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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009
Nuova indizione del referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni; Visto il proprio decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, con il qualeé stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; Visti i propri decreti, in data 6 febbraio 2008, n. 19 e n. 20, relativi, rispettivamente, allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi per le elezioni delle nuove Camere; Considerato che, di conseguenza, il referendum popolare indetto con il predetto decreto 5 febbraio 2008é stato automaticamente sospeso, ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 34, secondo e terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970; Vista la legge 28 aprile 2009, n. 40, recante disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2009; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; E m a n a il seguente decreto: é nuovamente indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica», limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: «di coalizione»; art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizioneé altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.»; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «alle coalizioni e»; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «delle coalizioni e»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: «di ciascuna coalizione»; art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono»; art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): «1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;»; art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: «nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: «le coalizioni di liste e»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 17, comma 3: «Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.»; art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: «alla coalizione di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizioni di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: «alle coalizioni di liste e»; art. 17, comma 6: «Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.»; art. 17, comma 8: «Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o piu' liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.»; art. 17-bis, limitatamente alle parole: «e 6»; art. 19, comma 2: «Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questoé attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.». I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 giugno 2009, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedì 22 giugno 2009. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi 30 aprile 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia


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