NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.
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D.P.R. 26 febbraio 2007 n. 42
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Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS..
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visti in particolare gli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che prevedono che il Direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata; Visto l'Atto di intesa di cui all'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, recante organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Ritenuta pertanto l'opportunità di adottare un regolamento di attuazione della disciplina del potere del Ministro della salute di nomina del Direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 gennaio 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modalità di selezione, incarico e revoca dei direttori scientifici degli IRCCS 1. La nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) é effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze statutarie, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. 2. A tale fine é tempestivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande. 3. Le domande sono esaminate dalla Commissione di cui al comma 4, che seleziona una terna di candidati, secondo criteri specifici predefiniti dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell'ambito della terna. 4. La Commissione é costituita con provvedimento del Ministro della salute ed é composta dal Direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante competente designato dalla regione ove l'istituto ha la sede principale, da tre rappresentanti della comunità scientifica, anche di nazionalità straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, individuati tenendo conto dell'equilibrio di genere. Il Presidente della commissione é nominato dal Ministro della salute tra i tre rappresentanti della comunità scientifica. La presente disposizione si attua nel rispetto degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 5. L'incarico di cui al comma 1 é revocato dal Ministro della salute, sentiti il Presidente della regione interessata ed il Consiglio di indirizzo e di verifica di cui all'articolo 2 dell'Atto di intesa in data 1° luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, per gli IRCCS non trasformati in fondazioni, ovvero il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, per le fondazioni - IRCCS, in caso di: a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; b) responsabilità grave o reiterata; c) in tutti gli altri casi previsti dal relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale. 6. La revoca é adottata con il procedimento previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi-cazioni, e dalle clausole del contratto di prestazione d'opera intellettuale disciplinate dall'articolo 2230 del codice civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 febbraio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro della salute Mussi, Ministro dell'università e della ricerca Nicolais, Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 304 Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: «Art. 117. - La potestà legislativa é esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - L'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca il seguente testo: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organiz-zazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Gli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), recano: «Art. 3 (Statuti delle Fondazioni). 1. Ai fini di cui all'art. 2, la regione interessata inoltra l'istanza di trasformazione da Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS in «Fondazione IRCCS» al Ministero della salute, unitamente ad una proposta di testo statutario. Il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, approva il testo definitivo e dispone con decreto la trasformazione. Alle Fondazioni IRCCS si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui al Libro I, Titolo II del codice civile. 2. Nello statuto deve essere comunque previsto che il consiglio di amministrazione della Fondazione IRCCS sia composto da non più di sette consiglieri, dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal presidente della regione e uno dal comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei sindaci, qualora il comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di presenza di soggetti rappresentativi degli interessi originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, il numero dei consiglieri é elevabile fino a nove per consentire l'elezione di un rappresentante degli interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti. In caso di Istituti aventi sedi in più regioni, uno dei consiglieri di nomina regionale é designato congiuntamente, a norma di statuto, dai presidenti delle regioni in cui insiste almeno una sede dell'Istituto. 3. Il presidente della Fondazione IRCCS é scelto dal consiglio di amministrazione tra i componenti nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della regione competente. 4. Lo statuto delle Fondazioni IRCCS deve disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, separando le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra soggetti esterni allo stesso e dalle funzioni di direzione scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione. Lo statuto deve prevedere maggioranze qualificate per l'assunzione delle determinazioni più rilevanti per la vita e l'attività dell'ente. 5. In caso di inerzia da parte del consiglio di amministrazione, il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, nomina un commissario ad acta, che provvede all'adozione dello statuto nei sessanta giorni successivi alla nomina. 6. I Commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano all'insediamento dei primi consigli di amministrazione.». «Art. 5 (Istituti non trasformati). 1. Con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-regioni», sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili alla attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale, prevedendo altresì che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.». - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concerne il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, é riportato nelle «Note alle premesse». - L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, é il seguente: «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18. comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi-cazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, é ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo é da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione, di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provve-dimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti é fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.». - L'art. 2 dell'Atto di intesa 1° luglio 2004 (Atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni», di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2004, n. 173, reca il seguente testo: «Art. 2 (Funzioni di indirizzo). La funzione di indirizzo e controllo é affidata in ogni istituto ad un consiglio di indirizzo e verifica composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della salute e due dal presidente della regione ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione. I componenti devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni. Il consiglio determina le linee strategiche e di indirizzo dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale, assicurando il raggiun-gimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni. Il consiglio inoltre esprime parere preventivo obbligatorio in merito agli atti del direttore generale aventi ad oggetto le determinazioni di alienazione del patrimonio, le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento, l'adozione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio ed i provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti ed associazioni. Il consiglio verifica la corrispondenza delle attività svolte e dei risultati raggiunti dall'istituto rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo, il consiglio riferisce al presidente della regione ed al Ministro della salute per il tramite del comitato di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, proponendo le misure da adottare. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale ed il direttore scientifico di cui all'art. 3 nonché i sindaci di cui all'art. 4.». - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, é riportato nelle «note alle premesse». - La legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». - L'art. 2230 del codice civile reca il seguente testo: «Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale). – Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale é regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».
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