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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 (G. U. 28 Giugno 2006, n. 148)
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti il personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica); Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate; Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica e da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di seguito indicate: per la Polizia di Stato: SIULP; SAP; SIAP; SILP per la CGIL; UILPS; FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL; Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP); COISP UP; per il Corpo della polizia penitenziaria: SAPPE; OSAPP; CISL-FSP/Polizia penitenziaria; CGIL-FP/Polizia penitenziaria; UIL-PA/Polizia penitenziaria; SINAPPE; FSA- CNPP; SiALPe - ASIA; per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF; UGL/Corpo forestale dello Stato; CISL-FPS/Corpo forestale dello Stato; UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato; Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS-CISAL; CIGL-FP/Corpo Forestale dello Stato; DIRFOR; Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo, relativo al biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 aprile 2006 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza; Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che incrementa, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004); Visto l'articolo 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che incrementa ulteriormente, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al personale statale in regime di diritto pubblico, le risorse previste dai citati articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Titolo I FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE Art. 1. Ambito di applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo degli articoli 1,2, e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), é il seguente: «Art. 1-(Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.». «Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia é emanato: a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo; b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate é emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.». «Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente. 1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali. 7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato. 8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa. 9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza. 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 egli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.». - Il decreto 10 maggio 2004 del Ministro per la funzione pubblica reca: «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, reca: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004 - 2005.». - Il testo dell'art. 1, comma 89 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005, é il seguente: «89. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.». - Il testo dell'art. 3, comma 47 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2004), é il seguente: «47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo é stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale.». - Il testo dell'art. 1, comma 177 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2006), é il seguente: «177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.». - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), é il seguente: «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». Nota all'art. 1: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, si vedano le note alle premesse. Art. 2. Indennità pensionabile 1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi: |Ulteriore incremento | Incremento dal 1° |dal 1° novembre Qualifica |gennaio 2005 (euro) |2005(euro) Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate.... |14,80 |7,70 Commissario capo e | | qualifiche | | equiparate.... |14,50 |7,60 Commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |14,40 |7,50 Vice commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |13,80 |7,20 Ispettore superiore | | SUPS e qualifiche | | equiparate.... |14,00 |7,40 Ispettore capo e | | qualifiche | | equiparate.... |13,40 |7,00 Ispettore e qualifiche| | equiparate.... |13,00 |6,80 Vice ispettore e | | qualifiche | | equiparate.... |12,60 |6,60 Sovrintendente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |12,90 |6,80 Sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |12,20 |6,40 Vice sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |12,10 |6,40 Assistente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |10,90 |5,70 Assistente e | | qualifiche | | equiparate.... |9,90 |5,20 Agente scelto e | | qualifiche | | equiparate.... |9,10 |4,80 Agente e qualifiche | | equiparate.... |8,40 |4,40 2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: |Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1° Qualifica |gennaio 2005 (euro) |novembre 2005 (euro) Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate.... |792,00 |799,70 Commissario capo e | | qualifiche | | equiparate.... |777,30 |784,90 Commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |770,20 |777,70 Vice commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |739,00 |746,20 Ispettore superiore | | SUPS e qualifiche | | equiparate.... |752,40 |759,80 Ispettore capo e | | qualifiche | | equiparate.... |718,50 |725,50 Ispettore e qualifiche| | equiparate.... |696,20 |703,00 Vice ispettore e | | qualifiche | | equiparate.... |674,40 |681,00 Sovrintendente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |693,00 |699,80 Sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |652,10 |658,50 Vice sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |648,90 |655,30 Assistente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |583,70 |589,40 Assistente e | | qualifiche | | equiparate.... |531,40 |536,60 Agente scelto e | | qualifiche | | equiparate.... |487,50 |492,30 Agente e qualifiche | | equiparate |450,60 |455,00 Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, é il seguente: «2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: |Dal 1° gennaio 2004 |Dal 1° gennaio 2005 Qualifiche |(euro) |(euro) Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate |761,30 |777,20 Commissario capo e | | qualifiche equiparate |747,20 |762,80 Commissario e | | qualifiche equiparate |740,40 |755,80 Vice commissario e | | qualifiche equiparate |710,40 |725,20 Ispettore superiore | | SUPS e qualifiche | | equiparate |723,30 |738,40 Ispettore capo e | | qualifiche equiparate |690,70 |705,10 Ispettore e qualifiche| | equiparate |669,20 |683,20 Vice ispettore e | | qualifiche equiparate |648,30 |661,80 Sovrintendente capo e | | qualifiche equiparate |666,20 |680,10 Sovrintendente e | | qualifiche equiparate |626,80 |639,90 Vice sovrintendente e | | qualifiche equiparate |623,70 |636,80 Assistente capo e | | qualifiche equiparate |561,10 |572,80 Assistente e | | qualifiche equiparate |510,80 |521,50 Agente scelto e | | qualifiche equiparate |468,40 |478,40 Agente e qualifiche | | equiparate |432,20 |442,20 Art. 3. Assegno funzionale 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati: |17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro) Agente e qualifiche | | equiparate.... |1.448,40 |2.168,80 Agente scelto e | | qualifiche | | equiparate.... |1.448,40 |2.168,80 Assistente e | | qualifiche | | equiparate.... |1.448,40 |2.168,80 Assistente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |1.448,40 |2.168,80 Vice sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |1.800,20 |3.018,20 Sovrintendente e | | qualifiche | | equiparate.... |1.800,20 |3.018,20 Sovrintendente capo e | | qualifiche | | equiparate.... |1.800,20 |3.018,20 Vice ispettore e | | qualifiche | | equiparate.... |1.829,40 |3.070,50 Ispettore e qualifiche| | equiparate.... |1.829,40 |3.070,50 Ispettore capo e | | qualifiche | | equiparate.... |1.829,40 |3.070,50 Ispettore superiore | | s.U.P.S. e qualifiche | | equiparate.... |1.829,40 |3.070,50 2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati: |17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro) Vice commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |2.153,50 |3.231,70 Commissario e | | qualifiche | | equiparate.... |2.153,50 |3.231,70 Commissario capo e | | qualifiche | | equiparate.... |2.770,90 |5.144,10 Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate.... |3.122,70 |5.144,10 Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare), é il seguente: «Art. 2 (Assegno funzionale). - 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: |17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro) Agente e qualifiche | | equiparate |1.131,60 |1.694,40 Agente scelto e | | qualifiche equiparate |1.131,60 |1.694,40 Assistente e | | qualifiche equiparate |1.131,60 |1.694,40 Assistente capo e | | qualifiche equiparate |1.131,60 |1.694,40 Vice sovrintendente e | | qualifiche equiparate |1.406,40 |2.358,00 Sovrintendente e | | qualifiche equiparate |1.406,40 |2.358,00 Sovrintendente capo e | | qualifiche equiparate |1.406,40 |2.358,00 Vice ispettore e | | qualifiche equiparate |1.429,20 |2.398,80 Ispettore e qualifiche| | equiparate |1.429,20 |2.398,80 Ispettore capo e | | qualifiche equiparate |1.429,20 |2.398,80 Ispettore superiore | | s.U.P.S. e qualifiche | | equiparate |1.429,20 |2.398,80 2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati: |17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro)- Vice commissario e | | qualifiche equiparate |1.682,40 |2.524,80 Commissario e | | qualifiche equiparate |1.682,40 |2.524,80 Commissario capo e | | qualifiche equiparate |2.164,80 |4.018,80 Vice questore agg.to e| | qualifiche equiparate |2.439,60 |4.018,80 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità é valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.». - Il testo dell'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999), é il seguente: «3. - Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti é riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.». Art. 4. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente dellaRepubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, é ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2005: 1) Polizia di Stato: euro 956.000,00; 2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00; b) a decorrere dall'anno 2006: 1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00; 2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.), é il seguente: «Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, é ulteriormente incrementato, come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.), é il seguente: «Art. 3 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, é incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue: a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00; b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00; c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». - Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, é il seguente: «Art. 7 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia adordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei serviziistituzionali, di cui all'art. 14 del decreto delPresidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, edall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica19 novembre 2003, n. 348, é incrementato delle seguentirisorse economiche annue: a) per l'anno 2004: 1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00; 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00; b) per l'anno 2005: 1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00; 2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE Art. 5. Ambito di applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva. 2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal l° gennaio 2005, quelle relative al biennio economico 2004-2005 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301. Nota all'art. 5: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, é citato nelle note alle premesse. Art. 6. Indennità pensionabile 1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono incrementate, alle decorrenze sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi: Qualifica |Incremento dal |Ulteriore incremento |1° gennaio 2005|dal 1° novembre 2005 |(euro) |(euro) Tenente colonnello e | | maggiore.... |14,80 |7,70 Capitano.... |14,50 |7,60 Tenente.... |14,40 |7,50 Sottotenente.... |13,80 |7,20 Maresciallo aiutante s.U.P.S. e | | maresciallo aiutante.... | | |14,00 |7,40 Maresciallo capo.... |13,40 |7,00 Maresciallo ordinario.... |13,00 |6,80 Maresciallo.... |12,60 |6,60 Brigadiere capo.... |12,90 |6,80 Brigadiere.... |12,20 |6,40 Vice brigadiere.... |12,10 |6,40 Appuntato scelto.... |10,90 |5,70 Appuntato.... |9,90 |5,20 Carabiniere scelto/finanziere | | scelto.... |9,10 |4,80 Carabiniere/finanziere.... |8,40 |4,40 2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: |Misure mensili dal 1° |Misure mensili dal 1° Gradi |gennaio 2005 (euro) |novembre 2005 (euro) Tenente colonnello e | | maggiore.... |792,00 |799,70 Capitano.... |777,30 |784,90 Tenente.... |770,20 |777,70 Sottotenente.... |739,00 |746,20 Maresciallo aiutante | | s.U.P.S. e maresciallo| | aiutante.... | | |752,40 |759,80 Maresciallo capo.... |718,50 |725,50 Maresciallo | | ordinario.... |696,20 |703,00 Maresciallo.... |674,40 |681,00 Brigadiere capo.... |693,00 |699,80 Brigadiere.... |652,10 |658,50 Vice brigadiere.... |648,90 |655,30 Appuntato scelto.... |583,70 |589,40 Appuntato.... |531,40 |536,60 Carabiniere | | scelto/finanziere | | scelto.... |487,50 |492,30 Carabiniere/finanziere|450,60 |455,00 Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, é il seguente: «2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'art. 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi: |Dal 1° gennaio 2004 |Dal 1° gennaio 2005 Gradi |(euro) |(euro) Tenente Colonnello e | | Maggiore |761,30 |777,20 Capitano |747,20 |762,80 Tenente |740,40 |755,80 Sottotenente |710,40 |725,20 Maresciallo Aiutante | | s.UPS e Maresciallo | | Aiutante |723,30 |738,40 Maresciallo Capo |690,70 |705,10 Maresciallo Ordinario |669,20 |683,20 Maresciallo |648,30 |661,80 Brigadiere Capo |666,20 |680,10 Brigadiere |626,80 |639,90 Vice Brigadiere |623,70 |636,80 Appuntato Scelto |561,10 |572,80 Appuntato |510,80 |521,50 Carabiniere | | Scelto/Finanziere | | Scelto |468,40 |478,40 Agente e qualifiche | | equiparate |432,20 |442,20 Art. 7. Assegno funzionale 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importiannui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: |17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro) Carabiniere e | | finanziere.... |1.448,40 |2.168,80 Carabiniere scelto e | | finanziere scelto.... |1.448,40 |2.168,80 Appuntato.... |1.448,40 |2.168,80 Appuntato scelto.... |1.448,40 |2.168,80 Vice brigadiere.... |1.800,20 |3.018,20 Brigadiere.... |1.800,20 |3.018,20 Brigadiere capo.... |1.800,20 |3.018,20 Maresciallo.... |1.829,40 |3.070,50 Maresciallo | | ordinario.... |1.829,40 |3.070,50 Maresciallo capo.... |1.829,40 |3.070,50 Maresciallo aiutante | | s.U.P.S. e maresciallo| | aiutante.... |1.829,40 |3.070,50 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006, nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati: |17 anni di servizio |29 anni di servizio Qualifica |(euro) |(euro) Sottotenente | | s.p.e..... |2.153,50 |3.231,70 Tenente.... |2.153,50 |3.231,70 Capitano.... |2.770,90 |5.144,10 Maggiore.... |3.122,70 |5.144,10 Tenente colonnello....|3.122,70 |5.144,10 Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, é il seguente: «Art. 7 (Assegno funzionale). - 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: |17 anni di servizio |29 anni di servizio Grado |(euro) |(euro) Carabiniere e | | finanziere |1.131,60 |1.694,40 Carabiniere scelto e | | finanziere scelto |1.131,60 |1.694,40 Appuntato |1.131,60 |1.694,40 Appuntato scelto |1.131,60 |1.694,40 Vice brigadiere |1.406,40 |2.358,00 Brigadiere |1.406,40 |2.358,00 Brigadiere capo |1.406,40 |2.358,00 Maresciallo |1.429,20 |2.398,80 Maresciallo ordinario |1.429,20 |2.398,80 Maresciallo capo |1.429,20 |2.398,80 Maresciallo aiutante | | s.U.P.S. e Maresciallo| | aiutante |1.429,20 |2.398,80 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'art. 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati: |17 anni di servizio |29 anni di servizio Grado |(euro) |(euro) Sottotenente |1.682,40 |2.524,80 Tenente |1.682,40 |2.524,80 Capitano |2.164,80 |4.018,80 Maggiore |2.439,60 |4.018,80 Tenente colonnello|2.439,60 |4.018,80 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianità é valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.». - Il testo dell'art. 45, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, é il seguente: «3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti é riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».». Art. 8. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente incrementate delle seguenti somme annue: a) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00; 2) Guardia di finanza: euro 356.000,00; b) a decorrere dall'anno 2006: 1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00; 2) Guardia di finanza: euro 774.000,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio dicompetenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, é il seguente: «Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella «A» allegata al presente decreto: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi; f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria. 4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.». Si riporta la tabella A allegata al decreto ......... n. 164 del 2002: Tabella A Art. 14 e 53 |Anno 2002 (in milioni |Anno 2003 (in milioni|di euro) |di euro) Polizia di Stato |8,20 |17,40 Corpo della Polizia | |penitenziaria |- |-Corpo forestale dello | |Stato |0,80 |1,60 Arma dei carabinieri |6,40 13,70 Corpo della Guardia di| |finanza |6,80 |14,50 Totali |22,20 |47,20 N.B.: a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo; b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio. Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, é il seguente: «Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue: a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00; b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00. 2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». - Il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, é il seguente: «Art. 14 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, é incrementato delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'anno 2004: 1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00; b) per l'anno 2005: 1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00; 2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». Titolo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 9. Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento. Art. 10. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 72,801 milioni di euro per l'anno 2005 e a 194,961 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 72,801 milioni di euro, per l'anno 2005, e quanto a 97,650 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quanto a 97,311 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 177,della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica Pisanu, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 262 Note all'art. 10: - Per gli articoli 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e 1, comma 177, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si vedano le note alle premesse.


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