NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.
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D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207
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Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292; Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed in particolare l'articolo 12, commi da 2 a 7; Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 12, al fine di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) é trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive; Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 12, l'Agenzia é un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione; Considerato che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, l'Agenzia assume la denominazione di: «ENIT - Agenzia nazionale del turismo» e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT; Ritenuto di dover provvedere, ai sensi del comma 7 del citato articolo 12, all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo, nel rispetto dei principi ordinamentali; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 dicembre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006; Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, degli italiani nel Mondo e per gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di seguito denominata: «Agenzia». 2. L'Agenzia é ente pubblico non economico. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». - Il decreto-legge 12 giugno 2001, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 reca «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo». Il testo della legge di conversione é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181. - La legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante «Ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano per il turismo», é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1990, n. 245. - La legge 30 maggio 1995, n. 203, recante «Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport», é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1995, n. 124. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268. - Si riporta il testo dell'art. 12, commi da 2 a 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali): «Art. 12. (Rafforzamento e rilancio del settore turistico). 1. (Omissis). 2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) é trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive. 3. L'Agenzia é un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. 4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT – Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7. 5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate: a) contributi dello Stato; b) contributi delle regioni; c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali; d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata; e) contribuzioni diverse. 6. Per l'anno 2005, all'ENIT é concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro. 7. Con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo congressuale. 8-11 (Omissis).». Note all'art. 1: - Per l'art. 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, vedi note alle premesse. Art. 2. Funzioni dell'Agenzia 1. L'Agenzia: a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni; b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo; c) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri; d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armoniz-zare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni; e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56; f) svolge le altre funzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 2. Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8 del presente regolamento, il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Nei piani di cui al comma 2, l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo. Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56 (Misure per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore): «Art. 1. (Costituzione degli sportelli unici all'estero). 1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici é realizzata individuando prioritariamente i paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale. 2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, gli sportelli unici all'estero cooperano con il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all'art. 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive ad hoc preposte, ai sensi dell'art. 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle Camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia S.p.a., quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero. 4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5. 5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo. 6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello. 8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni: a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» é sostituita dalla seguente: «trenta»; b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri, é sostituito dal seguente: «Gli esperti che l'amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68». 9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6. 10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo é autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo é autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.». Art. 3. Organi 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori. 2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. 3. Le indennità di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 4. Presidente 1. Il Presidente dell'Agenzia é nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. 3. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo Statuto, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie: a) liti attive e passive; b) accettazione di lasciti e donazioni; c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali ed alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, nonché quelli necessari per la gestione amministrativa ed operativa dell'Agenzia. 4. I provvedimenti adottati dal Presidente vengono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. 5. Il Coordinatore degli assessori regionali al turismo é vice-Presidente dell'Agenzia e svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. 6. Il Presidente può conferire specifici incarichi per materie e per progetti a consiglieri di amministrazione. Art. 5. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione é nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed é composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere. 2. Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8. 3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché istituzione del relativo controllo strategico. Art. 6. Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori é nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed é composto da tre membri effettivi e un supplente scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità di cui uno effettivo designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di Presidente, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero delle attività produttive e uno effettivo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 2403 del codice civile. «Art. 2403. (Doveri del collegio sindacale). Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.». Art. 7. Il Direttore generale 1. Il Direttore generale é nominato dal Ministro delle attività produttive su designazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata non superiore a tre anni, rinnovabile. 2. Il Direttore generale é scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica, di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, e successive modificazioni, o di comprovata professionalità in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale é a tempo pieno ed é regolato da contratto di diritto privato, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. La relativa delibera é approvata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il Direttore generale é responsabile della gestione dell'Agenzia e partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi. 5. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico é collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti. Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19.(Incarichi di funzioni dirigenziali). 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile. 2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo é regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). 6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.». Art. 8. Comitato tecnico-consultivo 1. é istituito presso l'Agenzia un'apposita commissione, denominata Comitato tecnico-consultivo, con funzioni consultive in merito alle attività dell'Agenzia. 2. Il Comitato tecnico-consultivo é nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed é composto da quaranta membri, di cui dodici rappresentanti degli assessorati regionali al turismo, uno dei quali con funzioni di presidente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre rappresentanti del Ministro delle attività produttive, due del Ministro per gli affari regionali, uno del Ministro per la funzione pubblica, uno del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, uno del Ministro per gli italiani nel Mondo, uno del Ministro dell'economia e delle finanze, uno del Ministro degli affari esteri, uno del Ministro per i beni e le attività culturali, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dalla Conferenza unificata, di cui uno in rappresentanza delle province e uno dei comuni, undici in rappresentanza delle principali associazioni imprenditoriali, sindacali e del turismo sociale, uno in rappresentanza delle Camere di commercio, turismo e artigianato e uno in rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo congressuale. 3. Il Comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza degli organi dell'Agenzia. In particolare, formula proposte ed esprime pareri al consiglio di amministrazione in relazione al piano promozionale triennale e ai piani esecutivi annuali. 4. I membri del Comitato durano in carica tre anni ed il loro mandato é rinnovabile. La partecipazione alle sedute del Comitato comporta il rimborso spese. Con lo Statuto di cui all'articolo 12 viene disciplinata l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza. Art. 9. Osservatorio nazionale del turismo 1. Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo é istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema. 2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonché la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza. 3. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 10. Articolazione e risorse 1. L'Agenzia ha sede in Roma ed ha sedi periferiche all'estero, anche a carattere temporaneo. 2. L'Agenzia svolge le proprie funzioni istituzionali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 3. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento principalmente attraverso contributi dello Stato ed anche attraverso le seguenti entrate: a) contributi delle regioni; b) contributi di amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali; c) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata; d) contribuzioni diverse e/o sponsorizzazioni. 4. La misura del contributo statale é determinata annualmente dalla legge finanziaria secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delega al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali): «8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.». - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità di Stato): 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - c) (Omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione é rinviata alla legge finanziaria.». Art. 11. Società costituite o partecipate dell'Agenzia 1. L'Agenzia, per il raggiungimento degli scopi sociali, previa comunicazione al Ministro delle attività produttive, può costituire, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui all'articolo 12 e previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, società e partecipare, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri. Le società così costituite devono presentare annualmente al Ministro, una relazione sull'attività svolta. Nel caso di partecipazioni, tale compito spetta all'Agenzia. 2. Alle società di cui al comma 1 può essere trasferito o temporaneamente distaccato, previa opzione e fermo restando il diritto alla conservazione del posto, personale in servizio presso l'Agenzia. 3. L'Agenzia, ai fini della realizzazione di progetti di particolare rilevanza territoriale, può costituire società di scopo con Agenzie di promozione turistica locale. Art. 12. Statuto e regolamenti dell'Agenzia 1. L'Agenzia si dota di uno Statuto che assicura il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 2. Lo Statuto é deliberato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione ed entra in vigore con l'approvazione del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica. La stessa procedura é seguita per le successive modificazioni. 3. L'Agenzia si dota, inoltre, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dello Statuto, di un regolamento di contabilità, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia si dota, infine, di un regolamento di organizzazione, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Art. 13. Disposizioni finali 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Presidente e provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori ai sensi degli articoli 4, 5 e 6. 2. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento il consiglio di amministrazione delibera il nuovo Statuto. 3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione del nuovo Statuto il consiglio di amministrazione delibera i nuovi regolamenti di contabilità ed organizzazione. 4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto il personale in servizio presso l'ENIT confluisce nel ruolo del personale dell'Agenzia, conservando il proprio trattamento giuridico ed economico e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 5. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici. 6. L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT. 7. é abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante ordinamento dell'Ente nazionale per il turismo. 8. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro delle attività produttive Baccini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Fini, Ministro degli affari esteri Tremaglia, Ministro degli italiani nel Mondo La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 164 Note all'art. 13: - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedi note all'art. 7. - Per la legge 11 ottobre 1990, n. 292, vedi note alle premesse.
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