NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Lavori pubblici - D.P.R.
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D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204
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Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612, concernente il regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come modificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1208, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche; Considerato che la citata legge 18 ottobre 1942, n. 1460, disciplina in particolare la costituzione, la competenza, la composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, concernente la modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visti gli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici; Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'articolo 12 concernente la dotazione organica del Ministero; Visto il decreto ministeriale in data 20 giugno 2005, relativo all'individuazione del numero delle unità dirigenziali di livello non generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fissato in ventisei unità; Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189; Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186; Ritenuto che in base alle riportate disposizioni normative e, in particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-septies, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, si deve procedere con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatorio del Governo ed organo di consulenza facoltativo per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2006; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito, altresì, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento Art. 1. Natura 1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito denominato: «Consiglio superiore», é il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e svolge attività di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta. 2. Il Consiglio superiore é dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altroal Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), é il seguente: «Art. 4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 (Regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1923, n. 183. - La legge 18 ottobre 1942, n. 1460 (Organi consultivi in materia di opere pubbliche), come modificata dalla legge 29 novembre 1957, n. 1208 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1957, n. 319), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1942, n. 304. - Il testo dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario), é il seguente: «Art. 6 (Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici). - 1. é garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 2. Sostituisce l'art. 8 legge 18 ottobre 1942, n. 1460. 3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti: a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità; b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica; c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni. 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 5-bis. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare.». - Il testo dell'art. 7, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario), é il seguente: «3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato é richiesto entro cinquantacinque giorni ed é reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento é adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.». - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario. - Il testo degli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario), é il seguente: «Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.». «Art. 96 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del riordino di cui all'art. 9, sono ricompresi gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato competenti in materia di opere pubbliche e, in particolare: a) il Dipartimento per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici; c) la direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici; d) gli uffici del genio civile per le opere marittime; e) la direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali; f) i provveditorati regionali alle opere pubbliche. 2. Sono soppresse le sezioni autonome del genio civile per le zone terremotate di Palermo, Trapani e Agrigento istituite con la legge 5 febbraio 1970, n. 21.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - La legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2002, n. 158. - Il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 (Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2003, n. 149. - Il testo degli articoli 41, 42 e 43, comma 2-septies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della egge 15 marzo 1997, n. 59), é pubblicato nella Gazzetta fficiale del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e il seguente: «Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. é istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.». «Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto; b) edilizia residenziale: aree urbane; c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni; d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi; d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane. 2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.». «2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni: a) alla riorganizzazione del Ministero; b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.». - Il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 (Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2004, n. 174), é il seguente: «Art. 12 (Dotazione organica). - 1. La dotazione organica del Ministero é individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente regolamento. 2. é istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella A di cui al comma 1. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, é fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.». - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2005, n. 221, supplemento ordinario. - Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186. - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202, é il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 é convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non é conferito, dal Ministro dell'interno.». Art. 2. Competenze 1. Il Consiglio superiore, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri: a) di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica, onde garantire l'interoperabilità delle tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto; b) di carattere facoltativo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori pubblici, sui progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle disposizioni vigenti sulle costruzioni ed infrastrutture strategiche, sui progetti delle altre amministrazioni pubbliche. Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio superiore é espresso sui progetti preliminari. Ai pareri di carattere facoltativo si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; c) su ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme vigenti. 2. Il Consiglio superiore esprime, altresì, obbligatoriamente parere: a) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I (attività edilizia) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) sulle circolari e linee guida predisposte in attuazione e nei limiti delle leggi citate alle lettere a) e b). 3. Il Consiglio superiore sulla base della legislazione vigente, attraverso il Servizio tecnico centrale, cura la predisposizione delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale; esercita il coordinamento tecnico-scientifico dell'attività normativa, nazionale ed in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali é di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1, resistenza meccanica e stabilità, di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; esercita, inoltre, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, la vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che svolgono le funzioni di organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. Ai fini dell'esercizio delle predette funzioni il Consiglio superiore assicura l'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione della citata direttiva 89/106/CEE, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali. 4. Il Consiglio superiore esprime, altresì, parere sulle questioni comunque pertinenti le materie di cui all'articolo 1, comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi costituzionali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, da presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici, dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dalle altre autorità indipendenti e può redigere norme tecniche particolari su richiesta degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore altresì può svolgere specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici in particolare svolge attività di consulenza per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l'Autorità ritiene di richiedere il parere del Consiglio superiore. L'attività di consulenza si attua, su richiesta del Presidente dell'Autorità, anche a mezzo di referti all'Autorità o mediante istruttorie congiunte tra gli uffici del Consiglio superiore e dell'Autorità, secondo direttive concordate tra il presidente del Consiglio superiore e il Presidente dell'Autorità, ovvero mediante audizioni presso l'Autorità del Presidente del Consiglio superiore o di una delegazione del Consiglio stesso, nominata dal Comitato di presidenza e coordinata dal presidente della sezione competente per materia. 6. Il Consiglio superiore predispone annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell'attività svolta, nonché delle principali tematiche emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria. Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario, é il seguente: «Art. 5 (Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale). - 1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. 2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali é istituita l'autorità portuale, il piano regolatore é adottato dal comitato portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non é istituita l'autorità portuale, il piano regolatore é adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano é quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, é sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed é quindi approvato dalla regione. 5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, é allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.». - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario. - Per il testo dell'art. 6, comma 5-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. - La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321. - La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76. - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario. - La direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. dell'11 febbraio 1989, n. L 40 (entrata in vigore il 27 dicembre 1988). - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1993, n. 170. Atto di recepimento della direttiva 89/106/CEE. - La direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 21 luglio 1998, n. L 204 (entrata in vigore il 10 agosto 1998). - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986, n. 151. (Atto di recepimento della direttiva 83/189/CEE e della direttiva 98/34/CE), é il seguente: «Art. 4 (Organismi italiani di normalizzazione). 1.Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 98/34/CE,modificata dalla direttiva 98/48/CE, é comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge é esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.». «Art. 5 (Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle amministrazioni pubbliche). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee e i corrispondenti organismi degli altri Stati membri della Comunità europea, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), l'Istituto europeo per la standardizzazione nelle telecomunicazioni (ETSI) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscono la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea e segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi. 1-bis. Se la Commissione europea o gli organismi europei di normalizzazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le procedure definite dagli organismi europei di normalizzazione, un soggetto compreso nel programma annuale di normalizzazione degli organismi italiani di normalizzazione, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito. 1-ter. Durante l'elaborazione o dopo l'approvazione di una norma europea per la quale la Commissione europea abbia conferito agli organismi europei di normalizzazione un mandato con un termine determinato, gli organismi italiani di normalizzazione non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione comunitaria, e in particolare nel settore in questione non pubblicano una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme ad una norma europea già esistente. 1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano se, tramite l'Ispettorato tecnico, un'amministrazione pubblica ha presentato ad un organismo italiano di normalizzazione la richiesta di elaborare una specifica tecnica o una norma relativa a determinati prodotti in vista dell'emanazione di una regola tecnica concernente i medesimi prodotti. In questo caso l'Ispettorato tecnico comunica alla Commissione europea la richiesta di elaborazione della specifica tecnica o della norma con la stessa procedura prevista per la comunicazione dei progetti di regole tecniche, indicando i motivi che ne giustificano la formulazione. 1-quinquies. Una norma adottata da un organismo italiano di normalizzazione senza attuare le procedure previste ai commi 1 o 1-quater, ovvero in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis o 1-ter non può essere assunta come riferimento per l'adozione di atti di riconoscimento, omologazione o utilizzazione. 2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri della Comunità europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e ell'artigianato e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 2-bis. I progetti di regole tecniche rientranti nel campo d'applicazione della presente legge, nonché ogni modifica importante degli stessi che ne altera la portata, ne abbrevia il calendario di applicazione iniziale o aggiunge o rende più rigorosi le specifiche o i requisiti, sono trasmessi all'Ispettorato tecnico dai soggetti competenti alla loro adozione; se il progetto di regola tecnica concerne il semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, si può omettere dalla trasmissione il testo della norma recepita, indicando un semplice riferimento alla norma stessa. Ogni progetto deve essere corredato dalla documentazione seguente: a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi che rendono necessaria la sua adozione; b) nei casi di cui al comma 5, la documentazione ivi prevista; c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Ispettorato tecnico si conforma nell'esplicare la procedura d'informazione della presente legge; d) testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, se la loro conoscenza é necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica, se tale testo é stato già trasmesso in relazione a comunicazioni precedenti é sufficiente indicare gli estremi di dette comunicazioni; e) nei casi di urgenza indicati nell'art. 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sui motivi che la giustificano. 2-ter. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia. 2-quater. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge d'iniziativa parlamentare gli adempimenti di cui al comma 2-bis sono effettuati, subito dopo la pubblicazione negli atti parlamentari, a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia. 2-quinquies. L'Ispettorato tecnico trasmette i progetti di regole tecniche, completi della relativa documentazione, alla Commissione europea ed espleta gli adempimenti previsti dall'art. 9-bis. 2-sexies. Nel preambolo o nel testo di un progetto di regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge deve essere indicato un riferimento alla direttiva 98/34/CE. 3. L'Ispettorato tecnico, anche su richiesta dei soggetti che presentano i progetti di regole tecniche o che esprimono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più soggetti, di indire presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri riunioni di coordinamento per la verifica della completezza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea. 4. Se il progetto di regola tecnica fa parte di una misura prevista in atti comunitari diversi dalla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, può essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee in conformità al presente articolo, ovvero secondo la procedura prevista dalle norme di attuazione della misura sopraindicata. In tal caso nella comunicazione é espressamente dichiarato che la stessa vale anche ai sensi della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE. Della comunicazione é data notizia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Se il progetto di regola tecnica mira a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, anche per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, esso é comunicato unitamente ad un promemoria relativo alla sostanza, al preparato o al prodotto, ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché alle conseguenze per la salute pubblica o la tutela del consumatore o dell'ambiente, corredato da un'analisi dei rischi effettuata secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/1993 ove si tratti di una sostanza già esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/32/CEE nel caso di una nuova sostanza.». Art. 3. Composizione 1. Il Consiglio superiore é costituito dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario generale, dai componenti effettivi indicati al comma 3 e, in ragione del loro ufficio, dai componenti di diritto di cui al comma 4, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio. 2. Le funzioni di direttore del Servizio tecnico centrale sono attribuite a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio superiore. 3. I componenti effettivi del Consiglio superiore sono: a) in numero non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con funzione di consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui all'articolo 2 tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore, su indicazione del Presidente; b) tre consiglieri di Stato, tre consiglieri della Corte dei conti e tre avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato generale dello Stato; c) diciannove dirigenti, di cui diciassette con funzioni di dirigente di uffici dirigenziali generali in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali quattro appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno appartenente, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, per le politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, e un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, nonché due ufficiali generali o gradi corrispondenti appartenenti al Ministero della difesa; d) sei rappresentanti, di cui cinque designati dalla Conferenza unificata ed uno designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, scelti tra soggetti in possesso di specifiche qualità tecniche, corrispondenti alla importanza ed alla delicatezza delle funzioni del Consiglio superiore; e) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato all'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi; f) diciotto esperti scelti fra docenti universitari ordinari di chiara ed acclarata competenza nelle materie rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 2, nonché in materie economiche, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore. 4. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore, in ragione del loro ufficio: a) i Capi Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) il direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna; c) i direttori di settore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) il Capo Dipartimento della protezione civile; e) il Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno; f) il dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; g) il direttore dell'Agenzia del territorio; h) il direttore dell'Agenzia del demanio; i) il direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa; l) il direttore dell'Istituto idrografico della Marina; m) il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali; n) il direttore generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali; o) il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali; p) il direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali; q) il direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; r) il direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; s) il direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; t) il direttore dell'Agenzia interregionale per il Po. 5. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono invitati con diritto di voto a partecipare alle adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore, un rappresentante del comune e della provincia in cui l'opera é localizzata, nonché un rappresentante della regione o provincia autonoma territorialmente competente. 6. I componenti effettivi del Consiglio superiore di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare. 7. I componenti del Consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati. Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é il seguente: «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis). 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6. (Omissis). 5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. (Omissis). 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. (Omissis).». Art. 4. Assemblea generale 1. L'assemblea generale é costituita dal Presidente e dai componenti indicati al comma 1 dell'articolo 3, nonché da eventuali esperti scelti dal Presidente in numero non superiore a quaranta. Gli esperti partecipano all'assemblea senza diritto di voto e a titolo gratuito. L'assemblea generale si esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal presidente del Consiglio superiore. 2. I compiti dell'assemblea generale sono quelli di cui all'articolo 2 che, in ragione della loro rilevanza ed interdisciplinarietà, il Presidente assegna all'esame dell'assemblea. Art. 5. Compiti del Presidente 1. Il Presidente: a) convoca e presiede l'assemblea generale; b) assegna gli affari all'assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici; c) assegna gli affari alle sezioni; d) programma le sedute dell'assemblea generale; e) assegna i componenti, interni e non, ed il personale delle sezioni; f) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l'attività del Consiglio superiore nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalità istituzionali dell'attività svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza, nonché della adeguatezza della struttura; g) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e linee guida a carattere normativo, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale; h) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una sezione ovvero dell'assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all'articolo 9; i) delibera, sentito il Comitato di presidenza, su ogni altra materia o questione connesse all'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore. 2. In caso di assenza o di impedimento é sostituito da un presidente di sezione, individuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, su indicazione del Presidente del Consiglio superiore. 3. La Conferenza dei Capi del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, é integrata con il Presidente del Consiglio superiore. Nota all'art. 5: - Il testo dell'art 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, é il seguente: «Art. 2 (Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti). - 1. é istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. 2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonché al coordinamento delle attività di rispettiva competenza. 3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate. 4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto.». Art. 6. Sezioni 1. Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco che segue, é definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie é di seguito indicato: a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione; b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali; c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna; d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative; e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed informatiche; f) assetto del territorio, questioni ambientali; g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche. 2. I presidenti di sezione: a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni; b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni; c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto e a titolo gratuito. 3. Il Presidente del Consiglio superiore, su richiesta del presidente della sezione incaricata dell'affare o di almeno la metà dei componenti effettivi della sezione i quali abbiano partecipato alla deliberazione, può disporre l'esame od il riesame della questione da parte dell'assemblea generale. 4. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore é costituito un comitato speciale composto da un presidente di sezione e da non più di cinque componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore. Il presidente del comitato speciale può disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto a voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso é sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore. Art. 7. Comitato di presidenza 1. Il Comitato di presidenza é composto dal Presidente, dai presidenti di sezione, dal direttore del Servizio tecnico centrale e dal Segretario generale. 2. Il Comitato di presidenza é convocato dal Presidente, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, e per l'esame di argomenti di particolare rilevanza e su ogni questione che il presidente intenda sottoporre allo stesso. Art. 8. Compiti del Segretario generale 1. Il Segretario generale: a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni; b) provvede alla gestione degli uffici a servizio del Consiglio superiore e del relativo personale; c) provvede all'attività amministrativa e contabile della struttura; d) adotta i criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto; e) individua le prestazioni da effettuarsi dal Servizio tecnico centrale e le relative tariffe. 2. La funzione di Segretario generale é attribuita dal Presidente del Consiglio superiore nell'ambito dei dirigenti di seconda fascia destinati al Consiglio superiore. Art. 9. Servizio tecnico centrale 1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore e svolge le seguenti funzioni istruttorie e di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Consiglio superiore, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti finali relativi a: a) studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle opere, predisposizione delle norme tecniche, le linee guida e gli studi tecnici di carattere generale e normativo, nonché di ricerca sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti, di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumità e sicurezza delle costruzioni, ed assolve a tutti i connessi obblighi di legge; b) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione della direttiva 89/106/CEE, come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, e di altre disposizioni comunitarie o nazionali; c) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; d) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 52 e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; e) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale; f) abilitazione dei laboratori di prova dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, nonché in situ di cui al comma 2 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; g) abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; h) abilitazione e vigilanza degli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314; i) vigilanza sul mercato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del residente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, limitatamente ai prodotti strutturali per i quali é prevalente il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui alla direttiva 89/106/CEE; l) accreditamento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. 2. Il Servizio tecnico centrale svolge, inoltre, l'attività richiesta dagli uffici operativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di amministrazioni pubbliche, nell'ambito della gestione delle opere di interesse pubblico. 3. Per l'espletamento delle proprie attività, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale può affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, purché di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attività di particolare complessità e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione. 4. Il Servizio tecnico centrale é articolato in non più di cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore. Note all'art. 9: - Per la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e per la legge n. 1086 del 1971 si vedano le note all'art. 2. - Il testo degli articoli 52, comma 1, 59, comma 2 e 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, é il seguente: «Art. 52 (L) (Tipo di strutture e norme tecniche). (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1). - 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono: a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.». «2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.». «Art. 60 (L) (Emanazione di norme tecniche). (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21). - 1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.». - Il testo dell'art. 9, comma 3 e dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, é il seguente: «3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione é rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali é di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).». «Art. 11 (Vigilanza). - 1. Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dei lavori pubblici. 2. A tal fine é consentito alle persone incaricate: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. 3. I prodotti, che risultino non muniti della marcatura CE, o dell'attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o istallati in edifici. 4. La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non commercia-bilità dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei prodotti, nonché al costruttore; in tal caso, l'importo del costo della verifica o del controllo é maggiorato dal 50 per cento. 5. Ove si constati che prodotti, anche se muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all'art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro. 6. Il provvedimento di cui al comma 5, é comunicato entro dieci giorni alla commissione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter: a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente; b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio. 6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformità é dovuta: a) al mancato rispetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni; b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.». - Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali é di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1999, n. 214, é il seguente: «2. Sulla base della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, anche altri organismi, su loro domanda, possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di conformità per i cementi di cui all'art. 1.». - Il testo dell'art. 28, comma 4, del citato decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, é il seguente: «4. Ferme restando le competenze del Ministero per le attività produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, é organo di accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalità di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.». Art. 10. Dotazione organica 1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 11. Autonomia gestionale 1. Il Consiglio superiore costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Le risorse assegnate al Consiglio superiore sono costituite: a) dagli stanziamenti di cui al comma 2; b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166; c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge. 4. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita unità previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unità previsionale di base di cui al comma 2. 5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, é fissata una indennità per i membri effettivi del Consiglio estranei alla pubblica amministrazione. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, é il seguente: «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse é comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e dei controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa é il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». - Il testo dell'art. 7, commi 5 e 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario, é il seguente: «Art. 7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici). (Omissis). 5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, é istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo. (Omissis). 9. All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili. (Omissis).». Art. 12. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni; b) l'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524; c) la legge 29 novembre 1957, n. 1208. Note all'art. 12: - Il titolo I, capo I e II, titolo III e IV della citata legge n. 1460 del 1942 contenente gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 abrogati dal presente decreto recano: «Titolo I - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI Capo I - Competenza e composizione del Consiglio superiore Capo II - Attribuzioni del Consiglio superiore». «Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA CONSULTIVA». «Titolo IV - SERVIZIO TECNICO CENTRALE». - La legge 20 aprile 1952, n. 524 (Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1952, n. 122. - La legge 29 novembre 1957, n. 1208, abrogata dal presente decreto, recava: «Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici». Art. 13. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta assegnato al Consiglio superiore stesso. 2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di natura non regolamentare, provvede ad adottare la norma per l'ordinamento interno del Consiglio superiore. Contestualmente é abrogato il regolamento di cui al regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612. 4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Servizio tecnico centrale ed alla definizione dei relativi compiti di cui articolo 9, comma 1. 5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Baccini, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 309 Nota all'art. 13: - Per il regio decreto n. 1612 del 1923, si vedano le note alle premesse.
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