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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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D.P.R. 29 maggio 2009, n. 84
Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione del fondo relativo agli incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha incrementato di 186 milioni di euro il «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'articolo 1, comma 919, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, a valere sul Fondo di cui sopra, destina 70 milioni di euro all'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di veicoli di ultima generazione, aventi peso complessivo pari o superiore a 11,5 tonnellate; Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, recante le modalità di erogazione della quota parte del citato Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, pari a 70 milioni di euro, destinata all'acquisto di veicoli di ultima generazione; Visto l'articolo 83-bis, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, al netto delle misure previste dal citato regolamento 273 del 2007, sono destinate, per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale; Visto il comma 28 del citato articolo 83-bis, che destina agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale, risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro, e prevede che le relative modalità di erogazione siano disciplinate con regolamenti governativi; Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al netto delle agevolazioni fiscali e contributive di cui ai commi 24, 25 e 26, ammontano complessivamente a 86 milioni di euro, dei quali 70 milioni destinati agli incentivi per il ricambio dei veicoli pesanti, di cui al citato decreto 29 dicembre 2007, n. 273, e che, pertanto, l'importo realmente utilizzabile per gli incentivi alle aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale é pari a 16 milioni di euro; Ritenuto di riservare agli incentivi per i processi di aggregazione fra imprese di autotrasporto l'importo di 9 milioni di euro; Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2009; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attività di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno l974, n. 298; b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che é iscritta all'albo degli autotrasportatori; d) raggruppamenti: le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile; e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro; f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i raggruppamenti risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di autotrasporto, aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'albo degli autotrasportatori, mediante fusione, incorporazione, o conferimento di azienda, avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e nei quali non siano coinvolte società controllate, controllanti, o comunque collegate fra loro, anche solo in forma indiretta. Art. 3. Costi ammissibili - intensità e modalità degli aiuti 1. Sono incentivabili, ai sensi del presente regolamento, i servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, purché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale. 2. I costi ammissibili sono quelli compatibili con la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ed il limite massimo di intensità dell'aiuto é pari al 50 per cento, ai sensi dell'articolo 26 di tale regolamento. 3. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta. 4. Ai benefici si accede esclusivamente mediante richiesta da presentarsi, a pena di inammissibilità, nelle forme e nei termini da stabilirsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4. 5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Art. 4. Procedura di richiesta dei benefici Valutazione delle istanze 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti termini e modalità per accedere ai benefici di cui al presente regolamento, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a: a) ragione sociale delle singole imprese coinvolte nel processo di aggregazione, e della struttura societaria finale; b) sede del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante del raggruppamento di imprese; d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa; e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli Autotrasportatori; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, é istituita una Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali già in dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovrà attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione non é corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. Art. 5. Oneri a carico dello Stato 1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 maggio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli, Alfano Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 184


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