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NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.

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D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115 (G.U. 01.08.2007, n. 177)
Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visti gli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226; Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità 19 maggio 2004, n. 275, concernente il Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007; Tenuto conto delle osservazioni formulate nel suddetto parere e ritenuto di prevedere in ogni caso, tra le competenze del Ministro di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la fissazione delle linee di indirizzo dell'attività della Commissione, del programma annuale di lavoro e l'individuazione delle relative risorse, in quanto coerenti con le funzioni meramente consultive e propositive del predetto organismo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo, E m a n a l seguente regolamento: Art. 1. Composizione della Commissione 1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, già istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: "Commissione", opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. La Commissione é composta da venticinque membri: a) il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di seguito denominato "Ministro", che la presiede; b) undici componenti scelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; c) tre donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attività scientifiche, letterarie e sociali; d) tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; e) quattro personalità espressive degli organismi sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche di genere; f) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 3. Il Vice Presidente é eletto a voto segreto a maggioranza dei voti validamente espressi dalla Commissione nella sua prima seduta in unica votazione; sostituisce il presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso. 4. Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario. 5. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali. 6. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purché debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione. 7. I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza é dichiarata dal Ministro. Note alle premesse: - L'art. 87, della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 2 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), é il seguente: 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 1settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. - Gli articoli 3, 4,5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246�, abrogati dal presente decreto, recavano: Art. 3 (Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna). Art. 4 ( Durata e composizione della Commissione). Art. 5 (Ufficio di Presidenza della Commissione). Art. 6 (Esperti e consulenti). Art. 7 (Segreteria della Commissione) - Il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 (Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194. - Il decreto ministeriale 19 maggio 2004, n. 275, abrogato dal presente decreto, recava: Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 - Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), é il seguente: Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, é ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo é da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri �2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'azione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti é fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articoli non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 198 del 2006, si vedano le note alle premesse. Art. 2. Procedura e criteri di scelta dei componenti provenienti dalle associazioni e dai movimenti delle donne 1. Ai fini della scelta di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono da considerarsi maggiormente rappresentativi sul piano nazionale le associazioni e i movimenti di donne che presentano almeno tre dei requisiti nel campo delle politiche di genere, di seguito elencati in ordine di importanza: a) competenza in materia di attività per la promozione delle politiche femminili; la competenza non deve essere determinata avuto riguardo esclusivamente alla previsione statutaria, laddove esistente, ma tenendo in considerazione, in concreto, l'azione svolta in un arco temporale di riferimento triennale; b) intercategorialità dell'azione; c) intersettorialità dell'azione; d) presenza sul territorio ramificata con riferimento a tutte le realtà locali; e) numero degli iscritti; f) rapporti di collaborazione con altre associazioni aventi medesimi obiettivi statutari; g) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi; h) ruolo assunto nell'ambito di organismi internazionali deputati alla lotta contro la discriminazione di genere o comunque alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna; i) progetti di attività in essere nella materia delle pari opportunità di genere; l) consolidata presenza nel settore negli anni; m) finanziamenti ricevuti da parte dell'Unione europea, ovvero da parte di istituzioni nazionali per la realizzazione di azioni e progetti nell'ultimo triennio. 2. La scelta é operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità tra le associazioni e i movimenti di donne che dichiarano la loro disponibilità a comporre la Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno. 3. I componenti della Commissione di cui al comma 2, dell'articolo 1 sono nominati con decreto del Ministro. Art. 3. Competenze e funzionamento della Commissione 1. La Commissione fornisce consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di genere, sui provvedimenti di competenza dello Stato. 2. Nell'esercizio delle sue competenze, la Commissione, in particolare : a) propone il programma annuale di lavoro, indicando le conseguenti esigenze finanziarie; b) controlla sistematicamente gli sviluppi delle politiche delle pari opportunità tra uomini e donne in ambito sopranazionale e comunitario; c) segnala al Ministro le iniziative necessarie per conformare l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni alla parità dei sessi e, in generale, per realizzare l'effettiva parità nell'amministrazione; d) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità, rilevando altresì l'eventuale mancato rispetto degli impegni comunitari; e) può effettuare audizioni, pubblicare i propri lavori nonché le ricerche svolte e predisporre la realizzazione di campagne informative. 3. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro per materie omogenee composti da non meno di tre membri. Art. 4. Competenze del Ministro 1. Il Ministro: a) fissa le linee di indirizzo dell'attività della Commissione; b) determina il programma annuale di lavoro, individuando le relative risorse ai sensi dell'articolo 6, tenendo conto delle proposte della Commissione; c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno; d) nomina con proprio decreto fino a quattro esperti e consulenti competenti in materia di politiche di genere determinandone il compenso; e) nomina il Segretario tra i componenti della Commissione. Art. 5. Segreteria tecnica della Commissione 1. La segreteria tecnica della Commissione é costituita con decreto del Ministro, e svolge le seguenti funzioni: a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione; b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro. 2. La segreteria tecnica si avvale di un contingente massimo di tre unità del personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ad una delle quali vengono attribuite funzioni di coordinamento. Al personale di segreteria non competono compensi aggiuntivi per l'attività prestata per la Commissione. Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione e al suo funzionamento, si utilizzano le risorse stanziate in un capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ridotte del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla data di entrata in vigore del decreto-leggemedesimo. Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse. Art. 7. Relazione finale 1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunità che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunità. 2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 3. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo. Nota all'art. 7. - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse. Art. 8. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione il termine per la dichiarazione di disponibilità a comporre la Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 2 é sostituito con il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 9. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; b) l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 luglio 2003, n. 226; c) il decreto del Ministro per le pari opportunità 19 maggio 2004, n. 275. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pollastrini, Ministro per i diritti e le pari opportunità Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 301 Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse. - Per gli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo n. 198 del 2006, si vedano le note alle premesse. - Per gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 266 del 2003, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto ministeriale n. 275 del 2004 si vedano le note alle premesse.


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