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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221
Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonchè dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1- septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, così come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Sentito l'ordine professionale interessato; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2005; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'ordine degli psicologi. Note alle premesse: L'art. 87, comma quinto, Cost., conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione: «Art. 117. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) - f) (omissis). g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; omissis. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.» L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchè il servizio di mensa nelle scuole) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 9 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede: dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonchè dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi: a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi; c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).» - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.» L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti) così recita: «Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'art. 1, comrna 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'art. 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A. 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento. 3. Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.» - Si riporta il testo dell'art. 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonchè altre misure urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. «Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). 1. Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professionali, come previsto dall'art. 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La durata è estesa a tutte le professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione dei consigli nazionali e territoriali.» Art. 2. Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi 1. I consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e Bdei rispettivi albi pari a: a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento; b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento. 2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento, e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive. 3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscrittisecondo le modalità di cui al comma 4. 4. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quellodi indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vice-presidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimentodi indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui nonsiano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. è fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso. 5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della profssione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonchè delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento. 6. è ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonchè la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la deponenell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la primavotazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione. 7. I consigli regionali e provinciali eleggono, tra i propri componenti iscritti alla sezione A dell'albo, un presidente ed un vice-presidente. Il consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere. Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 20, 21 , 22, 23, 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), come modificati dal presente regolamento: «Art. 20 (Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine). - 1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio. 2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio. 3. - 6. Abrogato. 7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio. 8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna. 9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori. 10. Abrogato. 11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. 12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso lavotazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto. 13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilitàdell'urna durante le operazioni elettorali.» «Art. 21 (Composizione del seggio elettorale). - 1. abrogato. 2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine. 3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.» «Art. 22 (Votazione). - 1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. 2. Abrogato. 3. Risultano eletti cororo che hanno riportato il maggior numero di voti. 4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.» «Art. 23 (Comunicazioni dell'esito delle elezioni). - 1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine. 2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonchè al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o rovinciale dell'ordine.» «Art. 24 (Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche). - 1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere. 2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'art. 25. 3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei omponenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età. 4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo. 5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.» «Art. 25 (Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine). - 1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'art. 16.» Art. 3. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine 1. Il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, composto ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B dell'albo determinata sulla base della tabella di cui all'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento. Qualora il numero dei componenti di diritto della sezione A dovesse subire variazioni in applicazione dell'articolo 6 della predetta legge, il numero dei componenti elettivi della sezione B sarà determinato sulla base della tabella di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento. 2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini regionali e provinciali e restano in carica quattro anni; i membri elettivi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive. 3. I rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale sono eletti dai consigli regionali e provinciali. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 4, che fa parte integrante del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. 4. Ai fini della elezione dei rappresentanti della sezione B nel consiglio nazionale, il Ministero della giustizia convoca i consigli regionali e provinciali, indicando il giorno in cui gli stessi devono riunirsi per procedere alle elezioni, che devono comunque svolgersi entro il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima proclamazione dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 2. Ciascun consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, i nomi degli iscritti nella sezione B da eleggere tra coloro che si sono candidati nel rispetto della procedura dicui al comma 5. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato, ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi trascritti dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al predetto Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine. 5. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale entro il termine stabilito dal Ministero della giustizia nell'avviso di convocazione di cui al comma 4. Entro le successive quarantotto ore il consiglio nazionale provvede a pubblicare le candidature sul proprio sito internet. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. 6. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età. 7. Il Ministero della giustizia provvede alla proclamazione degli eletti mediante decreto avente natura non regolamentare. 8. I consiglieri elettivi che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. 9. Il consiglio nazionale elegge, tra i propri componenti iscritti nella sezione A dell'albo, un presidente ed un vice- presidente. Il consiglio elegge altresì, tra i propri componenti, un segretario ed un tesoriere. Note all'art. 3: Per il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56 si veda la nota all'art. 2. Art. 4. Procedimenti disciplinari 1. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento professionale per l'istruttoria, il consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, giudica gli iscritti. 2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia inferiore a tre, il consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nella sezione B dell'albo. 3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. Tale disposizione si applica qualora il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia almeno pari a tre. 4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B dell'albo giudica il consiglio al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A. Art. 5. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge 18 febbraio 1989, n. 56: l'articolo 12, comma 1, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 10, l'articolo 21, comma 1, l'articolo 22, comma 2, nonchè l'articolo 28, comma 1, limitatamente al periodo: «Esso dura in carica tre anni.», e comma 3. Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 12 e 28 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; come modificati dal presente regolamento. «Art. 12 (Consiglio regionale o provinciale dell'ordine). - 1. Abrogato. 2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere; b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione; e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonchè al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine; g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti; h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione; i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 27; l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.» «Art. 28 (Consiglio nazionale dell'ordine). - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 6. 2. è convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia. 3. Abrogato. 4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio. 5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente. 6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni: a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine; b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi; c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per referendum agli stessi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti; f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale; g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità; h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonchè le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare getione dell'ordine.» Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2005 ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi allapersona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 309 Allegato 1 (previsto dall'art. 2, Omissis


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