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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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D.P.R. 3 aprile 2006, n. 179
Recepimento dell'accordo sindacale integrativo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266; Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera prefettizia; Atteso che, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia devono essere individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 19 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2004, con il quale é stata individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; Vista l'ipotesi di accordo per il personale della carriera prefettizia, integrativa del biennio economico 2004-2005, sottoscritta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in data 7 marzo 2006 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera prefettizia SI.N.PRE.F. (Sindacato nazionale dei funzionari prefettizi), CISL - FPS e SNADIP - CISAL; Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006, con la quale é stata approvata, ai sensi del citato articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la predetta ipotesi di accordo; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione e durata 1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera prefettizia. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo degli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), é il seguente: «Art. 26 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia oggetto di negoziazione. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 29, comma 5. 3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo. 4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'art. 28 e non disciplinate per il personale della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.». «Art. 27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.». «Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale é avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'art. 27 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art. 27, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo é corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria, nonché nel bilancio. 5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati dall'Amministrazione dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'amministrazione.». - Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 19 maggio 2004, reca: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera prefettizia, relativo al biennio economico 2004-2005, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.». - Il testo del comma 177 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), é il seguente: «177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 293 del 2005, si vedano le note alle premesse. Art. 2. Incremento del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293 1. A decorrere dal 31 dicembre 2005, con effetto dal 1° gennaio 2006, la quota parte delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinata al personale della carriera prefettizia, quantificata in euro 758.000 lordo/dipendente, confluisce nel fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di due terzi ad incentivare ulteriormente la mobilità di sede, disposta per le esigenze dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. In sede di accordi decentrati a livello centrale, saranno fissati i criteri, le modalità di determinazione dell'incentivo, nonché le forme di pubblicità delle procedure di mobilità. La restante parte delle risorse disponibili sarà utilizzata anche per le finalità di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. 3. Le somme eventualmente non utilizzate rimangono nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293. Note all'art. 2: - Per il testo del comma 177 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si vedano le note alle premesse. - Il testo degli articoli 5 e 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 293, é il seguente: «Art. 5 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed é alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 60,22 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 per tredici mensilità; b) Euro 167,58 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 per quattro mensilità; c) Euro 177,22 lordi mensili pro capite dal 1° maggio 2005 al 31 dicembre 2005 per nove mensilità. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». «8. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio é definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.». - Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e il seguente: «Art. 28 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilità; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) le aspettative ed i permessi sindacali; h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno. 2. L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.». Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 1.050.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante parziale riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 399 Nota all'art. 3: - Per il comma 177 dell'art. 1 della citata legge n. 266 del 2005, si vedano le note alle premesse.


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