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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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D.P.R. 18 febbraio 2005, n. 20
Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle relative modalità di uso e custodia.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.121; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Emana il seguente regolamento Art. 1 Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo», é dotato della bandiera d'Istituto. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 12 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana: «Art. 12. - La bandiera della Repubblica é il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.» «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica é il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;». - La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, reca: «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi». - La legge 13 maggio 1961, n. 469, reca: «Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno». - La legge 5 febbraio 1998, n. 22, reca: «Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea». - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, reca: «Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici». Art. 2 Foggia della bandiera d'Istituto 1. La bandiera d'Istituto del Corpo si compone di un drappo, di un puntale, di un'asta, di una fascia, di una cordoniera. 2. Il drappo é quadrato, di cm 99 per lato, suddiviso in tre pali uguali di verde, di bianco e di rosso. 3. Il puntale é in ottone ed é costituito da un codolo a sezione quadrata, sostenente un globo sul cui asse orizzontale é inscritta la denominazione del Corpo. Il globo sostiene, a sua volta, una punta di lancia modellata a traforo, entro la quale sono saldate le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante. 4. Sulla faccia del codolo opposta al drappo é inciso l'anno di fondazione del Corpo; sulle altre, in senso orario a partire dalla prima, sono riportate in ordine cronologico le ricompense concesse al Corpo e l'anno di conferimento. 5. L'asta é in legno rivestito di velluto amaranto, ed é ornata da bullette di ottone poste a spirale. é provvista di calcio e può essere suddivisa in due parti, riunibili con una ghiera di ottone. 6. La fascia, in seta naturale di colore amaranto, é formata da un fiocco a due code, ciascuna lunga 66 cm e larga 8 cm, ornata all'estremità inferiore da una frangia di granoni di canutiglia dorata di 8 cm di altezza. L'amaranto é il colore distintivo del Corpo. 7. La cordoniera, dorata, é annodata alla base del globo. Ciascun segmento misura cm 67 di lunghezza e termina con una nappa alta cm 10. 8. La rappresentazione grafica della bandiera d'Istituto del Corpo é contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Art. 3 Custodia e uso della bandiera 1. La bandiera d'Istituto del Corpo é custodita nell'ufficio dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera é custodita in idoneo locale. 2. La bandiera d'Istituto del Corpo viene spiegata alla presenza ufficiale del Capo dello Stato e, altresì, in occasione: a) della festa del Corpo; b) di cerimonie di consegna di ricompense al valore; c) di altre circostanze stabilite dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 3. Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'Istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco sotto il puntale. Art. 4 Trasporto della bandiera 1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'Istituto del Corpo é racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettore generale del Corpo. 2. L'Ispettore generale capo del Corpo stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali. Art. 5 Riparazione e rinnovazione della bandiera 1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco é a cura del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 2. Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'Istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede della Scuola di formazione di base del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Art. 6 Decorazioni e stendardo del Corpo 1. Le decorazioni concesse allo stendardo del Corpo si appendono alla bandiera d'Istituto nelle forme consuete. 2. Ulteriori decorazioni che saranno conferite al Corpo si intenderanno concesse «alla bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 3. Lo stendardo del Corpo, in uso fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà decorosamente conservato nella sede della Scuola di formazione di base di cui al comma 2 dell'articolo 5. Art. 7 Invarianza degli oneri 1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 304


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