NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.
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D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 525
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Regolamento recante norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ....omissis .... E m a n a il seguente decreto: Articolo 1. Procedimento per l'erogazione di contributi e provvidenze 1. Le domande per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, devono essere presentate, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, esclusivamente per mezzo di raccomanda postale. 2. La documentazione integrativa, richiesta dall'ufficio, deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa e comunque non oltre il 30 settembre dello stesso anno. 3. Tutta la documentazione richiesta deve essere trasmessa in originale o copia conforme ed in regola con la normativa sul bollo e accompagnata da due copie semplici di ciascun documento. 4. Il requisito dell'iscrizione al Registro nazionale della stampa deve essere posseduto con decorrenza anteriore al periodo di riferimento dei contributi richiesti. Articolo 2. Modalità per la determinazione del contributo 1. Ai fini della quantificazione del contributo si terrà conto esclusivamente dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività editoriale relativa alla testata per cui sono stati richiesti i contributi. 2. A tal fine al bilancio di impresa presentato dalla società editrice deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo lo schema allegato (allegato A), attestante analiticamente i costi afferenti esclusivamente alla testata per la quale sono stati richiesti i contributi. 3. Se l'impresa richiedente i contributi è di nuova costituzione ovvero non ha svolto nell'anno precedente attività editoriale relativa alla testata per la quale è richiesto il contributo, questo è calcolato sulla base dei costi sostenuti per la testata nell'anno di riferimento; analogamente sul bilancio dell'anno stesso è verificato il rapporto introiti pubblicitari-costi di cui alla lettera a) del comma 3 ed al comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. 4. Ai fini della determinazione dei costi sui quali basare il calcolo dei contributi, il limite del 50 per cento dei costi non può essere superato con l'aumento del 50 per cento dei contributi, mentre con il raddoppio previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, non può essere superato, anche in presenza dell'articolo 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il limite del 70 per cento dei costi previsti dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 14 agosto 1991, n. 278, né quello dell'80 per cento previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250. 5. Nel caso di superamento dello stanziamento, si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, la riduzione proporzionale dei contributi tra tutti gli aventi titolo. Articolo 3. Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche 1. Per le imprese editrici che editino quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato ha per oggetto l'esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l'appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 2. Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un'attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo. 3. L'impresa richiedente è tenuta altresì a presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi è organo del movimento stesso. 4. Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riportino in testata l'indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, è ammesso al contributo solo il giornale telematico. (Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 novembre 2001, n. 460) Articolo 3. Contributi ad imprese editrici di giornali organi di forze politiche 1. Per gli organi di partiti o movimenti politici che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, la certificazione rilasciata dai Presidenti di Camera e Senato o dal Parlamento europeo ha per oggetto l'effettiva appartenenza del parlamentare alla forza politica indicata. Articolo 3-bis Domande e modalità di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici 1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, che risultino già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in società cooperative per la pubblicazione di un giornale organo di movimento politico, i contributi relativi all'anno 2001 sono percepiti dalle Società editrici in proporzione al rispettivo periodo di svolgimento dell'attività editoriale della testata. In tale caso le domande sono presentate da ciascuna impresa che abbia svolto attività editoriale per la medesima testata nel corso dell'anno 2001, in relazione al rispettivo periodo di esercizio dell'attività editoriale stessa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3. 2. Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, che non si costituiscono in società cooperative ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire i contributi ai sensi del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non oltre la data del 30 novembre 2001. (Articolo inserito dall'art. 2, D.P.R. 7 novembre 2001, n. 460). Articolo 3-ter Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative 1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000, sono tenute altresì a presentare: a) una certificazione della diffusione, anche in rapporto alla percentuale della tiratura complessiva dei quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB. b) una certificazione dell'intero bilancio di esercizio dell'anno al quale si riferiscono i contributi è effettuata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB. c) copia autentica dello statuto. (Articolo inserito dall'art. 2, D.P.R. 7 novembre 2001, n. 460). Articolo 3-quater Richiamo 1. Alle società cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. (Articolo inserito dall'art. 2, D.P.R. 7 novembre 2001, n. 460). Articolo 4. Collegamenti 1. L'assenza di collegamenti di tipo societario, deve essere comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del rappresentante legale dell'impresa richiedente i contributi. Nel caso di esistenza di collegamenti con altra società, deve essere presentata, da parte di quest'ultima, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la stessa non ha presentato domanda di contributi. Articolo 5. Assetti societari 1. L'erogazione dei contributi è dovuta anche nel caso in cui la maggioranza della partecipazione nell'ambito della società editrice è detenuta da più cooperative, fondazioni o enti morali. Articolo 6. Modalità per l'erogazione dei contributi per i giornali italiani editi e diffusi all'estero 1. Per l'ammissione ai contributi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dei giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero si applicano i criteri e le procedure di cui all'articolo 19 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, in quanto compatibili. 2. Ai predetti quotidiani si applicano le disposizioni contenute negli ultimi due periodi del comma 2 e il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. 3. I bilanci devono essere corredati da una relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa. 4. La tiratura del quotidiano deve essere accertata mediante esibizione di fatture per l'acquisto della carta e fatture dello stampatore. Sulla tiratura dovrà essere espressa l'esplicita indicazione dell'autorità diplomatica o consolare competente. 5. Tutta la documentazione occorrente deve essere presentata in regola con le norme italiane sul bollo con relativa traduzione giurata in lingua italiana. 6. Le domande devono essere presentate all'autorità diplomatica o consolare competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, a pena di decadenza. Articolo 7 Contributi alle agenzie di stampa che trasmettano mediante canali in concessione esclusiva da parte dell'Ente poste italiane. 1. Il contributo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è riferito esclusivamente ai costi sostenuti per l'attività della agenzia di stampa svolta tramite i canali di trasmissione indicati dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'individuazione dei detti costi è effettuata tramite la riparametrazione dei costi editoriali complessivi in proporzione al fatturato realizzato con le diverse modalità di trasmissione. Articolo 8. Decorrenza dell'applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei procedimenti relativi a contributi e provvidenze a partire da quelli aventi come anno di riferimento l'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.
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