale di certificazione delle competenze

1. Il sistema provinciale di certificazione delle competenze è costituito dall'insieme dei servizi di validazione e certificazione delle competenze erogati in relazione agli ambiti di competenza della Provincia dai soggetti titolati ai sensi di questa legge.
2. I servizi di validazione e certificazione delle competenze sono erogati nel rispetto dei seguenti principi:
a) centralità della persona e volontarietà del processo di validazione e di certificazione delle competenze;
b) semplicità, accessibilità, trasparenza, tracciabilità, riservatezza, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;
c) collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di validazione e di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione.
3. La validazione e la certificazione delle competenze favoriscono:
a) la crescita e la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale acquisito dalla persona nella sua storia di vita, di studio e di lavoro;
b) il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità a livello provinciale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, non formali e informali;
c) il miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la mobilità della persona, nonché la motivazione all'apprendimento permanente, in particolare per le persone socialmente ed economicamente più svantaggiate o meno qualificate;
d) il rafforzamento della competitività del sistema produttivo e delle strategie per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
e) lo sviluppo di una cultura delle competenze e di un linguaggio comune tra i soggetti interessati, anche in una prospettiva di integrazione e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare.

Art. 7
Organizzazione del sistema provinciale di certificazione delle competenze

1. In conformità con le indicazioni dell'Unione europea, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9, la Giunta provinciale, nell'ambito di una cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e dell'università nonché delle disposizioni in materia di semplificazione, di accesso agli atti e di tutela dei dati personali, definisce:
a) i criteri e le modalità di erogazione dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze acquisite nei vari contesti di apprendimento;
b) i criteri e le modalità di valutazione delle competenze nonché di attestazione delle competenze validate o certificate;
c) le condizioni di fruizione e di garanzia dei servizi di validazione e di certificazione delle competenze, compresi gli eventuali costi da porre a carico dei beneficiari dei servizi;
d) i criteri, i tempi e le modalità di registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo provinciale.
2. Il sistema provinciale di certificazione delle competenze è coordinato con i servizi interoperativi del sistema nazionale di certificazione delle competenze ed è oggetto di monitoraggio e valutazione, anche al fine di garantire la funzionalità e il miglioramento costante dei servizi.

Art. 8
Validazione e certificazione delle competenze

1. Sono oggetto di validazione e di certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove conformi a quanto definito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
2. Le competenze validabili o certificabili, intese come insiemi strutturati di conoscenze e di abilità, sono quelle riferite alle qualificazioni ricomprese nel repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, previsto dall'articolo 9, o a parti delle stesse, fino al numero totale delle competenze costituenti l'intera qualificazione.
3. La Provincia provvede alla validazione e alla certificazione delle competenze anche avvalendosi di soggetti, pubblici o privati, a tal fine accreditati; nelle fasi del processo di validazione e di certificazione delle competenze è comunque garantito il rispetto del principio di terzietà e indipendenza.
4. La validazione e la certificazione delle competenze sono attivate su richiesta dell'interessato e hanno in esito il rilascio di documenti di attestazione, che costituiscono atti pubblici aventi gli elementi minimi fissati dalla Giunta provinciale nel rispetto degli standard minimi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013.
5. Al fine di favorire accessibilità e pari opportunità alla validazione e alla certificazione delle competenze, sono assicurate opportune misure di informazione, sensibilizzazione, sostegno e accompagnamento per individui e organizzazioni.
6. Con regolamento sono definiti i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accreditamento previsto dal comma 3. Il medesimo regolamento può prevedere che il servizio di validazione e di certificazione delle competenze sia erogato da soggetti autorizzati, disciplinando anche l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro.


Art. 9
Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

1. Il repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali costituisce il quadro di riferimento unitario delle qualificazioni per il sistema provinciale di certificazione delle competenze, da realizzarsi anche attraverso la progressiva armonizzazione dei repertori provinciali esistenti.
2. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità di costituzione, gestione, implementazione e aggiornamento del repertorio provinciale nonché le misure necessarie per il raccordo con il repertorio nazionale, in conformità con gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze e con gli orientamenti della programmazione provinciale.

Art. 10
Libretto formativo del cittadino

1. La Provincia, al fine di garantire la visibilità delle competenze e delle esperienze maturate dagli individui in una logica di mobilità geografica e professionale e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, promuove l'adozione del libretto formativo del cittadino, previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).
2. La registrazione dei documenti di validazione e dei certificati, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), avviene in conformità al formato del libretto formativo del cittadino.

Capo IV
Comunità di studio

Art. 11
Promozione delle comunità di studio

1. La Provincia valorizza le proposte di apprendimento informale promosse dalle comunità di studio. Le comunità di studio sono comunità di apprendimento informale promosse da gruppi della società civile, autogestite senza alcuna gerarchizzazione organizzativa, fondate sull'eguaglianza e sulla cooperazione solidale dei propri componenti, sul metodo del dialogo come modalità utile per lo scambio di informazioni e conoscenze. Le comunità di studio si formano con un numero contenuto di partecipanti, si basano sull'autofinanziamento e sulla gratuità dell'apporto personale all'attività comunitaria e non rilasciano alcuna certificazione ai singoli partecipanti.
2. La Provincia può validare e certificare le competenze acquisite con la partecipazione alle attività delle comunità di studio, secondo quanto previsto dal capo III.

Art. 12
Riconoscimento e sostegno delle comunità di studio

1. Gli enti locali possono riconoscere le comunità di studio previste dall'articolo 11 come gruppi di cittadini attivi. La richiesta di riconoscimento deve specificare in particolare l'argomento di studio, l'obiettivo scelto dalla comunità di studio, il percorso temporale di approfondimento, le modalità di autogestione e il metodo di mutuo scambio di informazione, competenze e conoscenze.
2. La Provincia, gli enti locali e le istituzioni scolastiche e formative possono sostenere le comunità di studio attraverso:
a) la messa a disposizione di adeguati spazi;
b) forme di accesso agevolato alle attività culturali previste nel percorso di approfondimento della comunità di studio;
c) forme di agevolazione per il trasporto collettivo collegato con le iniziative previste dalla lettera b) nell'ambito del percorso di approfondimento della comunità di studio.
3. Alle esperienze delle comunità di studio riconosciute è data diffusione attraverso il portale istituzionale della Provincia.
4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo.


Capo V
Disposizioni finali

Art. 13
Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti.

Art. 14
Disposizione transitoria

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale adotta i provvedimenti necessari per attivare il sistema provinciale di certificazione delle competenze, previsti dagli articoli 7, 8 e 9. Dalla data di entrata in vigore di questa legge possono comunque essere promosse azioni sperimentali, a partire da quelle già in essere, per l'attivazione delle procedure di validazione delle competenze.

Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.
2. Per i fini dell'articolo 12 della presente legge è prevista la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 sull'unità previsionale di base 35.5.110 (Interventi per le attività culturali). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sulla medesima unità previsionale di base dall'articolo 81, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.
3. Le eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 5, della presente legge, sono assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).



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