(B.U. 5 maggio 2022, n. 37)
Art. 1
(Oggetto)
1. La Regione promuove e disciplina, con questa legge, gli Ecomusei e la loro istituzione sul proprio territorio.
2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo e definito che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali ed immateriali, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione.
3. Gli Ecomusei hanno lo scopo di ricostruire, testimoniare, valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo. Operano con approccio interdisciplinare nei campi della cultura, dell'ambiente, dell'educazione, della formazione, dell'inclusione sociale, dell'agricoltura, del turismo, della pianificazione territoriale e della cura del paesaggio, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio verso una sostenibilità ambientale, sociale ed economica fondata sulla responsabilità collettiva degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, funzionale alla costruzione e alla rivitalizzazione di reti di attività e servizi.
4. Gli ecomusei sono organizzati secondo logiche di rete e processi partecipati, su ispirazione della Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), e dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali della società, nel rispetto delle norme nazionali.
Art. 2
(Finalità)
1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
a) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali del territorio eco museale, utili per tramandare le testimonianze e le trasformazioni della cultura materiale ed immateriale e ricostruire l'evoluzione delle abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali, ricreative, agricole e culinarie, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
b) valorizzare la diversità e la complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;
c) promuovere il corretto recupero di:
1) spazi, luoghi e beni immobili caratteristici, identitari e storici, anche a fini di una loro fruizione pubblica;
2) beni mobili, utensili, attrezzi, strumenti di lavoro ed ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso attività di ricerca, catalogazione, riuso e manutenzione;
3) patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni enogastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro ricerca, catalogazione, conoscenza e trasmissione;
d) ricostruire e riattivare ambienti di vita e di lavoro tradizionali in situ che possano produrre beni e servizi da offrire ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali, nonché di didattica, laboratori, sport e svago in genere;
e) ricostruire le trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori, al fine di accompagnare lo sviluppo sostenibile e condiviso;
f) favorire l'inserimento dell'offerta eco museale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;
g) rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità al fine di valorizzare i caratteri identitari locali;
h) favorire la partecipazione e il coinvolgimento degli abitanti, della società civile e delle istituzioni, con particolare riguardo alle istituzioni culturali e scolastiche, promuovendo laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di mappe di comunità o di analoghi strumenti efficaci nell'integrare i diversi punti di vista in un percorso condiviso di riconoscimento, comprensione, cura e rigenerazione coerente e sostenibile dei patrimoni materiali e immateriali peculiari di ogni luogo;
i) sostenere e sviluppare attività di documentazione, catalogazione, informazione, ricerca scientifica, progetti didattico-educativi e di promozione culturale riferiti a tutte le tematiche peculiari del territorio considerato dal punto di vista culturale, ambientale, urbanistico, storico, sociale, artistico, delle tradizioni, delle pratiche e delle tecniche locali, con particolare attenzione alle competenze tramandate oralmente che costituiscono il patrimonio immateriale direttamente connesso all'identità locale;
l) individuare e definire percorsi nel territorio dell'ecomuseo, anche pedo ciclabili, finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, per una migliore fruizione da parte dei visitatori, anche attraverso cartografie urbane, nonché carte di comunità;
m) promuovere un coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle università e dei centri di ricerca, delle Pro Loco e di altre forme associative, nonché di soggetti imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli ecomusei;
n) trasmettere saperi artigianali e tecniche tradizionali legate ad antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola;
o) promuovere iniziative di collaborazione, lo scambio di esperienze e progettualità con altre realtà ecomuseali, anche attraverso la creazione e/o l'adesione a reti locali, regionali, nazionali e internazionali e favorire l'uso coordinato delle tecnologie dell'informazione per la fruizione del patrimonio culturale.
Art. 3
(Elenco regionale)
1. Gli ecomusei riconosciuti dalla Regione sono iscritti in un apposito elenco.
Art. 4
(Regolamento di attuazione)
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, adotta il regolamento di attuazione, che definisce le modalità e i criteri di gestione degli ecomusei, nonché i criteri e requisiti minimi per il riconoscimento regionale e per l'iscrizione nel relativo elenco.
2. Ai fini del riconoscimento regionale e dell'iscrizione nel relativo elenco, gli ecomusei devono avere un'esperienza locale documentabile, attivata da almeno due anni sul territorio in cui sono collocati, devono essere gestiti da uno o più dei seguenti soggetti che sono espressione del territorio considerato dall'ecomuseo:
a) enti locali o altri enti pubblici;
b) associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro;
c) enti di gestione delle aree naturali protette.
3. Il regolamento di attuazione tiene conto dei seguenti elementi prioritari:
a) caratteristiche di omogeneità paesaggistica, culturale, ambientale, geografica e urbana del territorio considerato;
b) modalità di coinvolgimento attivo delle diverse componenti della comunità locale nell'elaborazione del processo eco museale, nella gestione e nell'organizzazione delle attività;
c) esperienza locale e documentabile sul territorio da almeno due anni;
d) presenza di un soggetto coordinatore tecnico-scientifico, incaricato in base a comprovate esperienze e competenze eco museali;
e) pertinenza delle azioni attivate in relazione alle finalità eco museali di cui all'articolo 2.
4. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l'immagine degli ecomusei delle Marche.
Art. 5
(Contributi)
1. La Regione concede annualmente ai soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 4, iscritti nell'elenco regionale, i contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli ecomusei, entro il limite massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore, anche per gli interventi per opere edilizie su beni immobili di proprietà pubblica e per l'acquisto di beni e attrezzature.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 6
(Comitato tecnico scientifico)
1. Il Comitato tecnico-scientifico è istituto presso la struttura regionale competente in materia di cultura.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è organo di consulenza della Giunta regionale ai fini del riconoscimento della qualifica di ecomuseo di interesse regionale, della promozione e dell'attuazione di questa legge ed è composto da:
a) due rappresentanti dell'amministrazione regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto di questa legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
b) quattro esperti di comprovata professionalità in materia di ecomusei, storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio, sociologia, economia, marketing turistico e comunque nelle materie di cui a questa legge, designati d'intesa fra le Università degli studi delle Marche, uno per ogni Istituto;
c) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
d) un rappresentante dell'Osservatorio regionale per la cultura;
e) un rappresentante designato dalle associazioni regionali di categoria del turismo maggiormente rappresentative.
3. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.
4. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.
5. Il Comitato tecnico scientifico può riunirsi in modalità telematica.
6. I componenti del Comitato tecnico scientifico ricoprono l'incarico a titolo gratuito.
Art. 7
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle modalità di attuazione di questa legge e dei risultati ottenuti dagli ecomusei riconosciuti in termini di sviluppo locale, di sostenibilità ambientale e di cura del paesaggio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore di questa legge e con periodicità triennale, la Giunta regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Comitato tecnico-scientifico, presenta alla Commissione assembleare competente e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) una descrizione sintetica sullo stato di attuazione della legge e sulle eventuali criticità incontrate, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità dei singoli contributi erogati;
b) le attività svolte dagli ecomusei riconosciuti con apposita sezione riguardante il contributo dato dagli ecomusei allo sviluppo della microeconomia dei territori interessati;
c) un riepilogo dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 5.
3. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale pubblica sul proprio sito web istituzionale i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Al finanziamento degli interventi di questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 60.000,00 per l'anno 2022, a carico della Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 per euro 30.000,00 e Titolo 2 per euro 30.000,00, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 per euro 30.000,00 e nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 per euro 30.000,00.
4. A decorrere dall'anno 2023 le spese sono autorizzate con la legge regionale di approvazione del bilancio.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In sede di prima applicazione di questa legge:
a) il Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 6 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa;
b) la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la proposta di regolamento prevista al comma 1 dell'articolo 4 entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato tecnico scientifico e determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi previsti dall'articolo 5 entro il 15 settembre 2022.
Art. 10
(Abrogazione)
1. ....................................................................................
Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 abroga la lettera f) del comma 1 dell'art. 2, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.