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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale Marche, 21 marzo 2014, n. 4
Interventi a favore della sicurezza stradale
 
Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, promuove azioni finalizzate a realizzare nel territorio migliori condizioni di sicurezza stradale.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione favorisce iniziative per valorizzare il ruolo dell'educazione e dell'informazione nella prevenzione degli incidenti stradali sostenendo in particolare:
a) il coordinamento sul territorio dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
b) i progetti volti a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani delle scuole e delle università;
c) le attività di formazione e aggiornamento professionale di tecnici delle pubbliche amministrazioni coinvolti nella programmazione, progettazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali e della segnaletica, nonché nella regolazione e nella gestione del traffico e dei trasporti;
d) i progetti e le azioni finalizzati a prevenire e ridurre gli incidenti stradali, con particolare riferimento alle cosiddette ''stragi del sabato sera'';
e) l'organizzazione di corsi pratici di guida sicura presso centri specializzati;
f) le campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai diversi utenti della strada per migliorare le condizioni di sicurezza nella circolazione veicolare e pedonale.

Art. 3
(Programma per le politiche di sicurezza stradale)

1. La Regione adotta annualmente il programma per le politiche di sicurezza stradale.
2. Il programma, in coerenza con le direttive del piano nazionale della sicurezza stradale e in attuazione di quanto previsto dalla presente legge, contiene:
a) il quadro conoscitivo e l'analisi del fabbisogno del settore;
b) le priorità e gli obiettivi da perseguire;
c) i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative;
d) il riparto delle risorse da riservare alla Regione, da assegnare ai Comuni e ad altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.
3. Il programma regionale prevede il coordinamento con gli altri strumenti di programmazione adottati dalla Regione in particolare nei seguenti settori: infrastrutturale, della mobilità pubblica, sanitario, educativo e informativo-comunicativo.
4. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4
(Collaborazioni istituzionali)

1. La Regione stabilisce rapporti di collaborazione con i soggetti pubblici, con le Università degli studi marchigiane, con il MIUR - Ufficio scolastico regionale per le Marche e con la direzione regionale dell'ACI per la migliore attuazione delle finalità della presente legge.

Art. 5
(Attività di monitoraggio del CORECOM sulla sicurezza stradale)

1. Nell'ambito dell'attività propria di monitoraggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) svolge, con modalità definite all'interno del proprio programma annuale, monitoraggio e analisi finalizzati a verificare, particolarmente nei prodotti dedicati all'utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.

Art. 6
(Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, quale organo di consulenza e supporto tecnico nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale.
2. L'Osservatorio, in particolare, formula proposte e pareri sul programma indicato all'articolo 3 e provvede all'acquisizione di dati e all'elaborazione di studi, utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale.
3. L'Osservatorio esprime i pareri indicati al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, si può prescindere dal parere.
4. L'Osservatorio è composto da:
a) i dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie previste dalla presente legge;
b) due rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali tra i comandanti o i responsabili dei servizi di polizia municipale;
c) quattro esperti in materie attinenti la sicurezza stradale designati dall'Assemblea legislativa.
5. L'Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è costituito secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare.
6. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2015 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, sono iscritte nell'UPB 42703 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

Art. 8
(Disposizioni transitorie e abrogazione)


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