NORMATIVA
Normativa nazionale - Decreti - Governo - D.P.R.
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D.P.R. 14 Maggio 2007, n. 114 (G.U. 31.07.2007)
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Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4.08.2006, n. 248.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visti gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; Ritenuta la necessità di procedere alla ricognizione ed al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi di perdurante utilità per i fini istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Capo I Riordino degli organismi operanti presso l'area economia del Ministero dell'economia e delle finanze Art. 1. Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio 1. La Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione delle norme: a) in materia valutaria di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988; b) in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; c) in materia di misure restrittive per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230, e al decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222; d) in materia di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125; e) in materia di disciplina del mercato dell'oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7; f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento. 2. La Commissione di cui al comma 1 é composta da cinque membri, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del commercio internazionale e della giustizia, tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale in materia di infrazioni valutarie ed antiriciclaggio. Il presidente fissa l'ordine del giorno dei lavori, il calendario delle sedute, nel numero massimo di ottanta l'anno, e designa i relatori per la trattazione dei singoli affari. 3. La Commissione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. La Commissione dà il suo parere motivato sulle infrazioni, formulando le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene applicabili. La Commissione ha facoltà di richiedere alle Autorità di vigilanza di settore, alle Autorità competenti ed alla Guardia di finanza di integrare gli accertamenti compiuti. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone modalità e termini secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati. Note alla premessa: - L'art. 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri é il seguente: 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38: Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154: Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116. - Gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: �Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, fanno parte del Titolo IV - I Ministeri - Capo V - Il Ministero dell'economia e delle finanze - Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173: Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2003, n. 161. - Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,é il seguente: Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, é ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo é da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti é fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo. Note all'art. 1: - Si riporta il testo vigente dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), così come modificato dal presente decreto: Art. 32 (Provvedimento di irrogazione delle sanzioni). 1.-2. (Abrogati). 3. Il Ministro del tesoro ha facoltà di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale. 4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria é disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi. 6. La mancata emanazione del provvedimento nei termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate. 7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento può essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui é stata commessa la violazione, ovvero, quando questa é stata commessa all'estero, del luogo in cui é stata accertata, entro i termini previsti dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al pretore é regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'art. 18, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. - Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197: Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio ' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106. - Il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278: �Misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq è ubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1990, n. 182. - Il decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355: Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, ' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n.133. - Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 230: Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1993, n. 113. - Il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222: Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia-Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1995, n. 84. - Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227: Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151. - Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125: Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1997, n. 111. - La legge 17 gennaio 2000, n. 7: Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998, é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16. - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989 n. 222. - Il testo dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689: (Modifiche al sistema penale), é il seguente: Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate é altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento é effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento é data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento é di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione é proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o é dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. Art. 2. Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi. 1. Le Commissioni interministeriali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, sono soppresse. 2. Le competenze delle Commissioni soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo sono attribuite ad una Commissione interministeriale denominata "Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi". 3. La Commissione é costituita da: a) un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione di Cassazione o un magistrato di altre magistrature con qualifica e funzioni equiparate, in servizio o a riposo, che la presiede; b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vice presidente della Commissione; c) un magistrato della Corte dei conti; d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro; f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; h) un rappresentante dell'Agenzia del territorio; i) un rappresentante del Ministero dell'interno; l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie di danneggiati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative: 1) nelle ex colonie; 2) in Albania; 3) in Tunisia; 4) in Libia; 5) in Etiopia; 6) in altri Paesi; m) due rappresentanti dei danneggiati nei territori ceduti all'ex Jugoslavia e nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative. 4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da due funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze di qualifica non inferiore a C2, che non percepiscono alcun compenso per le attività relative alla Commissione. 5. La Commissione può nominare nel proprio ambito, ove opportuno, una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati. Le sottocommissioni sottopongono alla Commissione le proprie determinazioni, per l'approvazione definitiva. 6. I componenti della Commissione sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto. Per ciascun componente effettivo é nominato un supplente. Alle adunanze della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un esperto di estimo, scelto dal presidente tra funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze o dell'Agenzia del territorio. Per la validità delle adunanze della Commissione é necessario l'intervento di almeno dodici componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, secondo criteri oggettivi e predeterminati, deliberati dalla stessa Commissione. 7. La Commissione formula motivate proposte vincolanti, assunte, ove necessario, anche in via di equità, che vengono trascritte in apposito verbale entro il mese successivo alla data dell'adunanza. Le deliberazioni della Commissione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, per la definitiva approvazione da parte di questi ultimi e per la comunicazione agli interessati, entro tre mesi dall'approvazione dei verbali. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8. 9. L'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98 e l'articolo 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, sono abrogati. Nota all'art. 2: - L'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 98: Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero, abrogato dal presente decreto, recava: Art. 3 (Commissioni interministeriali). - L'art. 10 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6: Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati e alla Tesoreriaï, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1996, n. 6, e convertito in legge con l'art. 1, comma 1, legge 6 marzo 1996, n. 110 (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58), abrogato dal presente decreto, recava: Art. 10 (Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98. Art. 3. Consiglio tecnico-scientifico degli esperti 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, opera presso il Dipartimento del tesoro e svolge attività di elaborazione, di analisi, di studio e di proposta nelle materie di competenza del medesimo Dipartimento. 2. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, tra docenti universitari edesperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. I componenti del Consiglio, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina possono essere posti nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa secondo l'ordinamento di appartenenza. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce l'emolumento spettante ai componenti del Consiglio, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8. 4. Per le funzioni di supporto e di segreteria il Consiglio si avvale delle strutture specificatamente individuate dal Capo del Dipartimento del tesoro. 5. Il Consiglio é articolato in un collegio tecnico-scientifico ed un collegio degli esperti. 6. Il collegio tecnico-scientifico é composto di otto membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. 7. Il collegio degli esperti é composto di otto membri e svolge attività di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari; in particolare, svolge le seguenti funzioni: a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. 8. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti svolge, altresì, specifici compiti affidatigli dal Capo del Dipartimento, nell'ambito delle competenze istituzionali. Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 (Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), é il seguente: Art. 5 (Consiglio tecnico-scientifico degli esperti). - 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio é articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari, denominato collegio degli esperti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento del tesoro, e sono scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. I compensi sono fissati, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Alla segreteria del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro. Il collegio tecnico-scientifico é composto di nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti é composto di dieci membri; al collegio é affidato in particolare, il compito di: a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato del Capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. I componenti del collegio degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378, assicura direttamente al Capo del Dipartimento del tesoro l'attività di elaborazione, di analisi e di studio da questi richiesta nelle materie di competenza del Dipartimento. Art. 4. Altri organismi confermati 1. Continuano ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi: a) Commissione per la convalidazione dei titoli del debito pubblico deteriorati, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio l945, n. 19; b) Commissione per lo scarto degli atti d'archivio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57, supplemento ordinario. Capo II Riordino degli organismi operanti presso l'areafinanze del ministero dell'economia e delle finanze Art. 5. Comitato generale per i giochi 1. Il Comitato generale per i giochi, previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, continua ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. Il Comitato é costituito da: a) il Ministro dell'economia e delle finanze o un Sottosegretario di Stato da questi delegato, con funzioni di Presidente; b) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con funzioni di Vice Presidente; c) un rappresentante del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; e) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g) un rappresentante del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive; h) il presidente del CONI o un suo delegato; i) il presidente dell'UNIRE o un suo delegato; l) esperti, di comprovata professionalità, in materia di giochi, tributaria o amministrativa, fino ad un massimo di cinque. 3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e le funzioni di segreteria sono svolte da tre appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della leg e 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria sono determinati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in misura tale da assicurare la riduzione di spesa del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. 5. Per la validità delle sedute del Comitato é necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Ogni decisione del Comitato é adottata a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 6. Sono abrogati: a) l'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107; b) 1'articolo 4, comma 1, quinto e settimo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; c) l'articolo 8, comma 12, del decreto-legge 24 marzo 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200; d) all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, le parole: "con il quale sono altresì stabiliti i compensi per i membri del Comitato diversi da quelli che ne fanno parte in ragione del loro ufficio. Il Comitato é presieduto dal Ministro ovvero da un suo delegato ed é composto dai membri previsti dalle disposizioni vigenti, dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma e da cinque persone di elevata esperienza professionale, anche in ragione del loro ufficio"; e) ogni altra norma incompatibile con il presente articolo. Note all'art. 5: - Si riporta l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22, come modificato dal presente decreto: Art. 2 (Direttore generale, uffici di funzione dirigenziale di livello generale ed organismi operanti presso l'Amministrazione autonoma). - 1. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale compresi nell'Amministrazione autonoma stessa, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Amministrazione autonoma ed é responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; svolge funzioni di vigilanza nei confronti degli uffici dell'Amministrazione autonoma. 2. Il direttore generale si avvale degli esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario che con decreto del Ministro sono individuati e distaccati, in numero non superiore a cinque, presso l'Amministrazione autonoma. 3. Gli uffici di funzione dirigenziale di livello generale dell'Amministrazione autonoma sono: a) la direzione per le strategie; b) la direzione per i giochi; c) la direzione per le accise; d) la direzione per l'organizzazione e la gestione delle risorse. 4. Presso l'Amministrazione autonoma operano altresì: a) il Comitato generale per i giochi, che coadiuva il Ministro nella formulazione degli indirizzi strategici per il settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, ed i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro; b) la Commissione per la trasparenza dei giochi, che sostituisce tutti gli organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla regolarità dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in particolare per quanto attiene la correttezza delle operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di determinazione del montepremi, di definizione e assegnazione delle vincite. La Commissione, competente altresì a risolvere, in via amministrativa, le contestazioni in materia di giochi, é nominata con decreto direttoriale. La Commissione é composta da un numero di membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo dei componenti degli organismi o commissioni cui la stessa si sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione e sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i compensi spettanti ai suoi componenti. La Commissione presenta annualmente al Ministro una relazione sulla attività svolta, per il successivo inoltro al Parlamento; c) la Consulta tecnica nazionale dei giochi, con funzioni propositive e consultive in materia di lotto, lotterie, giochi, scommesse e concorsi pronostici, nonché in tema di concessioni. La Consulta, presieduta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma, é composta dai direttori degli uffici di funzione dirigenziale di livello generale della medesima Amministrazione autonoma, da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza, dal Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, dal Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali. Alle sedute della Consulta sono chiamati a partecipare, per le materie di interesse, rappresentanti dei concessionari o delle loro associazioni. La partecipazione alla Consulta é gratuita. - Il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del b lancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), é il seguente: �58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto: Art. 21 (Disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato). - 1. Nel regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) nell'art. 1, primo comma, le parole: alla quale presiede il Ministro per le finanze assistito da un Consiglio di amministrazione e coadiuvato da un direttore generale; b) l'art. 2; c) l'art. 3, primo comma; d) nell'art. 10, quarto comma, le parole: sentito il Consiglio di amministrazione; e) l'art. 11; f) nell'art. 14, primo comma, le parole: le attribuzioni del Consiglio di amministrazione, le norme per il funzionamento di esso e per la nomina e la durata in carica dei suoi componenti, nonche. 2. Nell'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: i direttori generali del Ministero, compreso; b) al comma 1, lettera d) le parole: un esperto in legislazione tributaria. 3. (Abrogato). - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno de1l'economia anche nelle aree svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187, supplemento ordinario), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, come modificato dal presente decreto: Art. 4 (Unificazione delle competenze in materia di giochi). - 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria. 2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip é fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo. 3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio é rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo. - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 (Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n. 145, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1� agosto 2003, n. 200, come modificato dal presente decreto: Art. 8 (Disposizioni sull'UNIRE). - 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti é autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, é stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente. 3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 é destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore. 4. 5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto direttoriale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento garantito, aumentato, in ragione del ritardonell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. 6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, é consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. 7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione. 8. La disposizione di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti é stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5. 9. Dal 1 gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari é pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale. 10. 11. 12. (Abrogato). 13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanata a norma dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare. 14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo é integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al terzo e quarto periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. 15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 16. All'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: 15 dicembre; b) 17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-bis dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo, é emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportiveorganizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti. 19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico. 20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1� gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'art. 1, comma 5-bis, della legge 4 agosto 955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera b), del presente articolo. 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'art. 1 dopo le parole: diritto pubblico sono aggiunte le seguenti: di primo livell; b). 23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese. Art. 6. Altri organismi confermati 1. Continuano ad operare, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con le rispettive funzioni, i seguenti organismi, previsti dalla legge o da regolamento: a) Commissione per la trasparenza dei giochi prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385; b) Consulta tecnica nazionale dei giochi prevista dall'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n.385; c) Commissione per la fissazione del corrispettivo per l'assegnazione delle rivendite generi di monopolio prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384. Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 2 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 2003, si vedano le note all'art. 6. - Il testo dell'art. 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 (Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio), é il seguente: Art. 1. - L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio é effettuata nei seguenti modi: a) (omissis); b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione o di rivendite di prima e seconda categoria vacanti del titolare, la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'art. 30, legge 22 dicembre 1957, numero 1293. In presenza di più aspiranti é preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla commissione. La stessa procedura é seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza Art. 7. Riduzione dei costi di funzionamento 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, é ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Note all'art. 7: - Per il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, si vedano le note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse. Art. 8. Rispetto del criterio di pari opportunità 1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati tenendo conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Art. 9. Durata e relazione di fine mandato 1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui al presente regolamento presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organismi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da disporsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione De Castro, Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 246 Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.
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